Ricorso ex art. 127, quarto comma, della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Campania, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale recante "definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche al 31 ottobre 1994" approvata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale il 2 dicembre 1994 e comunicata al commissario di Governo il 7 dicembre 1994 in relazione agli artt. 97 e 81 della Costituzione e dell'art. 5 della legge quadro n. 335/1976. La regione Campania ha riapprovato a maggioranza assoluta il 2 dicembre 1994 la legge recante la "definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche al 31 ottobre 1994". L'art. 1 di tale legge dispone che: "1. E' autorizzata la spesa di lire 38 miliardi per la definizione del rapporto debitorio della regione Campania nei confronti della Italsiel per il servizio di controllo delle prescrizioni farmaceutiche, scaturente dalla convenzione 4 luglio 1991, stipulata dal Ministro della sanita' pro-tempore nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al d.P.C.M. del 25 maggio 1990. 2. Alla copertura delle spese si fa fronte, in termine di competenza e di cassa: a) quanto a lire 8 miliardi con lo stanziamento di cui al cap. 7216 dello stato di previsione della spesa 1993, gia' impegnato con atti formali; b) quanto a lire 10 miliardi con lo stanziamento di cui al cap. 7216 dello stato di previsione della spesa 1994. 3. Per gli anni successivi la residua quota di lire 20 miliardi gravera' sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1994-96, parte 2, area 4, programma 1, programma 1 - Spesa normale - Spese correnti, con contestuale prelievo dai fondi della parte 1, servizi generali, fondi di riserva e globali, sezione 15 - Fondi globali. 4. La liquidazione della somma di lire 38 miliardi, di cui al primo comma, e' subordinata all'effettuazione, attraverso le proprie strutture, per la verifica delle prestazioni effettivamente rese dalla societa' Italsiel alla stregua degli obblighi convenzionali". In conformita' della delibera 15 dicembre 1994 del Consiglio dei Ministri, si propone ricorso per la dichiarazione di incostituzionalita' deducendo che la suddetta disposizione contrasta con gli artt. 97 e 81 della Costituzione oltre che con la legge- quadro n. 335/1976 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni). Invero la delibera legislativa in questione intende sanare una situazione debitoria gia' esistente tra la regione Campania e la societa' Italsiel derivante dall'esecuzione della convenzione stipulata il 4 luglio 1991 dal Ministero della sanita' nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 1 del d.P.C.M. 25 maggio 1990. Per la copertura di tali oneri all'art. 13 della legge di bilancio 1994 della regione Campania (legge 13 giugno 1994, n. 18, in boll. uff. reg. Campania n. 32 del 28 giugno 1994) e' gia' autorizzata la spesa per il pagamento della convenzione Italsiel prevista in 30 miliardi da ripartire in tre annualita' di 10 miliardi ciascuna, nonche' risultano iscritti, al cap. 7216, a residui passivi gli altri 8 miliardi relativi all'esercizio 1993, sempre per il pagamento degli oneri di cui alla convenzione citata. Ne deriva che non era necessaria una nuova legge di autorizzazione di spesa, in quanto in bilancio non possono introdursi spese non previste da un preesistente titolo giuridico (art. 81 della Costituzione), e percio' erano sufficienti appositi atti amministrativi di impegno della spesa prevista in bilancio nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario in corso (artt. 5 e 17 della legge 19 marzo 1976, n. 335). Pertanto la legge regionale, che in definitiva ha contenuto di un provvedimento amministrativo, viola il principio generale dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento dell'amministrazione sotto il profilo funzionale, in quanto in tal modo si eviterebbe il procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi, nonche' l'art. 81 della Costituzione in quanto ai principi di chiarezza e trasparenza di bilancio. La legge in questione viola ugualmente il principio del buon andamento in quanto incide sull'assetto delle competenze amministrative sostituendo con l'attivita' legislativa quella degli organi amministrativi regionali. Tale rilievo risulta ancor piu' evidente nella disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale in esame, che dichiara lo stanziamento di 8 miliardi di cui al cap. 7216 dello stato di previsione della spesa 1993 "gia' impegnato con atti formali". Se tale somma era stata impegnata a norma dell'art. 17 della legge n. 335/1976 vuol dire che essa era dovuta dalla regione in base "a legge, a contratto e ad altro titolo a creditori determinati o determinabili" e che la relativa obbligazione veniva a scadere entro il termine dell'esercizio 1993. Solo in tale ipotesi le somme impiegate e non pagate entro il termine di esercizio possono essere iscritte tra i residui passivi. Ma proprio perche' hanno gia' un titolo giustificativo in base al quale e' stato fatto l'impegno di spesa non vi era bisogno di una legge di autorizzazione di spesa. In caso diverso non sarebbe corretta la iscrizione delle somme nel conto dei residui, per cui l'appostazione di bilancio violerebbe l'art. 20 della legge n. 335/1976 oltre che l'art. 81 della Costituzione. 2. La delibera legislativa regionale contrasta altresi' con l'art. 81 della Costituzione sotto il profilo della certezza e dell'annualita' del bilancio, principi che pacificamente si applicano anche ai bilanci delle regioni a statuto ordinario (legge n. 335/1976, artt. 3, 5 e segg.). Infatti non e' comprensibile ne' e' stata data alcuna motivazione della rateizzazione in tre anni di una spesa ormai verificatasi, ne' dell'imputazione, quale copertura, prevista agli stanziamenti sui fondi globali della regione Campania. I fondi globali sono iscritti nel bilancio regionale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (art. 13 della legge n. 335/1976). Tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo in aumento alla assegnazione di spesa di capitoli esistenti o in nuovi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. Nel caso in esame la spesa deriva direttamente da obblighi convenzionali, cioe' contrattuali, gia' esistenti, per i quali e' stato previsto un apposito capitolo di bilancio. Il riferimento per la copertura di spesa per gli anni successivi genericamente a fondi di riserva globale contrasta con il principio di certezza e di annualita' del bilancio. Senza dire che le suddette risorse non sono poste a carico delle assegnazioni statali sul fondo sanitario nazionale, ma attinte da risorse proprie delle regioni.