IL PRETORE Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Di Martino Giuseppe, imputato dei reati: a) del reato p. e p. dall'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da una mansarda a terzo piano rispetto alla via Montanara, a secondo piano rispetto alla via Pastrengo, e l'ampliamento del secondo piano mediante copertura di una terrazza (muri in blocchi di sabucina e solaio in latero-cemento) di mq 21,00 cf, sulla via Montanara; b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio in Mazzarino il 1 settembre 1992 e il 5 novembre 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, quarto comma, del d.-l. 28 ottobre 1994, n. 601, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, quarto comma, del d.-l. 28 ottobre 1994, n. 601, nei quali e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio anche la questione di legittimita' costituzionale delle norme sopra citate sotto il duplice profilo della loro irragionevolezza e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: MOTIVI DI RILEVANZA L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volonta' di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il "condono edilizio". Ne consegue che, come ha gia' stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalita' relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria. Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 551/1994, 3, quarto comma, del d.-l. n. 601/1994 e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione op- era anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operativita' (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano piu' diretamente tale meccanismo assunono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalita' che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo. Come precisato poi dal giudice di legittimita', non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il tempus commissi delicti, e nel far cio' deve osservare le norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 551/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo. Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli artt. 2, 3 e 6 del d.-l. in questione, e all'art. 3, quarto comma, del d.-l. n. 601/1994 rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalita' e fasi del procedimento di sanatoria. MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA