ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione:
    della legge 5 novembre 1968,  n.  1115,  recante  "Estensione,  in
 favore  dei  lavoratori,  degli  interventi  della Cassa integrazione
 guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la  disoccupazione
 e   della  Cassa  assegni  familiari  e  provvidenze  in  favore  dei
 lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:
      articolo 3;
      articolo 4;
      della legge  8  agosto  1972,  n.  464,  recante  "Modifiche  ed
 integrazioni  alla  legge  5  novembre  1968,  n. 1115, in materia di
 integrazione salariale e di trattamento speciale di  disoccupazione",
 limitatamente  all'art.  1,  comma  4: "Le disposizioni della legge 5
 novembre 1968, n. 1115, con le  modifiche  apportate  dalla  presente
 legge,  in  quanto  applicabili  si  estendono  anche  agli impiegati
 sospesi dal lavoro per le cause indicate  nei  precedenti  commi.  Ai
 medesimi  e'  corrisposta  un'integrazione  salariale pari all'80 per
 cento  della  retribuzione  mensile  spettante   al   momento   della
 sospensione  e  comunque non superiore a lire 200.000."; del decreto-
 legge  30  gennaio  1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore
 dei lavoratori di aziende in particolari  condizioni"  convertito  in
 legge,   con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1976,  n.  62,
 limitatamente all'art. 1, comma 4:  "Il  provvedimento  del  C.I.P.E.
 importa  l'autorizzazione alle societa' previste nel secondo comma ad
 assumere, sotto la stessa  data  della  cessazione  del  rapporto  di
 lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse
 condizioni  fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre
 1976, il personale  licenziato  di  cui  si  promuove  il  reimpiego.
 Importa,  altresi',  che  tale  personale,  in  deroga  alla  vigente
 normativa, e' ammesso, con decreto del Ministro per il  lavoro  e  la
 previdenza   sociale,   al   trattamento  di  integrazione  salariale
 straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono
 ammessi anche i dirigenti, con  l'applicazione  del  limite  previsto
 dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164" e comma 5: "Il detto
 trattamento  di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in
 occasione  della  liquidazione  dell'impresa   o   della   cessazione
 dell'attivita'  produttiva  che  abbiano  proposto azione giudiziaria
 avverso  il  licenziamento,  salvo  il  definitivo  regolamento   dei
 rapporti dopo la definizione della controversia";
      del  decreto-legge  10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze
 in favore  dei  lavoratori  nelle  aree  dei  territori  meridionali"
 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;
      del  decreto-legge  30  marzo  1978,  n.  80, recante "Norme per
 agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme  in  materia  di  cassa
 integrazione  guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla
 legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;
      della legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  "Disciplina  delle
 imprese   editrici   e  provvidenze  per  l'editoria",  limitatamente
 all'articolo 35;
      del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del
 trattamento straordinario di integrazione  salariale  dei  lavoratori
 dipendenti   dalla  GEPI,  disciplina  del  reimpiego  di  dipendenti
 licenziati da imprese meridionali,  misure  per  la  soppressione  di
 capacita'  produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
 finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e  per
 la  manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio  e  del patrimonio
 artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a
 favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
 nelle province di Sondrio  e  di  Bolzano  interessate  dagli  eventi
 alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni,
 dalla  legge  3  novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,
 comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi  e'  riconosciuto,
 per   un   periodo  massimo  di  un  anno,  il  trattamento  previsto
 dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.  1115,  e  successive
 modificazioni  e  integrazioni",  e  all'articolo  4;  della legge 23
 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione,
 mobilita', trattamenti di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
 della  Comunita'  europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
 in materia di mercato del lavoro" limitatamente alle seguenti  parti:
 articolo  1,  comma  1:  "La  disciplina  in  materia  di  intervento
 straordinario   di   integrazione   salariale   trova    applicazione
 limitatamente  alle  imprese  che abbiano occupato mediamente piu' di
 quindici  lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
 della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di  richieste  presentate
 prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale
 requisito  deve  sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel
 periodo decorrente alla data  del  predetto  trasferimento.  Ai  fini
 dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati anche gli
 apprendisti ed i lavoratori assunti con  contratto  di  formazione  e
 lavoro";  comma  2:  "La  richiesta  di  intervento  straordinario di
 integrazione salariale deve  contenere  il  programma  che  l'impresa
 intende  attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste
 per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma  deve
 essere  formulato  in conformita' ad un modello stabilito, sentito il
 Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
 industriale  (CIPI),  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
 previdenza sociale. L'impresa, sentite  le  rappresentanze  sindacali
 aziendali  o,  in  mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di
 categoria  dei  lavoratori  piu'   rappresentative   operanti   nella
 provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo
 svolgimento";
      articolo 2;
      articolo   3,   comma   1:   "Il  trattamento  straordinario  di
 integrazione salariale e' concesso,  con  decreto  del  Ministro  del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ai  lavoratori  delle imprese
 soggette   alla   disciplina   dell'intervento    straordinario    di
 integrazione  salariale,  nei casi di dichiarazione di fallimento, di
 emanazione del provvedimento di  liquidazione  coatta  amministrativa
 ovvero  di  sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
 la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.
 Il trattamento straordinario di integrazione  salariale  e'  altresi'
 concesso  nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
 nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del
 curatore, del liquidatore o  del  commissario,  per  un  periodo  non
 superiore  a  dodici  mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza
 del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate  prospettive
 di  continuazione  o  ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche
 parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
 titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario  di
 integrazione   salariale   puo'  essere  prorogato,  su  domanda  del
 curatore, del liquidatore o del commissario, previo  accertamento  da
 parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
 domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice
 delegato   o   dall'autorita'   che   esercita  il  controllo,  sulle
 prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti  e  sui  riflessi
 della cessione sull'occupazione aziendale."; articolo 12;
    Del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148 recante "Interventi
 urgenti  a  sostegno  dell'occupazione"  convertito  in  legge,   con
 modificazione,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle
 seguenti parti:  articolo 7, comma 4: "Sino al 31  dicembre  1995  le
 disposizioni  di  cui  all'articolo  35 della legge 5 agosto 1981, n.
 416, e successive modificazioni, si applicano anche  al  settore  dei
 giornali  periodici  e  al settore delle imprese radiotelevisive pri-
 vate, estendendosi a tutti i dipendenti  delle  aziende  interessate,
 quale  che  sia  il  loro  inquadramento  professionale,  nonche'  ai
 dipendenti delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con
 decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, su
 proposta della  regione  Sardegna  la  societa'  Iniziative  Sardegna
 S.p.A.  (INSAR)  e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo
 le  disposizioni  del  decreto-legge  9  dicembre   1981,   n.   721,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
 lavoratori che precedentemente alla data di entrata in  vigore  della
 legge  23  luglio  1991,  n.  223,  siano  stati  collocati  in cassa
 integrazione guadagni straordinaria ai sensi della  legge  12  agosto
 1977,  n.  675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
 non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
 siano stati licenziati da aziende per le quali e'  stata  conclusa  o
 avviata   la   procedura  di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta
 amministrativa e che, per tutte le fattispecie,  non  abbiano  fruito
 dei  benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; comma 6-ter:
 "Le disposizioni di cui al  comma  6-bis  si  applicano  altresi'  ai
 lavoratori   destinatari  delle  disposizioni  in  materia  di  cassa
 integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n.  1115,  e
 successive  modificazioni,  e  8  agosto  1972,  n. 464, e successive
 modificazioni, nonche' delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  12
 della  legge  6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al
 decreto-legge   13   dicembre   1978,   n.   795,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  9  febbraio  1979,  n. 36, ivi compresi
 quelli gia' collocati in mobilita'"; comma 6-quater:  "Ai  lavoratori
 di  cui  ai  commi 6-bis e 6-ter del presente articolo e' concesso il
 trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   previsto
 dall'articolo  22,  comma  6,  della legge 23 luglio 1991, n.  223, e
 successive modificazioni"; comma 6-quinquies:  "Sono  applicabili  le
 disposizioni  vigenti  concernenti  l'INSAR.  Agli  oneri conseguenti
 all'avviamento  delle  iniziative  di  ricollocamento   si   provvede
 mediante  il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993";
 comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995  le  disposizioni  in  materia  di
 trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle
 imprese  esercenti  attivita'  commerciali  che  occupino  piu' di 50
 addetti, nonche' alle agenzie di  viaggio  e  turismo,  compresi  gli
 operatori  turistici,  che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese
 di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni  del  presente
 comma  si  applicano  alle  imprese  di spedizione e di trasporto che
 occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva  i  relativi  programmi,
 nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
 1993,  1994  e  1995";  comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori
 assunti per le finalita' di cui  all'articolo  5,  primo  comma,  del
 decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di
 integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6,
 della  legge  23  luglio  1991, n. 223"; comma 10: "Per l'anno 1993 i
 trasferimenti  dello  Stato  all'INPS   a   titolo   di   trattamenti
 straordinari  di integrazione salariale sono incrementati di lire 350
 miliardi";  comma   10-ter:   "Per   i   dipendenti   delle   aziende
 commissariate  in  base  al  decreto-legge  30  gennaio  1979, n. 26,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,  la
 durata  dell'intervento  della  cassa  integrazione  straordinaria e'
 equiparata al termine  previsto  per  l'attivita'  del  commissario";
 articolo  9-quater,  comma  2:  "Qualora  non  siano  applicabili  le
 disposizioni  di  cui  al  comma  1,  ai  lavoratori ed ai dipendenti
 licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla  data
 del  18  aprile  1993  almeno  un  anno  di anzianita' assicurativa e
 contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle  dipendenze  dei
 soggetti  di  cui  al presente articolo, sono corrisposti, a far data
 dal 1 settembre 1993, per  un  periodo  non  superiore  ad  un  anno,
 un'indennita'  pari  al trattamento massimo di integrazione salariale
 straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonche' gli assegni
 per il nucleo familiare ove  spettanti,  qualora  risultino  o  siano
 risultati  eccedenti  rispetto alla necessita' di organico dichiarata
 dai  predetti  organismi";  comma  3:   "I   periodi   di   godimento
 dell'indennita' di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del
 conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione
 stessa.  Per tali periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla
 base della retribuzione  cui  e'  riferita  la  predetta  anzianita'.
 L'indennita'  e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza
 sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai  fini  del
 conseguimento  dei  benefici  di  cui  ai  commi  1  e  2, nonche' il
 riepilogo delle necessita' di organico e delle correlate eccedenze di
 personale  sono  trasmessi  dai  datori  di  lavoro  interessati   al
 Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  che  adotta  i
 conseguenti provvedimenti di ammissione"; del decreto-legge 16 maggio
 1994, n. 299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione
 e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in  legge,  con
 modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451, limitatamente
 all'articolo   1,   limitatamente   al   comma   1:   "Il    Comitato
 interministeriale    per    la    programmazione   economica   (CIPE)
 periodicamente esamina, anche  ai  fini  della  programmazione  delle
 risorse   a   sostegno   del   reddito  dei  lavoratori,  l'andamento
 occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
 con riferimento ai settori produttivi e  alle  aree  territoriali,  e
 detta,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
 sociale, i criteri generali  per  la  gestione  degli  interventi  di
 trattamento  straordinario  di integrazione salariale."; comma 2: "In
 attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo  1,
 comma  24,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al
 Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  le  competenze  del
 soppresso  Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento  della
 politica industriale (CIPI) in materia di  trattamento  straordinario
 di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19
 della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41, presieduto da un dirigente
 generale del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in
 posizione  di  fuori  ruolo,  opera  presso  il predetto Ministero ed
 elabora con periodicita' trimestrale relazioni  sull'andamento  degli
 interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e
 della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal
 comitato  tecnico,  riferisce  semestralmente  al CIPE sull'andamento
 dell'utilizzo  delle  risorse  destinate   al   finanziamento   degli
 interventi  a  sostegno  del  reddito  dei lavoratori."; comma 3: "Il
 trattamento straordinario di integrazione salariale e'  concesso  con
 decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale entro
 quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed  entro
 centoventi  giorni  dalla  richiesta  nel  caso  di ristrutturazione,
 riorganizzazione  e  conversione  aziendale.  A  tal   fine   l'esame
 congiunto  di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164,
 si svolge presso l'ufficio provinciale del  lavoro  e  della  massima
 occupazione.   Il   predetto   ufficio,  ricevuta  la  richiesta  del
 trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni,
 al Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  nonche'  alla
 commissione  regionale per l'impiego perche' questa, con l'assistenza
 tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere  motivato  parere
 entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unita'
 produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu'
 regioni,  esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale
 del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale
 dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
 sociale.   Le   domande   di   proroga   semestrale  del  trattamento
 straordinario di integrazione salariale devono essere  presentate  al
 medesimo  ufficio  al  quale  e'  stata presentata l'istanza di primo
 riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23
 luglio 1991, n. 223 e' sostituito dal seguente:  "3.  La  durata  dei
 programmi   di   ristrutturazione,   riorganizzazione  o  conversione
 industriale non puo' essere superiore a due  anni.  Il  Ministro  del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta'  di concedere due
 proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli  fra
 i  predetti  programmi che presentino una particolare complessita' in
 ragione  delle  caratteristiche  tecniche  dei  processi   produttivi
 dell'azienda,  ovvero  in  ragione  della rilevanza delle conseguenze
 occupazionali che detti programmi  comportano  con  riferimento  alle
 dimensioni  dell'impresa  ed  alla sua articolazione sul territorio";
 comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13  agosto
 1980,  n. 427, e' sostituito dal seguente: "L'importo di integrazione
 salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo
 conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo
 di paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di  lire  1.248.021;
 b)  l'importo  mensile  di  lire  1.500.000 quando la retribuzione di
 riferimento per il calcolo  dell'integrazione  medesima,  comprensiva
 dei  ratei  di  mensilita'  aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000
 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore  di
 integrazione  autorizzate.  Con  effetto dal primo gennaio di ciascun
 anno, a partire dal 1995, gli importi di  integrazione  salariale  di
 cui  alle  lettere  a)  e  b),  nonche'  la  retribuzione  mensile di
 riferimento di cui alla medesima lettera  b),  sono  aumentati  nella
 misura  dell'80  per  cento  dell'aumento  derivante dalla variazione
 annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
 operai e degli impiegati."; comma 7: "A decorrere dal 1 gennaio  1994
 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale
 si  applica  ai  dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di
 pulizia  e,  se  costituite  in  forma  cooperativa,  anche  ai  soci
 lavoratori,   addetti   in   modo   prevalente  e  continuativo  allo
 svolgimento delle attivita' appaltate. Il trattamento di integrazione
 salariale e' concesso nei casi in cui  i  predetti  lavoratori  siano
 sospesi  dal  lavoro  o  effettuino  prestazioni  di lavoro ad orario
 ridotto in conseguenza della riduzione delle attivita' appaltate,  di
 programmi  di  crisi  aziendale,  o di programmi di ristrutturazione,
 riorganizzazione o conversione  aziendale,  che  abbiano  dato  luogo
 all'applicazione  del  trattamento  a carico della cassa integrazione
 guadagni straordinaria.", iscritto al n. 69 del Registro referendum.
    Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum emesse:
 a)  il 30 novembre 1994 con la quale e' stata dichiarata legittima la
 richiesta; b) il 9 dicembre 1994 con la quale e' stato riformulato il
 quesito; c) il 13 dicembre 1994 con la  quale  sono  state  apportate
 correzioni  di  errori  materiali  incorsi  nella  riformulazione del
 quesito;
    Udito nella camera di consiglio del  9  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  gli avvocati Marco Papaleoni, Beniamino Caravita di Toritto
 per i presentatori Lorenzo Strik Lievers,  Massimo  Teodori  e  Paolo
 Vigevano.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  L'Ufficio  centrale  per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352, e successive modificazioni, ha esaminato una richiesta di refer-
 endum  popolare  presentata  il  4  novembre 1993 dai signori Lorenzo
 Strik Lievers,  Paolo  Vigevano  e  Massimo  Teodori  in  materia  di
 intervento   straordinario   della   Cassa   integrazione   guadagni.
 Verificata la regolarita' della richiesta, l'Ufficio centrale  ne  ha
 dichiarato  la  legittimita'  con ordinanza del 1 dicembre 1994 nella
 quale, preso atto della richiesta dei promotori di tenere conto della
 sopravvenienza del d.l. 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito  nella
 legge   19  luglio  1994,  n.  451,  ha  disposto  la  corrispondente
 integrazione del quesito.
    2. - Con  successiva  ordinanza  del  9  dicembre  1994  l'Ufficio
 centrale,  vista  l'istanza  di correzione e integrazione del quesito
 avanzata dai promotori e presentatori  della  relativa  richiesta  in
 data  5  dicembre  1994,  ha  disposto l'integrale riformulazione del
 quesito stesso nel seguente modo: Volete voi che sia  abrogata.    La
 legge  5  novembre  1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei
 lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della
 gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione  e  della  Cassa
 assegni  familiari  e  provvidenze  in  favore dei lavoratori anziani
 licenziati", limitatamente a:
      articolo 3;
      articolo 4;
      la  legge  8  agosto  1972,  n.  464,  recante   "Modifiche   ed
 integrazioni  alla  legge  5  novembre  1968,  n. 1115, in materia di
 integrazione salariale e di trattamento speciale di  disoccupazione",
 limitatamente  all'art.  1,  comma  4: "Le disposizioni della legge 5
 novembre 1968, n. 1115, con le  modifiche  apportate  dalla  presente
 legge,  in  quanto  applicabili  si  estendono  anche  agli impiegati
 sospesi dal lavoro per le cause indicate  nei  precedenti  commi.  Ai
 medesimi  e'  corrisposta  un'integrazione  salariale pari all'80 per
 cento  della  retribuzione  mensile  spettante   al   momento   della
 sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.";
      il  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n. 9, recante "Interventi
 urgenti  in  favore  dei  lavoratori  di   aziende   in   particolari
 condizioni"  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 29
 marzo  1976,  n.  62,  limitatamente  all'art.  1,   comma   4:   "Il
 provvedimento  del  C.I.P.E.  importa  l'autorizzazione alle societa'
 previste nel secondo comma ad assumere, sotto la  stessa  data  della
 cessazione  del  rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo
 secondo comma  ed  alle  stesse  condizioni  fruite  al  momento  del
 licenziamento,  fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di
 cui si promuove il reimpiego. Importa, altresi', che tale  personale,
 in  deroga  alla  vigente  normativa,  e'  ammesso,  con  decreto del
 Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,  al  trattamento  di
 integrazione  salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo
 stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione
 del limite previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n.  164"
 e  comma  5:  "Il  detto  trattamento di integrazione spetta anche ai
 lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa  o
 della  cessazione  dell'attivita'  produttiva  che  abbiano  proposto
 azione giudiziaria avverso  il  licenziamento,  salvo  il  definitivo
 regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";
      il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in
 favore   dei   lavoratori   nelle  aree  dei  territori  meridionali"
 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;
      il decreto-legge 30  marzo  1978,  n.  80,  recante  "Norme  per
 agevolare  la  mobilita'  dei  lavoratori e norme in materia di cassa
 integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni,  dalla
 legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis ;
      la  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  recante "Disciplina delle
 imprese  editrici  e  provvidenze  per   l'editoria",   limitatamente
 all'articolo 35;
      il  decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del
 trattamento straordinario di integrazione  salariale  dei  lavoratori
 dipendenti   dalla  GEPI,  disciplina  del  reimpiego  di  dipendenti
 licenziati da imprese meridionali,  misure  per  la  soppressione  di
 capacita'  produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
 finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e  per
 la  manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio  e  del patrimonio
 artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a
 favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
 nelle province di Sondrio  e  di  Bolzano  interessate  dagli  eventi
 alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni,
 dalla  legge  3  novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,
 comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi  e'  riconosciuto,
 per   un   periodo  massimo  di  un  anno,  il  trattamento  previsto
 dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.  1115,  e  successive
 modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4;
      la  legge  23  luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di
 cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
 attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
 ed   altre   disposizioni   in   materia   di  mercato  del  lavoro",
 limitatamente  alle  seguenti  parti:  articolo  1,  comma   1:   "La
 disciplina  in  materia  di  intervento straordinario di integrazione
 salariale trova applicazione limitatamente alle imprese  che  abbiano
 occupato   mediamente   piu'  di  quindici  lavoratori  nel  semestre
 precedente la data di presentazione della richiesta di cui  al  comma
 2.  Nel  caso  di  richieste presentate prima che siano trascorsi sei
 mesi dal trasferimento di azienda, tale  requisito  deve  sussistere,
 per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data
 del  predetto  trasferimento.  Ai fini dell'applicazione del presente
 comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti
 con contratto di formazione e lavoro";  comma  2:  "La  richiesta  di
 intervento  straordinario di integrazione salariale deve contenere il
 programma che l'impresa intende attuare con  riferimento  anche  alle
 eventuali  misure  previste per fronteggiare le conseguenze sul piano
 sociale. Il programma deve essere  formulato  in  conformita'  ad  un
 modello  stabilito,  sentito  il  Comitato  interministeriale  per il
 coordinamento della politica  industriale  (CIPI),  con  decreto  del
 Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le
 rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di queste, le
 organizzazioni   sindacali   di   categoria   dei   lavoratori   piu'
 rappresentative  operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica
 del programma nel corso del suo svolgimento";
      articolo 2;
      articolo  3,  comma  1:   "Il   trattamento   straordinario   di
 integrazione  salariale  e'  concesso,  con  decreto del Ministro del
 lavoro e  della  previdenza  sociale,  ai  lavoratori  delle  imprese
 soggette    alla    disciplina   dell'intervento   straordinario   di
 integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di  fallimento,  di
 emanazione  del  provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa
 ovvero di sottoposizione all'amministrazione  straordinaria,  qualora
 la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.
 Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale e' altresi'
 concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo  consistente
 nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del
 curatore,  del  liquidatore  o  del  commissario,  per un periodo non
 superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il  termine  di  scadenza
 del  periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive
 di continuazione o ripresa dell'attivita' e  di  salvaguardia,  anche
 parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
 titolo,  dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di
 integrazione  salariale  puo'  essere  prorogato,  su   domanda   del
 curatore,  del  liquidatore o del commissario, previo accertamento da
 parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
 domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice
 delegato  o  dall'autorita'  che   esercita   il   controllo,   sulle
 prospettive  di  cessione  dell'azienda o di sue parti e sui riflessi
 della cessione sull'occupazione aziendale.";
      articolo 12;
      il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148  recante  "Interventi
 urgenti   a  sostegno  dell'occupazione"  convertito  in  legge,  con
 modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente  alle
 seguenti parti:
      articolo  7,  comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni
 di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  succes-
 sive  modificazioni,  si  applicano  anche  al  settore  dei giornali
 periodici  e  al  settore  delle  imprese  radiotelevisive   private,
 estendendosi  a  tutti  i dipendenti delle aziende interessate, quale
 che sia il loro inquadramento professionale,  nonche'  ai  dipendenti
 delle  aziende  funzionalmente  collegate"; comma 6-bis: "Con decreto
 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
 regione Sardegna la societa' Iniziative Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  e'
 autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
 decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente
 alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
 siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai
 sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,
 e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa
 cassa  integrazione,  o  che siano stati licenziati da aziende per le
 quali e' stata conclusa o avviata la procedura  di  fallimento  o  di
 liquidazione  coatta  amministrativa e che, per tutte le fattispecie,
 non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n.  223  del
 1991";  comma  6-ter:  "Le  disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis si
 applicano altresi' ai lavoratori destinatari  delle  disposizioni  in
 materia  di  cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre
 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e
 successive  modificazioni,  nonche'   delle   disposizioni   di   cui
 all'articolo  12  della  legge  6  agosto  1975, n. 427, e successive
 modificazioni,  e  al  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36,
 ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'"; comma 6-quater: "Ai
 lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter  del  presente  articolo  e'
 concesso  il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
 previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23  luglio  1991,  n.
 223,   e   successive   modificazioni";   comma   6-quinquies:  "Sono
 applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR.  Agli  oneri
 conseguenti  all'avviamento  delle  iniziative  di  ricollocamento si
 provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi  all'INSAR  per
 il  1993";  comma  7:  "Sino  al  31 dicembre 1995 le disposizioni in
 materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
 al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono
 estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu'
 di  50  addetti,  nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi
 gli operatori turistici, che occupino  piu'  di  50  addetti  e  alle
 imprese  di  vigilanza.  Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del
 presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto
 che  occupino  piu'  di  50  addetti.  Il  CIPI  approva  i  relativi
 programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno
 degli  anni  1993,  1994  e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti
 lavoratori assunti per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  primo
 comma,  del  decreto-legge  9 dicembre 1981, n.  721, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.   25, e'  riconosciuto
 il   trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  di  cui
 all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223";  comma
 10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di
 trattamenti  straordinari di integrazione salariale sono incrementati
 di lire 350 miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle  aziende
 commissariate  in  base  al  decreto-legge  30  gennaio  1979, n. 26,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,  la
 durata  dell'intervento  della  cassa  integrazione  straordinaria e'
 equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario";
      articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non  siano  applicabili  le
 disposizioni  di  cui  al  comma  1,  ai  lavoratori ed ai dipendenti
 licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla  data
 del  18  aprile  1993  almeno  un  anno  di anzianita' assicurativa e
 contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle  dipendenze  dei
 soggetti  di  cui  al presente articolo, sono corrisposti, a far data
 dal 1 settembre 1993, per  un  periodo  non  superiore  ad  un  anno,
 un'indennita'  pari  al trattamento massimo di integrazione salariale
 straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonche' gli assegni
 per  il  nucleo  familiare  ove  spettanti, qualora risultino o siano
 risultati eccedenti rispetto alla necessita' di  organico  dichiarata
 dai   predetti   organismi";   comma   3:  "I  periodi  di  godimento
 dell'indennita' di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del
 conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione
 stessa. Per tali periodi il contributo figurativo e' calcolato  sulla
 base  della  retribuzione  cui  e'  riferita  la predetta anzianita'.
