ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e
 5,  del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in
 materia di organizzazione delle unita'  sanitarie  locali),  promosso
 con  ricorso  della  Regione  Lazio,  notificato  il  23 luglio 1994,
 depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n.  53  del
 registro ricorsi 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre  1994  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto   che   la   Regione  Lazio  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-
 legge 24 giugno 1994, n. 401  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 organizzazione   delle   unita'   sanitarie   locali),  deducendo  la
 violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione;
      che si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 sostenendo l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  il  decreto-legge  n.  401 del 1994 non e' stato
 convertito in  legge  nei  termini  costituzionali,  ed  e'  pertanto
 decaduto,   come   risulta   dall'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197;
      che pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte,  deve  essere  dichiarata  la manifesta inammissibilita' della
 questione.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.