ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   della  delibera
 legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del  14  ottobre  1993
 (Norme  in  tema  di  programmazione  sanitaria e di riorganizzazione
 territoriale delle unita' sanitarie locali), promosso con ricorso del
 Commissario dello Stato per la Regione siciliana,  notificato  il  23
 ottobre  1993, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto
 al n. 64 del registro ricorsi 1993;
    Visti l'atto di costituzione della Regione siciliana e  l'atto  di
 intervento di Mercadante Giovanni;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1994  il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,
 gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la Regione e
 l'avv. Goffredo Garraffa per Mercadante Giovanni.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha
 impugnato  la delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
 del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria  e  di
 riorganizzazione  territoriale  delle  unita'  sanitarie  locali), in
 relazione al disposto dell'art. 17, lett. b), dello Statuto  speciale
 della  Regione  siciliana,  che  conferisce competenza concorrente in
 materia di sanita' e igiene, entro i principi  e  interessi  generali
 cui  si  informa la legislazione nazionale; impugnativa limitata agli
 artt. 10 comma 2, lett. a) e b), 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50,  51,
 55  commi  13 e 17, 56, per violazione dei principi e criteri dettati
 dalla legislazione statale sull'organizzazione del servizio sanitario
 nazionale (artt. 3 comma 13, e 18 comma 7, del decreto legislativo 30
 dicembre 1992, n. 502; art. 47, comma quarto, e art. 48  della  legge
 23  dicembre  1978,  n.  833; artt. 9, 12 e 64 del d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761; art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56;  art.  9
 della legge 20 maggio 1985, n. 207).
    Il ricorrente fa presente che al legislatore siciliano spetta, per
 quanto attiene alla disciplina dello stato giuridico ed economico del
 personale  appartenente  al  servizio  sanitario  nazionale, una mera
 potesta' integrativa o di attuazione, considerato che l'art. 47 della
 legge n. 833 del 1978 riserva tale competenza allo Stato (cfr.  sent.
 n. 266 del 1993).
    Si  contesta dunque la legittimita' delle seguenti norme approvate
 dall'Assemblea  regionale  siciliana,  nella  citata  seduta  del  14
 ottobre 1993:
      -  art.  10,  comma  2:  previsione  secondo cui i componenti il
 collegio dei revisori designati dall'Assessore regionale alla sanita'
 siano  in  possesso  di  un  titolo   di   studio,   ma   non   anche
 dell'iscrizione  nel  registro  richiesto dalla normativa statale (v.
 decreto legislativo n. 502 del 1992);
      -  art.  13,  comma  2:  facolta'  per  i   professionisti   che
 intrattengono   rapporto  convenzionale  con  il  servizio  sanitario
 nazionale  di  mutarlo,  entro  centottanta   giorni,   in   rapporto
 societario  convenzionale,  diversamente  da  quanto prescritto dalla
 normativa statale;
      - art. 48, comma 3: estensione al personale comandato presso  la
 Regione   del   regime  previdenziale  di  cui  godono  i  dipendenti
 regionali;
      - art. 49: proroga dell'avvalimento degli avvocati e procuratori
 del disciolto INAM, contemporaneamente all'istituzione di un  settore
 delle  unita'  sanitarie  locali  preposto  agli  affari legali e del
 contenzioso;
      -  art.  50:  inquadramento  nei  ruoli  regionali,  in  maniera
 totalmente  difforme  da  quanto previsto dalla normativa statale, di
 personale proveniente da enti mutualistici soppressi;
      - art. 51: concorso riservato per il personale che abbia  svolto
 -  per  almeno due anni - attivita', ancorche' discontinua, presso le
 unita' sanitarie locali di provenienza;
      - art. 55, comma 13: concorso  riservato  al  personale  del  II
 livello   dirigenziale   per  la  copertura  dei  posti  di  capo  di
 dipartimento, nonostante l'eliminazione della divisione dei distretti
 in dipartimenti nella stesura definitiva della  delibera  legislativa
 impugnata;
      - art. 55, comma 17: proroga, per un ulteriore triennio, del re-
 gime di convenzionamento dei medici ortopedici per l'erogazione delle
 prestazioni riabilitative;
      -  art.  56:  proroga  di un anno della validita' di graduatorie
 concorsuali.
    Il ricorrente aggiunge che per alcune  disposizioni  impugnate  vi
 sarebbe  violazione,  oltre  che  dei  limiti  propri  della potesta'
 legislativa regionale,  dei  seguenti  articoli  della  Costituzione:
 artt.  3,  97  e  81  (con riguardo all'art. 48, comma 3 del testo in
 esame); artt. 3 e 97 (per l'art. 49 e per l'art. 55, comma  13);  gli
 artt. 3, 32 e 97 (per l'art. 55, comma 17); art. 97 (per l'art. 56).
