ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8, comma 1,
 lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19  settembre  1992,
 n.  384  (Misure  urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di
 pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali)  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  14  novembre 1992, n. 438, promosso con
 ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dalla Commissione tributaria  di
 primo  grado  di  Ivrea  sul ricorso proposto da Mondini Paola contro
 l'Ufficio del Registro di Cuorgne' ed altra, iscritta al n.  227  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo  grado  di  Ivrea,
 con ordinanza del 12 novembre 1993 (R.O. n. 227 del 1994), emessa nel
 corso  di  un  giudizio  promosso  da  Mondini  Paola  nei  confronti
 dell'Amministrazione   finanziaria,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e
 comma 2- bis del decreto-legge  19  settembre  1992  n.  384  (Misure
 urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
 nonche' disposizioni fiscali) convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  14  novembre  1992,  n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53,
 primo comma della Costituzione;
      che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso  all'esame  del
 giudice  a  quo  concerne  la  richiesta  di restituzione della somma
 versata, per effetto delle disposizioni  denunciate,  che  prevedono,
 per  l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone
 fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore  a  6  cavalli,
 nella  misura  del  quintuplo  delle tasse automobilistiche erariali,
 regionali e relativa addizionale;
      che,  secondo  il  giudice remittente, le disposizioni stesse si
 porrebbero in contrasto con gli artt. 3  e  53,  primo  comma,  della
 Costituzione,  per  la loro irragionevolezza ed arbitrarieta', attesa
 la  manifesta  disparita'  di  trattamento  operata,  a   danno   dei
 possessori  di  motocicli  di  potenza  fiscale superiore a 6 cavalli
 (beni sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni
 sicuramente elitari,  come  ad  esempio  le  autovetture  di  potenza
 fiscale inferiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore
 di   lunghezza  superiore  ai  10  metri,  del  tutto  escluse  dalla
 imposizione, ovvero le autovetture di potenza fiscale superiore ai 20
 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e
 fino a 15 metri gravate da imposta straordinaria solo nella misura di
 tre volte l'importo rispettivamente  della  tassa  automobilistica  o
 della tassa di stazionamento";
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
 quale,  dopo aver osservato preliminarmente che il giudice remittente
 ha fornito una ricostruzione incompleta e parzialmene  erronea  della
 normativa  in  esame,  ha  chiesto  che la questione venga dichiarata
 infondata;
      che, a parte la questione dell'esattezza e  puntualita'  o  meno
 dei   riferimenti  normativi  concernenti  le  situazioni  giuridiche
 assunte come termine  di  comparazione  dal  giudice  remittente,  e'
 riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore la determinazione
 degli indici di capacita' contributiva e  della  conseguente  entita'
 dell'onere  tributario,  salvo  i  controlli di legittimita' sotto il
 profilo della palese arbitrarieta' e irrazionalita' che,  nella  spe-
 cie, non possono reputarsi sussistenti, attesa la eterogeneita' delle
 situazioni poste a raffronto;
      che   pertanto  la  questione  deve  dichiararsi  manifestamente
 infondata.
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  e  9  delle
 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;