ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6,
 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni  per
 ampliare   le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
 potenziare  l'attivita'  di   accertamento;   disposizioni   per   la
 rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili delle imprese, nonche'
 per riformare il contenzioso  e  per  la  definizione  agevolata  dei
 rapporti  tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
 per la concessione di amnistia per reati tributari;  istituzione  dei
 centri  di  assistenza fiscale e del conto fiscale) promossi con n. 4
 ordinanze emesse il 12 maggio 1993 dalla  Commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Reggio Calabria (n. 3 ordinanze) e l'8 novembre 1993
 dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di  Salerno,  iscritte
 rispettivamente  ai  nn.  155,  156, 204 e 192 del registro ordinanze
 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  14,
 17, 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di costituzione di Falletti Simone nonche' gli atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 26  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio  sul ricorso proposto da
 Falletti  Simone  avverso  il  silenzio  rifiuto  dell'Intendenza  di
 finanza  di  Reggio  Calabria in ordine all'istanza di rimborso della
 ritenuta operata  dall'Istituto  Autonomo  Case  Popolari  (I.A.C.P.)
 sulle   somme   corrisposte  a  titolo  di  risarcimento  danni  "per
 accessione invertita  in  seguito  a  procedura  ablatoria  abortita,
 rivalutazione ed interessi", la Commissione tributaria di primo grado
 di   Reggio   Calabria   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge  30
 dicembre  1991,  n.  413,  in  relazione  agli artt. 3, 42 e 53 della
 Costituzione (R.O. n. 155 del 1994);
      che, secondo il remittente, "la  tassazione  dell'indennita'  di
 occupazione   e  la  tassazione  degli  interessi  sulle  plusvalenze
 derivanti dalla  percezione  di  indennita'  di  esproprio  di  somme
 percepite  a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti
 espropriativi, nonche'  di  somme  comunque  dovute  per  effetto  di
 acquisizione  coattiva  conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute
 illegittime (commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 413  del  1991)"
 contrasterebbe   con  l'art.  53,  in  relazione  all'art.  3,  della
 Costituzione,  in  quanto  verrebbe  a   colpire   somme   che   "non
 rappresentano ricchezza nuova, ne' plusvalore, ma un semplice ristoro
 a    fronte    dello   spossessamento   effettuato   dalla   pubblica
 amministrazione su un bene privato";
      che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 53, in relazione
 all'art. 3 della Costituzione, sarebbe  inciso,  altresi',  sotto  il
 profilo  della  non  attualita' della capacita' contributiva presa in
 considerazione, riferendosi il prelievo a situazioni gia' esaurite;
      che,  secondo  il  giudice  remittente,  la   tassazione   delle
 indennita'  di  espropriazione  di terreni agricoli comporterebbe una
 violazione  dell'art.  42,  terzo  comma,   e   dell'art.   3   della
 Costituzione, comprimendo il parziale ristoro del sacrificio, imposto
 nell'interesse generale, del diritto di proprieta' del privato;
      che   le   medesime  questioni  sono  sollevate  con  altre  due
 ordinanze, di identico contenuto, emesse, nella  stessa  data,  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado di Reggio Calabria, una nel
 giudizio sul ricorso proposto da Arena  Saveria  e  Arena  Annunziata
 avverso  il  silenzio  rifiuto  dell'Intendenza  di finanza di Reggio
 Calabria, in ordine all'istanza di rimborso  della  ritenuta  operata
 dall'I.A.C.P.  "sulle  somme  corrisposte  a  titolo  di  acconto del
 risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" (R.O. n. 156  del
 1994), l'altra nel giudizio sul ricorso proposto da Melissari Rosetta
 avverso  il  silenzio  rifiuto  dell'Intendenza  di finanza di Reggio
 Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta  del  pari
 operata   dall'I.A.C.P.   "sulle   somme   corrisposte  a  titolo  di
 risarcimento danni per l'espropriazione  di  un'area"  di  proprieta'
 della medesima (R.O. n. 204 del 1994);