 L'indennita' e' corrisposta dall'Istituto nazionale della  previdenza
 sociale  (INPS)";  comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del
 conseguimento dei benefici  di  cui  ai  commi  1  e  2,  nonche'  il
 riepilogo delle necessita' di organico e delle correlate eccedenze di
 personale   sono  trasmessi  dai  datori  di  lavoro  interessati  al
 Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  che  adotta  i
 conseguenti provvedimenti di ammissione";
      decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299, recante "Disposizioni
 urgenti in materia di occupazione e di  fiscalizzazione  degli  oneri
 sociali",  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dalla legge 19
 luglio 1994, n. 451, limitatamente all'articolo 1,  limitatamente  al
 comma   1:  "Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica  (CIPE)  periodicamente  esamina,  anche  ai   fini   della
 programmazione  delle  risorse a sostegno del reddito dei lavoratori,
 l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su  quello
 strutturale,  con  riferimento  ai  settori  produttivi  e  alle aree
 territoriali, e detta, su proposta del Ministro del  lavoro  e  della
 previdenza   sociale,  i  criteri  generali  per  la  gestione  degli
 interventi di trattamento straordinario di integrazione  salariale.";
 comma  2:  "In  attesa  dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui
 all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono
 attribuite  al  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale le
 competenze  del   soppresso   Comitato   interministeriale   per   il
 coordinamento   della  politica  industriale  (CIPI)  in  materia  di
 trattamento straordinario  di  integrazione  salariale.  Il  comitato
 tecnico  di  cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
 presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e  della
 previdenza  sociale,  in  posizione  di  fuori ruolo, opera presso il
 predetto Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale  relazioni
 sull'andamento  degli  interventi di cassa integrazione salariale. Il
 Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  anche  sulla  base
 degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente
 al  CIPE  sull'andamento  dell'utilizzo  delle  risorse  destinate al
 finanziamento  degli  interventi   a   sostegno   del   reddito   dei
 lavoratori.";  comma 3: "Il trattamento straordinario di integrazione
 salariale e' concesso con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di
 crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta  nel  caso
 di  ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal
 fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, della legge  20  maggio
 1975,  n.  164,  si  svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e
 della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta
 del  trattamento,  la  trasmette  immediatamente,  con   le   proprie
 valutazioni,  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale,
 nonche' alla commissione regionale per l'impiego perche' questa,  con
 l'assistenza  tecnica  dell'agenzia  per  l'impiego,  possa esprimere
 motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto
 riguardi  unita'  produttive ubicate in diverse province della stessa
 regione o in piu' regioni, esso si  svolge,  rispettivamente,  presso
 l'ufficio  regionale  del lavoro e della massima occupazione o presso
 la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
 e della previdenza sociale. Le  domande  di  proroga  semestrale  del
 trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale devono essere
 presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza
 di primo riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della
 legge 23 luglio 1991, n. 223  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  La
 durata   dei   programmi   di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
 conversione industriale non puo' essere  superiore  a  due  anni.  Il
 Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta' di
 concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a  12  mesi,
 per  quelli  fra  i predetti programmi che presentino una particolare
 complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche  dei  processi
 produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione  della rilevanza delle
 conseguenze  occupazionali  che  detti   programmi   comportano   con
 riferimento  alle  dimensioni  dell'impresa ed alla sua articolazione
 sul territorio" comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico  della
 legge  13 agosto 1980, n. 427, e' sostituito dal seguente: "L'importo
 di integrazione salariale sia per gli operai che per  gli  impiegati,
 calcolato   tenendo   conto   dell'orario   di   ciascuna   settimana
 indipendentemente  dal  periodo  di  paga,  non  puo'  superare:   a)
 l'importo  mensile  di  lire  1.248.021; b) l'importo mensile di lire
 1.500.000 quando  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo
 dell'integrazione  medesima,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
 aggiuntive, e' superiore a  lire  2.700.000  mensili.  Detti  importi
 massimi   vanno   comunque   rapportati   alle  ore  di  integrazione
 autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire
 dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui  alle  lettere
 a)  e  b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
 medesima lettera b), sono aumentati nella misura  dell'80  per  cento
 dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
 prezzi  al  consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";
 comma  7:  "A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  la  disciplina   del
 trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale si applica ai
 dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di  pulizia  e,  se
 costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in
 modo  prevalente  e  continuativo  allo  svolgimento  delle attivita'
 appaltate. Il trattamento di integrazione salariale e'  concesso  nei
 casi  in  cui  i  predetti  lavoratori  siano  sospesi  dal  lavoro o
 effettuino prestazioni di lavoro ad  orario  ridotto  in  conseguenza
 della  riduzione  delle  attivita'  appaltate,  di programmi di crisi
 aziendale, o di programmi  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
 conversione  aziendale,  che  abbiano dato luogo all'applicazione del
 trattamento   a   carico   della    cassa    integrazione    guadagni
 straordinaria."?
    3.   -   Ricevuta  la  comunicazione  dell'ordinanza  dell'Ufficio
 centrale, il Presidente di  questa  Corte  ha  fissato  il  giorno  9
 gennaio  1994  per  la  conseguente  deliberazione,  dandone regolare
 comunicazione.
    4.  -  In  data 5 gennaio 1995 la difesa del comitato promotore ha
 depositato una memoria a  sostegno  dell'ammissibilita'  del  quesito
 referendario.   Premessa una breve esposizione dello sviluppo storico
 dell'intervento straordinario della Cassa  integrazione  guadagni,  i
 promotori  precisano  che  il referendum si propone l'obiettivo della
 totale   eliminazione   di   questo   istituto   in    vista    della
 "generalizzazione  di  un  dignitoso  trattamento  di disoccupazione,
 quale proiezione di un moderno sistema di sicurezza  sociale",  fermo
 restando  nel  frattempo  il  trattamento  speciale di disoccupazione
 introdotto dalla legge 23 luglio  1991,  n.  223.  Essi  giustificano
 l'iniziativa   referendaria   sul   riflesso   delle   disparita'  di
 trattamento tra i lavoratori provocate  dalla  normativa  di  cui  e'
 chiesta   l'abrogazione.      Nonostante   l'estrema  difficolta'  di
 formulazione del  quesito,  essi  hanno  perseverato  nell'iniziativa
 essendo  convinti  che  eventuali  imprecisioni  nella  redazione del
 quesito (derivanti non dalla imprecisione dei promotori, bensi' dallo
 stato caotico in cui versa la legislazione in  materia)  non  possono
 pregiudicare   la   possibilita'   di   svolgimento  del  referendum.
 Richiamano in proposito le sentenze nn. 63 del 1990 e 32 del 1993  di
 questa   Corte,   le   quali   hanno  statuito,  l'una,  che  "alcune
 imperfezioni risultano  inevitabili  in  "subiecta  materia"  e  sono
 comuni   peraltro  ..  agli  ordinari  procedimenti  di  normazione",
 l'altra, che gli incovenienti derivanti dalla  normativa  di  risulta
 non  possono condurre all'inammissibilita' del quesito ogni qualvolta
 il quesito sia riconducibile ad una matrice  razionalmente  unitaria.
 La  riformulazione  semplificatrice del quesito ad opera dell'Ufficio
 centrale per il referendum non  ha  modificato,  a  loro  avviso,  in
 nessun aspetto la ratio oggettiva del quesito originario, che risulta
 chiaro  anche  in  ordine alle conseguenze dell'effetto abrogativo. E
 quanto alla completezza,  essi  osservano  che,  se  nella  difficile
 costruzione  del  quesito  fossero  rimaste  escluse alcune marginali
 estensioni della disciplina ad  ulteriori  categorie  di  lavoratori,
 queste sarebbero indissolubilmente legate alle sorti della disciplina
 generale  dell'istituto.  Eventuali  lacune  della  normativa residua
 potranno essere riparate dal Parlamento, in conformita'  dell'obbligo
 di  cooperazione  col risultato referendario e nei limiti del divieto
 di formale  o  sostanziale  ripristino  delle  norme  abrogate  dalla
 volonta' popolare.
    5.  -  Ad  integrazione  della  difesa  scritta,  nella  camera di
 consiglio del 9 gennaio 1994 sono stati uditi, per  i  promotori  del
 referendum,  gli  avvocati  Marco  Papaleoni  e Beniamino Caravita di
 Toritto.
                        Considerato in diritto
   1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame sono
 trentacinque disposizioni di legge estrapolate da un intricato  corpo
 normativo  che  si  e'  venuto  formando  tra  il  1968 e il 1994. La
 lunghezza e l'estrema  complessita'  del  quesito  -  rilevate  dagli
 stessi  promotori  e  dalla  Corte  di  cassazione  nell'ordinanza di
 correzione e  integrazione  del  9  dicembre  1994  -  e  inoltre  la
 riproduzione  di alcune disposizioni (art. 3, comma 1, della legge n.
