IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1547/92 contro Loddo Aristide e Erittu Tina imputati, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 del c.p., 216, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, 219, primo e secondo comma, 223 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, il Loddo nella qualita' di amministratore di fatto (pur non potendo, per divieto di legge in quanto fallito, esercitare impresa commerciale) e la Erittu quale amministratore legale della Mediterranea Commerciale S.r.l. corrente in Cagliari-Elmas, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Cagliari in data 20 maggio 1992: 1) distratto denaro per un importo rilevante e, comunque, non inferiore a L. 551.421.099, e merci; ed anche occultato - durante la procedura fallimentare, in date imprecisate fra il 20 ed il 25 maggio e il 21 ed il 28 ottobre 1992 - merci appartenenti alla societa', per un rilevante importo, asportandole dai magazzini della societa' stessa in cui erano custodite, cosi' impedendone l'apprensione da parte del curatore del fallimento; 2) falsificato in parte i libri e le altre scritture contabili, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari; commettendo i fatti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a se' un ingiusto profitto; cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravita'. Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per il Loddo e della recidiva per la Erittu. Sciogliendo la riserva espressa in limine all'udienza preliminare dell'8 novembre 1994. Con decreto del 16 giugno 1994 il procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari avoco' le indagini preliminari relative al procedimento n. 1547/92 r.n.r. contro Loddo Aristide ed Erittu Tina, a norma del primo comma dell'art. 412 del c.p.p., per il mancato esercizio dell'azione penale nel termine di legge da parte del pubblico ministero presso il locale tribunale. Svolte le attivita' previste dalla citata disposizione, l'organo avocante deposito' ritualmente nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati per il reato in epigrafe. Successivamente alla ricezione dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, ritualmente comunicatagli a norma del secondo comma dell'art. 419 del c.p.p., il procuratore generale, con provvedimento del 26 agosto 1994, delego' "il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari a partecipare alla suddetta udienza, a richiedere il rinvio a giudizio degli imputati e a sostenere l'accusa nel procedimento di primo grado, con tutte le facolta' che alla delega si riconnettono", pregandolo, altresi', nella missiva d'accompagnamento del suddetto provvedimento trasmesso per conoscenza anche a questo giudice, "di voler disporre per la partecipazione all'udienza del g.u.p. del 4 ottobre 1994 di un magistrato del suo ufficio, nonche' per sostenere l'accusa nel procedimento di primo grado". Nella predetta udienza preliminare, rinviata al successivo giorno 11, nel corso degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il sostituto procuratore della Repubblica presso il locale tribunale presente in camera di consiglio chiese la dichiarazione di nullita' della stessa udienza e il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, rilevando una nullita' di ordine generale per la mancata partecipazione di un magistrato della procura generale presso la corte d'appello, cui spetta l'esercizio dell'azione penale nell'ipotesi di avocazione, senza facolta' di delega, non prevista nella fattispecie della legislazione vigente. I difensori nulla opposero e aderirono alla richiesta del p.m. Il giudice rilevo', innanzitutto, che la questione sollevata, certamente non infondata prima facie, ostava al positivo accertamento della regolare costituzione delle parti in riferimento alla partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato; che, conseguentemente, chiudere, in tale situazione, la fase degli accertamenti pregiudiziali e dichiarare aperta la discussione avrebbe comportato la nullita' dell'udienza; che, per altro, non era possibile dichiarare la nullita' di alcunche': non dell'atto di delega, insindacabile da parte del giudice, ne' del decreto di citazione dell'udienza preliminare, ritualmente emesso e rettamente notificato al procuratore generale, organo sicuramente legittimato al processo, e neppure dell'udienza, in realta' non svoltasi proprio a causa della mancata conclusione degli accertamenti preliminari. Cosi' motivando, emise, in limine, un'ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullita' e, richiamate le disposizioni del primo comma dell'art. 420 del c.p.p. e del primo capoverso dell'art. 74 dell'ordinamento giudiziario, rinvio', con ordinanza 9 ottore 1994, il processo all'udienza dell'otto novembre successivo, mandando al cancelliere per la comunicazione dell'ordinanza al procuratore generale assente, al fine di informarlo della nuova udienza, anche per consentirgli di assumere le determinazioni di sua competenza. Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza, il procuratore generale non si e' presentato all'udienza indicata, alla quale e' comparso un sostituto procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, il quale si e' riservato di reiterare la gia' proposta eccezione di nullita', unitamente alle conclusioni di merito. A loro volta i difensori degli imputati hanno ribadito l'eccezione gia' proposta. A questo punto il giudice non ha aperto la discussione nel merito e, sempre in limine, si e' riservato di pronunciare ordinanza in relazione alla questione relativa alla legittimazione del p.m.