IL PRETORE Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Caizza Ignazio, imputato dei reati: a) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato di mq 80 circa (piano terra con pilastri in cemento armato, solaio gettato, mura perimetrali esterne, tramezzatura interna, intonacatura esterna ed interna) e primo piano (pilastri in cemento armato, solaio gettato a due falde, ricoperte con tegole, mura perimetrali esterne, tramezzatura interna, infissi esterni, intonacatura interna ed esterna) in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, localita' Falconara Faino; b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio; d) p. e p. dall'art. 734, del c.p. per avere mediante la costruzione di cui al capo a) alterato le bellezze naturali della localita' Falconara Faino di Butera, soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939. In Butera, il 30 luglio 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: MOTIVI DI RILEVANZA