LA CORTE DI APPELLO
Udita la relazione della causa fatta all'udienza camerale dal
dott. Fiorenza Freni;
Sentito il pubblico ministero nella persona del s. proc. gen.
dott. Francesco Scuderi;
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
Mangano Antonio, nato il 2 aprile 1955 a Messina, elettivamente
domiciliato, c/o avv. A. De Caridi in Gallico (Reggio Calabria) via
Lungomare, 47, presente, imputato per il reato di cui all'art. 343,
primo e terzo comma, del c.p. per aver offeso l'onere ed il prestigio
del dott. Domenico Lazzaro, presidente del tribunale per i minorenni
di Messina, usando minacce, profferendo al suo indirizzo, in udienza,
le seguenti parole: " .. ma lei mi vuole veramente provocare e
stuzzicare, guardi che la mia sopportazione ha un limite" e,
richiesto di chiarire il significato di tali espressioni, replicando:
"glielo faro' sapere, io procedero' secondo la legge di Dio e degli
uomini".
In Messina il 9 marzo 1992.
APPELLANTE
Avverso la sentenza del pretore di Reggio Calabria emessa in data
28 gennaio 1994 con cui dichiara Mangano Antonino colpevole del reato
contestatogli e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata aggravante, nonche' la diminuente di cui all'art. 442 del
c.p.p., lo condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Reggio Calabria del 28 gennaio 1994 Mangano Antonio veniva
condannato - previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti
sulla contestata aggravante e con la diminuente di cui all'art. 442
c.p.p. - alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, quale
colpevole del reato di cui all'art. 343, primo e terzo comma, del
c.p., per aver offeso l'onore e il prestigio del dott. Domenico
Lazzaro, presidente del tribunale per i minorenni di Messina usando
anche minacce, profferendo al suo indirizzo, all'udienza del 9 marzo
1992, in camera di consiglio, le seguenti parole: " .. ma lei mi
vuole veramente provocare e stuzzicare, guardi che la mia
sopportazione ha un limite" e, richiesto di chiarire il significato
di tali espressioni, replicando: "glielo faro' sapere, io procedero'
secondo la legge di Dio e degli uomini". Con la stessa decisione
veniva concesso al Mangano il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Avverso la sentenza proponeva appello l'imputato, lamentando la
mancata assoluzione; in subordine, deducendo che le espressioni non
sono punibili ex artt. 51 del c.p. e 21 Cost; che, in ogni caso,
avrebbe dovuto esser assolto ai sensi dell'art. 530 cpv., c.p.p.; in-
fine, che la pena andava diminuita.
All'odierna udienza, procedutosi in camera di consiglio, presente
il Mangano, il p.g. e la difesa hanno concluso come da verbali in
atti.
Le doglianze concernenti la mancata assoluzione, allo stato, non
meritano accoglimento.
Infatti, non vi e' dubbio che le frasi sopra riportate pronunciate
dal prevenuto, nel corso di un'udienza, nei confronti del presidente
del tribunale per i minorenni di Messina, non sono espressioni di
critica serena, avendo invece carattere offesivo del prestigio ("ma
lei mi vuole veramente provocare e stuzzicare") e minaccioso ("glielo
faro' sapere, il procedero' secondo la legge di Dio e degli uomini").
Cio' detto, questa Corte dovrebbe esaminare il motivo con cui si
lamenta l'eccessivita' della pena.
A tal proposito, prevedendo l'art. 343 del c.p. il limite minimo
edittale di un anno di reclusione, sorge la questione di legittimita'
costituzionale di tale norma con riferimento agli artt. 3, 27, terzo
comma, e 97 della Costituzione.
Ed invero la Corte costituzionale (sentenza 19-25 luglio 1994, n.
341), nel decidere una questione analoga e, cioe', la legittimita'
costituzionale della norma che prevedeva il limite minimo edittale di
sei mesi di reclusione per l'oltraggio a p.u. (art. 341 del c.p.), ha
osservato che tale sanzione come minimo della pena e, quindi, come
pena inevitabile anche per le piu' modeste infrazioni "non e' consona
alla tradizione liberale italiana e a quella europea (ed) .. appare
piuttosto come il prodotto della concezione autoritaria e sociale dei
rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, tipica di quell'epoca
storica (1930) e discendente dalla matrice ideologica allora
dominante, condizione che e' estranea alla coscienza democratica
instaurata della Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto
tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un
rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima".
Anche per la fattispecie per cui si procede puo' dirsi che il
necessario e ragionevole bilanciamento di interessi che presiede alla
determinazione della misura della pena deve tener conto del mutato
rapporto, rispetto al codice del 1930, tra amministrazione della
giustizia e societa'.
La Corte costituzionale ha, altresi', rilevato che la manifesta
irragionevolezza dell'art. 341 del c.p. emerge dal raffronto con il
trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 del c.p.
Le stesse argomentazioni possono farsi per il criterio
sanzionatorio di cui all'art. 343 del c.p.
Anche se questo e' un reato plurioffensivo e rende ragionevole un
trattamento sanzionatorio piu' grave, cio' non toglie, come ha
rilevato la Corte costituzionale per l'art. 341, del c.p., che nei
casi piu' lievi il prestigio e il buon andamento dell'amministrazione
della giustizia appaiono colpiti in modo cosi' irrosorio da non
giustificare una pena minima tanto elevata (un anno).
Infine, appare pure un contratto con l'art. 97, primo comma, Cost.
in quanto l'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina
costi processuali rilevanti e tale effetto viola il princio del buon
andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione.
La questione prospettata e' rilevante nel presente processo, in
quanto se essa fosse accolta, questa Corte d'appello potrebbe
applicare una pena inferiore a quella inflitta dal pretore (pur
ponendo a base il minimo edittale, concedendo le attenuanti
generiche, formulando un giudizio di prevalenza ex art. 69 del c.p. e
applicando la diminuente di cui all'art. 442 del c.p.p.) pena
inferiore certamente piu' adeguata alla modestia del fatto.
Sono conseguenziali i provvedimenti ordinativi di cui al
dispositivo.