    2.   -   Si   e'  costituita  la  Regione  siciliana,  ricordando,
 innanzitutto, come nelle more del giudizio  di  costituzionalita'  il
 Presidente  della  Regione  abbia  effettuato  promulgazione parziale
 della legge, con l'indicazione  della  situazione  sub  iudice  degli
 enunciati normativi oggetto delle censure commissariali.
    Il  Presidente  della  Regione,  cosi'  operando,  ha esercitato -
 prosegue la difesa della resistente - un  potere  che  ha  fondamento
 nello  Statuto  siciliano,  come riconosciuto dalla giurisprudenza di
 questa Corte.
    Una volta ammesso il fondamento della promulgazione parziale,  non
 ne  deriverebbe,  pero',  cessazione della materia del contendere: la
 continuazione del giudizio consente, infatti, di rispettare meglio le
 determinazioni  dell'organo  legislativo,  evitando   che   il   solo
 Presidente  della  Regione  possa  decidere  - nell'esercitare il suo
 potere di promulgazione -  se  espungere  definitivamente  dal  testo
 legislativo alcune disposizioni.
    Nel  merito,  la Regione ritiene infondate le censure avanzate dal
 Commissario dello Stato. In particolare, con  riguardo  all'art.  13,
 comma  1,  richiama  la  sent.  n.  355 del 1993 di questa Corte, che
 distingue tre diverse specie di norme  di  dettaglio  correlate  alle
 riforme  economico-sociali:  il  Commissario  lamenta  la  violazione
 dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502  del  1992,  ma
 tale  norma  -  obietta la resistente - non e' organicamente legata a
 nessun principio di riforma,  ne'  corrisponde  a  un  determinato  e
 individuabile interesse nazionale.
    Anche le altre censure sarebbero infondate, sia per quanto attiene
 al  rispetto  del  limite  di cui all'art. 17, lett. b) dello Statuto
 speciale, sia per quanto concerne gli altri parametri evocati,  e  si
 sottolinea,  anzi,  come  le  disposizioni  elaborate dal legislatore
 regionale operino una razionalizzazione, specie per quanto  afferisce
 all'organizzazione  e  alla  gestione  previdenziale  (nel  senso  di
 escludere una pluralita' di  trattamenti  previdenziali  di  soggetti
 della medesima amministrazione aventi uguale anzianita'), di modo che
 si   dovrebbe   concludere  per  la  loro  conformita'  ai  princi'pi
 costituzionali e, in particolare, al canone di buon  andamento  della
 pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
    3. - E' intervenuto, fuori termine, il dottor Giovanni Mercadante,
 convenzionato   con   il   servizio  sanitario  per  l'erogazione  di
 prestazioni  medico-specialistiche  per  la  branca  di   radiologia,
 sostenendo  di  avere  interesse  a  partecipare alla discussione del
 ricorso proposto dal Commissario dello Stato ed affermando il diritto
 della  Regione  siciliana  di   gestire   rapporti   in   regime   di
 convenzionamento esterno con il servizio sanitario nazionale mediante
 strutture private in forma societaria.
    4.  -  Con  ordinanza  letta in udienza, la Corte, premesso che il
 dottor Giovanni Mercadante ha depositato, in data 29  novembre  1994,
 atto  di  intervento in giudizio, ne ha dichiarato l'inammissibilita'
 sulla scorta della costante  giurisprudenza  secondo  la  quale,  nei
 giudizi  di  legittimita'  costituzionale  in  via principale, non e'
 ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e  dal
 titolare  della  potesta'  legislativa  il  cui  atto  e'  oggetto di
 contestazione.
                        Considerato in diritto
   1. - Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha
 impugnato  gli  articoli  10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50,
 51, 55 commi 13 e  17  e  56,  della  delibera  legislativa  adottata
 dall'Assemblea  regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993,
 per violazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 502
 del 1992, dalla legge n. 833 del 1978, dal d.P.R. 761 del 1979, dalla
 legge n. 56 del 1987, dalla legge n. 207 del 1985,  in  relazione  ai
 limiti  posti  dall'art.  17,  lett. b) dello Statuto speciale, e per
 lesione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione.
    2.  -  In  via  preliminare,  peraltro,  va  considerato  che   le
 disposizioni  impugnate  sono  state  espunte  dal  testo  vigente, a
 seguito  dell'esercizio,  da  parte  del  Presidente  della   Regione
 siciliana,  del  potere  di  promulgazione  parziale (v. ora la legge
 regionale  3  novembre  1993,  n.  30).  L'esercizio  del  potere  di
 promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si e' esaurito
 nell'atto che tale organo ha gia' emesso  in  ordine  alla  legge  in
 esame:  le  disposizioni  impugnate  sono  state  espunte  dal  testo
 vigente, senza che sussista la possibilita'  della  loro  successiva,
 autonoma  promulgazione.  Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la
 giurisprudenza  consolidata  di  questa   Corte,   la   materia   del
 contendere, secondo il principio affermato, da ultimo, nelle sentenze
 nn. 235 e 84 del 1994.