IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del sopraccitato procedimento, contro Di Martino
 Giuseppe, imputato dei reati:
       a) del reato p. e p. dall'art. 20,  lett.  b)  della  legge  n.
 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia
 la costruzione costituita da una mansarda a terzo piano rispetto alla
 via  Montanara,  a  secondo  piano  rispetto  alla  via  Pastrengo, e
 l'ampliamento del secondo piano mediante copertura  di  una  terrazza
 (muri  in blocchi di sabucina e solaio in latero-cemento) di mq 21,00
 cf, sulla via Montanara;
       b) p. e p. dagli artt.  1,  2,  4,  13  e  14  della  legge  n.
 1086/1971  per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo
 a) con opere in conglomerato  cementizio  armato  senza  il  progetto
 esecutivo  e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di
 denunciare tali opere all'ufficio del genio  civile  prima  del  loro
 inizio;
       c)  p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974, per
 avere realizzato la costruzione sopra indicata al  capo  a)  in  zona
 sismica  senza  preavviso  scritto al sindaco e all'ufficio del genio
 civile e senza la preventiva autorizzazione scritta  di  quest'ultimo
 ufficio in Mazzarino il 1 settembre 1992 e il 5 novembre 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27
 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, quarto  comma,  del  d.-l.  28
 ottobre 1994, n. 601, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;
    Ritenuto   di   dover   sollevare  anche  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme di  cui  all'art.  1,  primo,
 secondo  e  quinto  comma  del  d.-l.  27  settembre  1994, n. 551, e
 dell'art. 3, quarto comma, del d.-l. 28 ottobre  1994,  n.  601,  nei
 quali e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3;
    Ritenuto  di  dover  sollevare  d'ufficio  anche  la  questione di
 legittimita' costituzionale delle norme sopra citate sotto il duplice
 profilo della loro irragionevolezza e della disparita' di trattamento
 in relazione agli artt.  9,  secondo  comma,  32,  primo  comma,  41,
 secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
    L'imputato  ha  chiesto  che  il  processo  venga  sospeso;   tale
 richiesta  rende  evidente,  e  processuale,  la  volonta' di valersi
 dell'intera  procedura  di  sanatoria  per   ottenere   il   "condono
 edilizio".
    Ne consegue che, come ha gia' stabilito la Corte costituzionale in
 caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti
 nella  specie  le  questioni di costituzionalita' relative a tutte le
 summenzionate disposizioni  aventi  forza  di  legge,  che  risultano
 intimamente  collegate  fra  loro  nell'unico  fine  di regolamentare
 (esternamente  ed  internamente)  il  meccanismo  procedimentale   di
 sanatoria.
    Ad  ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo
 e quinto comma, del d.-l. n. 551/1994, 3, quarto comma, del d.-l.  n.
 601/1994  e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione op-
 era anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve  a  creare
 la   condizione   necessaria   per   l'operativita'   (immediatamente
 successiva) del meccanismo  procedimentale  del  condono;  dunque  le
 disposizioni  che  regolamentano  piu'  diretamente  tale  meccanismo
 assunono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni  di
 costituzionalita'  che  le  investono)  nel  momento stesso in cui il
 giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.
    Come precisato poi dal giudice di legittimita', non ogni  processo
 per  illeciti  urbanistici  o  edilizi va sospeso, ma soltanto quelli
 relativi  a  reati  suscettibili  di  essere  estinti  attraverso  la
 procedura  amministrativa;  il  giudice  deve  dunque  esaminare,  ad
 esempio, il tempus commissi delicti, e nel far cio' deve osservare le
 norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 1  del  d.-l.  n.
 551/1994.  Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel
 presente processo.
    Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli artt. 2,  3  e  6  del
 d.-l. in questione, e all'art. 3, quarto comma, del d.-l. n. 601/1994
 rilevano  nel  presente  processo  nella  misura  in cui disciplinano
 modalita' e fasi del procedimento di sanatoria.
                 MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA