ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 23 luglio 1994, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1994; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che la Regione Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto- legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali), deducendo la violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della questione; Considerato che il decreto-legge n. 401 del 1994 non e' stato convertito in legge nei termini costituzionali, ed e' pertanto decaduto, come risulta dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197; che pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.