IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 1547/92 contro Loddo Aristide e Erittu Tina imputati,  del  reato  di
 cui  agli artt. 81 cpv., 110 del c.p., 216, primo comma, nn. 1 e 2, e
 secondo comma, 219, primo e secondo comma,  223  del  r.d.  16  marzo
 1942,  n.  267,  per  avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo
 disegno criminoso, in concorso fra loro, il Loddo nella  qualita'  di
 amministratore  di  fatto  (pur  non potendo, per divieto di legge in
 quanto fallito, esercitare impresa commerciale)  e  la  Erittu  quale
 amministratore  legale della Mediterranea Commerciale S.r.l. corrente
 in Cagliari-Elmas, dichiarata fallita con sentenza del  tribunale  di
 Cagliari  in  data 20 maggio 1992: 1) distratto denaro per un importo
 rilevante e, comunque, non inferiore a L. 551.421.099,  e  merci;  ed
 anche   occultato  -  durante  la  procedura  fallimentare,  in  date
 imprecisate fra il 20 ed il 25 maggio e il 21 ed il 28 ottobre 1992 -
 merci  appartenenti  alla  societa',  per   un   rilevante   importo,
 asportandole  dai  magazzini  della  societa'  stessa  in  cui  erano
 custodite, cosi' impedendone l'apprensione da parte del curatore  del
 fallimento;  2)  falsificato  in  parte  i libri e le altre scritture
 contabili, in guisa da non rendere  possibile  la  ricostruzione  del
 patrimonio  e  il  movimento  degli  affari; commettendo i fatti allo
 scopo di recare pregiudizio ai creditori e  di  procurare  a  se'  un
 ingiusto  profitto;  cagionando  un  danno  patrimoniale di rilevante
 gravita'.  Con  l'aggravante  della  recidiva  reiterata,  specifica,
 infraquinquennale per il Loddo e della recidiva per la Erittu.
    Sciogliendo  la riserva espressa in limine all'udienza preliminare
 dell'8 novembre 1994.
    Con decreto del 16 giugno 1994 il procuratore generale  presso  la
 Corte  d'appello  di Cagliari avoco' le indagini preliminari relative
 al procedimento n. 1547/92 r.n.r. contro  Loddo  Aristide  ed  Erittu
 Tina,  a  norma  del  primo  comma  dell'art.  412 del c.p.p., per il
 mancato esercizio dell'azione penale nel termine di  legge  da  parte
 del pubblico ministero presso il locale tribunale.
    Svolte  le  attivita' previste dalla citata disposizione, l'organo
 avocante deposito' ritualmente nella cancelleria del giudice  per  le
 indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati
 per il reato in epigrafe.
    Successivamente   alla   ricezione  dell'avviso  della  fissazione
 dell'udienza  preliminare,  ritualmente  comunicatagli  a  norma  del
 secondo  comma dell'art. 419 del c.p.p., il procuratore generale, con
 provvedimento del 26  agosto  1994,  delego'  "il  procuratore  della
 Repubblica  presso  il  tribunale  di  Cagliari  a  partecipare  alla
 suddetta udienza, a richiedere il rinvio a giudizio degli imputati  e
 a  sostenere  l'accusa  nel procedimento di primo grado, con tutte le
 facolta' che alla  delega  si  riconnettono",  pregandolo,  altresi',
 nella  missiva d'accompagnamento del suddetto provvedimento trasmesso
 per conoscenza anche a questo giudice,  "di  voler  disporre  per  la
 partecipazione  all'udienza  del  g.u.p.  del  4  ottobre  1994 di un
 magistrato del  suo  ufficio,  nonche'  per  sostenere  l'accusa  nel
 procedimento di primo grado".
    Nella  predetta udienza preliminare, rinviata al successivo giorno
 11, nel corso degli accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle
 parti  il  sostituto  procuratore  della  Repubblica presso il locale
 tribunale presente in camera di consiglio chiese la dichiarazione  di
 nullita'  della  stessa  udienza e il rinvio del procedimento a nuovo
 ruolo, rilevando una nullita'  di  ordine  generale  per  la  mancata
 partecipazione  di  un  magistrato  della  procura generale presso la
 corte  d'appello,   cui   spetta   l'esercizio   dell'azione   penale
 nell'ipotesi  di  avocazione,  senza facolta' di delega, non prevista
 nella fattispecie della legislazione vigente.
    I difensori nulla opposero e aderirono alla richiesta del p.m.
    Il giudice rilevo',  innanzitutto,  che  la  questione  sollevata,
 certamente non infondata prima facie, ostava al positivo accertamento
 della   regolare   costituzione   delle  parti  in  riferimento  alla
 partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato; che,
 conseguentemente,  chiudere,  in  tale  situazione,  la  fase   degli
 accertamenti pregiudiziali e dichiarare aperta la discussione avrebbe
 comportato   la  nullita'  dell'udienza;  che,  per  altro,  non  era
 possibile dichiarare la  nullita'  di  alcunche':  non  dell'atto  di
 delega,  insindacabile  da  parte  del  giudice,  ne'  del decreto di
 citazione  dell'udienza  preliminare, ritualmente emesso e rettamente
 notificato al procuratore generale, organo sicuramente legittimato al
 processo, e neppure dell'udienza, in realta' non svoltasi  proprio  a
 causa della mancata conclusione degli accertamenti preliminari. Cosi'
 motivando,  emise,  in limine, un'ordinanza di rigetto dell'eccezione
 di nullita' e, richiamate le disposizioni del primo  comma  dell'art.
 420  del  c.p.p.  e del primo capoverso dell'art. 74 dell'ordinamento
 giudiziario, rinvio',  con  ordinanza  9  ottore  1994,  il  processo
 all'udienza  dell'otto  novembre  successivo, mandando al cancelliere
 per la comunicazione dell'ordinanza al procuratore generale  assente,
 al  fine di informarlo della nuova udienza, anche per consentirgli di
 assumere le determinazioni di sua competenza.
    Nonostante   la   regolare   comunicazione   dell'ordinanza,    il
 procuratore  generale non si e' presentato all'udienza indicata, alla
 quale e' comparso un sostituto procuratore della Repubblica presso il
 locale tribunale, il quale si  e'  riservato  di  reiterare  la  gia'
 proposta  eccezione  di  nullita',  unitamente  alle  conclusioni  di
 merito. A loro  volta  i  difensori  degli  imputati  hanno  ribadito
 l'eccezione gia' proposta.
    A  questo punto il giudice non ha aperto la discussione nel merito
 e, sempre in limine, si e'  riservato  di  pronunciare  ordinanza  in
 relazione alla questione relativa alla legittimazione del p.m.