Ricorso ex art.  127,  quarto  comma,  della  Costituzione  per  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  la  cui   sede   e'
 domiciliato  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12, contro la regione
 Campania,  in  persona  del  presidente  pro-tempore   della   giunta
 regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
 della legge  regionale  recante  "definizione  dei  rapporti  con  la
 societa'  Italsiel  per  la  lettura  automatica  delle  prescrizioni
 farmaceutiche al 31 ottobre 1994" approvata  a  maggioranza  assoluta
 dal   consiglio   regionale  il  2  dicembre  1994  e  comunicata  al
 commissario di Governo il 7 dicembre 1994 in relazione agli artt.  97
 e 81 della Costituzione e dell'art. 5 della legge quadro n. 335/1976.
    La  regione  Campania  ha  riapprovato a maggioranza assoluta il 2
 dicembre 1994 la legge recante la "definizione dei  rapporti  con  la
 societa'  Italsiel  per  la  lettura  automatica  delle  prescrizioni
 farmaceutiche al 31 ottobre 1994".
    L'art. 1 di tale legge dispone che:
    "1. E' autorizzata la spesa di lire 38 miliardi per la definizione
 del rapporto debitorio della regione  Campania  nei  confronti  della
 Italsiel   per   il   servizio   di   controllo   delle  prescrizioni
 farmaceutiche, scaturente dalla convenzione 4 luglio 1991,  stipulata
 dal  Ministro  della  sanita'  pro-tempore  nell'esercizio del potere
 sostitutivo di cui al d.P.C.M. del 25 maggio 1990.
    2. Alla  copertura  delle  spese  si  fa  fronte,  in  termine  di
 competenza e di cassa:
       a)  quanto a lire 8 miliardi con lo stanziamento di cui al cap.
 7216 dello stato di previsione della spesa 1993, gia'  impegnato  con
 atti formali;
       b) quanto a lire 10 miliardi con lo stanziamento di cui al cap.
 7216 dello stato di previsione della spesa 1994.
    3.  Per  gli  anni successivi la residua quota di lire 20 miliardi
 gravera'  sui  corrispondenti  capitoli  del   bilancio   pluriennale
 1994-96,  parte 2, area 4, programma 1, programma 1 - Spesa normale -
 Spese correnti, con contestuale prelievo dai  fondi  della  parte  1,
 servizi  generali,  fondi  di  riserva  e globali, sezione 15 - Fondi
 globali.
    4. La liquidazione della somma di lire  38  miliardi,  di  cui  al
 primo  comma, e' subordinata all'effettuazione, attraverso le proprie
 strutture, per la  verifica  delle  prestazioni  effettivamente  rese
 dalla societa' Italsiel alla stregua degli obblighi convenzionali".
    In  conformita'  della delibera 15 dicembre 1994 del Consiglio dei
 Ministri,   si   propone   ricorso   per    la    dichiarazione    di
 incostituzionalita'  deducendo che la suddetta disposizione contrasta
 con gli artt. 97 e 81 della Costituzione  oltre  che  con  la  legge-
 quadro n. 335/1976 (principi fondamentali e norme di coordinamento in
 materia di bilancio e di contabilita' delle regioni).
    Invero  la  delibera  legislativa  in questione intende sanare una
 situazione debitoria gia' esistente tra  la  regione  Campania  e  la
 societa'   Italsiel   derivante   dall'esecuzione  della  convenzione
 stipulata il 4 luglio 1991 dal Ministero della sanita' nell'esercizio
 del potere sostitutivo ex art. 1 del d.P.C.M. 25 maggio 1990.
    Per la copertura di tali oneri all'art. 13 della legge di bilancio
 1994 della regione Campania (legge 13 giugno 1994, n.  18,  in  boll.
 uff.  reg.  Campania n. 32 del 28 giugno 1994) e' gia' autorizzata la
 spesa per il pagamento della  convenzione  Italsiel  prevista  in  30
 miliardi  da  ripartire  in  tre  annualita' di 10 miliardi ciascuna,
 nonche' risultano iscritti, al cap. 7216, a residui passivi gli altri
 8 miliardi relativi all'esercizio 1993, sempre per il pagamento degli
 oneri di cui alla convenzione citata.