      che,  in  tutti  e  tre  i  giudizi,  ha  spiegato intervento il
 Presidente del Consiglio dei  ministri,  eccependo  l'irrilevanza  di
 talune delle questioni sollevate e chiedendo, conclusivamente, che le
 questioni stesse siano dichiarate inammissibili ovvero rigettate;
      che,   nel  giudizio  introdotto  con  l'ordinanza  iscritta  al
 registro ordinanze n. 155 del 1994 si e' costituita la parte privata,
 sostenendo  l'irrilevanza  delle  questioni,  giacche'  il   "momento
 genetico"  dei  crediti  di  cui si controverte nel giudizio a quo si
 situerebbe anteriormente alla data del 31 dicembre 1988, e chiedendo,
 in subordine, l'accoglimento delle medesime;
      che, con ordinanza  emessa  nel  giudizio  sui  ricorsi  riuniti
 proposti   da   Cunzolo   Giuseppe   avverso   il   silenzio  rifiuto
 dell'Intendenza di  finanza  di  Salerno  in  ordine  all'istanza  di
 rimborso dell'imposta di cui all'art. 11, comma 9, della legge n. 413
 del  1991,  pagata  su  somme  percepite  in  conseguenza di cessione
 volontaria di terreni sottoposti ad  espropriazione,  la  Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Salerno  ha  sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,  in   relazione   all'art.   53   della
 Costituzione,  del  predetto  art.  11,  comma  9, nella parte in cui
 stabilisce che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano  "alle
 somme   percepite   in   conseguenza   di   atti  anche  volontari  o
 provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino  alla
 data  di  entrata  in  vigore della presente legge se l'incremento di
 valore degli immobili non e' stato assoggettato all'imposta  comunale
 sull'incremento di valore degli immobili" (R.O. n. 192 del 1994);
      che il giudice a quo ha ritenuto la questione non manifestamente
 infondata,  in  ragione della retroattivita' della norma che colpisce
 una capacita' contributiva non piu' attuale,  non  riscontrandosi  la
 preesistenza di un altro tributo riguardante il medesimo presupposto;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rinviando agli atti di intervento relativi ai giudizi  gia'
 decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 1994;
    Considerato  che  le  ordinanze  di rimessione sollevano questioni
 identiche o comunque analoghe e, pertanto, i relativi giudizi possono
 essere riuniti;
      che,   in   riferimento   alle   questioni    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30
 dicembre 1991, n. 413, sollevate con le tre identiche ordinanze della
 Commissione tributaria di primo grado di Reggio  Calabria  (R.O.  nn.
 155,  156 e 204 del 1994), dalla motivazione delle ordinanze medesime
 non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei
 giudizi  a quibus, tali da consentire di valutare la riconducibilita'
 delle stesse alle varie norme  sospettate  di  incostituzionalita'  e
 quindi di apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate;
      che,  pertanto,  esse  devono  essere  dichiarate manifestamente
 inammissibili, coerentemente alla costante giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v., in ultimo, sentenza n. 199 del 1994; ordinanza n. 384 del
 1993);
      che la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,
 comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sollevata con
 l'ordinanza della Commissione tributaria di primo  grado  di  Salerno
 (R.O.   n.   192   del   1994),  in  riferimento  all'art.  53  della
 Costituzione, e' gia' stata esaminata da questa Corte con la sentenza
 n. 315 del 1994, che l'ha dichiarata  infondata,  affermando  che  la
 retroattivita'  conferita  dall'art.  11, comma 9, della legge n. 413
 del 1991, alla norma sulla  tassazione  delle  plusvalenze  derivanti
 dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non
 contrasta   con   il   principio  della  permanenza  della  capacita'
 contributiva, se si tiene conto della prevedibilita'  dell'imposta  e
 del  breve  lasso  di  tempo  entro  il  quale tale retroattivita' e'
 destinata ad operare;
      che, con l'ordinanza  in  questione,  non  risultano  introdotti
 profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli gia' esaminati, tali da
 indurre a diversa decisione;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;