    Ne deriva che non era necessaria una nuova legge di autorizzazione
 di spesa, in quanto in bilancio  non  possono  introdursi  spese  non
 previste   da   un  preesistente  titolo  giuridico  (art.  81  della
 Costituzione),   e   percio'   erano   sufficienti   appositi    atti
 amministrativi di impegno della spesa prevista in bilancio nei limiti
 dei  rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario
 in corso (artt. 5 e 17 della legge 19 marzo 1976, n. 335).
    Pertanto  la legge regionale, che in definitiva ha contenuto di un
 provvedimento amministrativo, viola il principio  generale  dell'art.
 97  della  Costituzione sul buon andamento dell'amministrazione sotto
 il profilo funzionale,  in  quanto  in  tal  modo  si  eviterebbe  il
 procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi, nonche'
 l'art.  81  della  Costituzione  in quanto ai principi di chiarezza e
 trasparenza di bilancio.
    La legge in questione  viola  ugualmente  il  principio  del  buon
 andamento    in   quanto   incide   sull'assetto   delle   competenze
 amministrative sostituendo con l'attivita' legislativa  quella  degli
 organi amministrativi regionali.
    Tale  rilievo  risulta  ancor  piu'  evidente  nella  disposizione
 dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale in esame,
 che dichiara lo stanziamento di 8 miliardi di cui al cap. 7216  dello
 stato  di  previsione  della  spesa  1993  "gia'  impegnato  con atti
 formali".
    Se tale somma era stata impegnata a norma dell'art. 17 della legge
 n. 335/1976 vuol dire che essa era dovuta dalla regione  in  base  "a
 legge,  a  contratto  e  ad  altro  titolo  a creditori determinati o
 determinabili" e che la relativa obbligazione veniva a scadere  entro
 il termine dell'esercizio 1993.
    Solo  in  tale  ipotesi  le  somme impiegate e non pagate entro il
 termine di esercizio possono essere iscritte tra i residui passivi.
    Ma proprio perche' hanno gia' un titolo giustificativo in base  al
 quale  e'  stato  fatto  l'impegno di spesa non vi era bisogno di una
 legge di autorizzazione di spesa.
    In caso diverso non sarebbe corretta la iscrizione delle somme nel
 conto dei residui, per  cui  l'appostazione  di  bilancio  violerebbe
 l'art.  20  della  legge  n.  335/1976  oltre  che  l'art.  81  della
 Costituzione.
    2. La delibera legislativa regionale contrasta altresi' con l'art.
 81  della  Costituzione   sotto   il   profilo   della   certezza   e
 dell'annualita' del bilancio, principi che pacificamente si applicano
 anche  ai  bilanci  delle  regioni  a  statuto  ordinario  (legge  n.
 335/1976, artt. 3, 5 e segg.).
    Infatti non e' comprensibile ne' e' stata data alcuna  motivazione
 della  rateizzazione in tre anni di una spesa ormai verificatasi, ne'
 dell'imputazione, quale copertura,  prevista  agli  stanziamenti  sui
 fondi globali della regione Campania.
    I  fondi  globali  sono  iscritti  nel  bilancio regionale per far
 fronte agli oneri derivanti da  provvedimenti  legislativi  regionali
 che  si  perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (art. 13 della
 legge n. 335/1976).
    Tali fondi non sono utilizzabili  per  l'imputazione  di  atti  di
 spesa,  ma  solo  in  aumento  alla assegnazione di spesa di capitoli
 esistenti  o  in  nuovi  capitoli  dopo  l'entrata  in   vigore   dei
 provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
    Nel  caso  in  esame  la  spesa  deriva  direttamente  da obblighi
 convenzionali, cioe' contrattuali, gia' esistenti,  per  i  quali  e'
 stato previsto un apposito capitolo di bilancio.
    Il  riferimento  per la copertura di spesa per gli anni successivi
 genericamente a fondi di riserva globale contrasta con  il  principio
 di certezza e di annualita' del bilancio.
    Senza  dire  che le suddette risorse non sono poste a carico delle
 assegnazioni statali sul fondo sanitario  nazionale,  ma  attinte  da
 risorse proprie delle regioni.