 223 del 1991, art. 7, comma 6-ter, del d.l. n. 148 del 1993, art.  1,
 comma  7,  del  d.l.  n.  299  del  1994)  tralasciando, senza alcuna
 giustificazione,  parti  dei  testi  rispettivi,  rendono   difficile
 l'apprendimento  del  fine  intrinseco  della  proposta,  al quale va
 riferito il controllo di chiarezza, omogeneita' e coerenza  da  parte
 di  questa  Corte.  Per individuarlo compiutamente occorre mettere in
 relazione le norme abrogande della legge 23 luglio 1991, n. 223,  che
 hanno    radicalmente    innovato   la   disciplina   dell'intervento
 straordinario di integrazione salariale (art. 1,  commi  1,  2  e  3,
 quest'ultimo come sostituito dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 maggio
 1994,  n.  299,  art.  2, art. 3, commi 1 e 2, art. 12), con le norme
 della medesima legge - non  incluse  nell'oggetto  del  referendum  -
 afferenti  al nuovo istituto della mobilita' dei lavoratori (artt. da
 4 a 9, da 16 a 20,  24).  Da  questa  considerazione  complessiva  si
 argomenta  che  la  ratio dell'effetto ablatorio (cfr. sentenza n. 29
 del 1987) e' la liberalizzazione dei licenziamenti per riduzione  del
 personale   in   ordine   all'   an  del  provvedimento,  con  totale
 sostituzione  dell'indennita'  di   mobilita'   al   trattamento   di
 integrazione  salariale. In tutti i casi di eccedenza del personale -
 senza  piu'  distinguere  tra  eccedenza  temporanea,  potenzialmente
 riassorbibile   con   appropriati  programmi  di  ristrutturazione  o
 riconversione aziendale (art. 1), ed eccedenza strutturale (artt. 4 e
 24)  -  diverrebbe  applicabile  l'art.   24,   che   assoggetta   il
 licenziamento soltanto ai vincoli della procedura di mobilita'.
    Che   questo   sia   l'obiettivo   del  referendum  e'  confermato
 dall'istanza dei promotori, accolta dall'Ufficio centrale per il ref-
 erendum presso la Corte di  cassazione,  di  espunzione  dal  quesito
 originario  dei  commi  3,  4-bis  e 4-ter dell'art. 3 della legge n.
 223, in  quanto  estranei  all'istituto  dell'integrazione  salariale
 straordinaria  e  concernenti, invece, la concessione del trattamento
 di mobilita' ai lavoratori licenziati  per  cessazione  di  attivita'
 dell'impresa a causa di fallimento o di assoggettamento ad altre pro-
 cedure concorsuali.
    2. - Ora e' vero che l'istituto della mobilita' non e' parte della
 disciplina   dell'integrazione   salariale   straordinaria,   essendo
 compresi nel suo ambito normativo anche i casi di  licenziamento  per
 riduzione  del  personale  effettuato  senza  una  fase preventiva di
 sospensione  dei  lavoratori  assistita  dalla   Cassa   integrazione
 guadagni,  onde  l'eliminazione  di questa non comporta l'abrogazione
 formale di quello. Ma l'intervento straordinario della Cassa e' cosi'
 compenetrato con la disciplina del mercato  del  lavoro  che  la  sua
 abrogazione  determinerebbe  l'inapplicabilita' di una serie di altri
 istituti, primo fra i quali proprio l'istituto della  mobilita',  del
 quale   i   promotori   si  preoccupano  ripetutamente  di  affermare
 l'estraneita' alla volonta' referendaria di abrogazione.
    Invero, mentre la procedura per la dichiarazione di  mobilita'  ha
 un  campo  di applicazione piu' ampio, la concessione dell'indennita'
 di mobilita' e' ristretta dall'art. 16 della legge n. 223 (richiamato
 e integrato dall'art. 24, comma 3, come sostituito dall'art. 8, comma
 1, del d.l. n. 148 del 1993)  ai  lavoratori  licenziati  da  imprese
 "rientranti    nel    campo    di   applicazione   della   disciplina
 dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale",  al  cui
 ammontare l'indennita' e' commisurata dall'art. 7, commi 1 e 3, della
 legge   medesima.  Il  trattamento  di  mobilita'  e'  innestato  sul
 precedente trattamento integrato, ne e' la continuazione a titolo  di
 trattamento  speciale  di  disoccupazione.  Se viene meno la matrice,
 vengono meno necessariamente le condizioni di operativita' del  nuovo
 istituto.
    Ma la soppressione della Cassa integrazione guadagni straordinaria
 si  ripercuoterebbe,  con effetti paralizzanti, anche sulla procedura
 per la dichiarazione di mobilita', applicabile, in virtu' del  rinvio
 all'art. 4, commi da 2 a 12, disposto dall'art. 24, indipendentemente
 dalla  condizione  che  il  licenziamento  sia  stato preceduto da un
 preventivo periodo di sospensione dei lavoratori.  La  procedura  non
 potrebbe  svolgere una delle sue funzioni qualificanti, che e' quella
 di promuovere un esame congiunto, da parte del  datore  di  lavoro  e
 delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori, della possibilita' di
 ricorso a misure alternative, quali il passaggio a rapporti di lavoro
 a tempo parziale e i contratti  di  solidarieta'.  Tali  misure  sono
 inscindibilmente  legate all'intervento straordinario di integrazione
 salariale: la prima come a suo presupposto di applicabilita', essendo
 incentivata dall'art. 19  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  da
 imprese  beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento (ridotti a
 dodici, fino al 31 dicembre 1995, dall'art. 5, comma 9, del  d.l.  n.
 148  del  1993);  la  seconda  come  a una condizione sine qua non di
 attuabilita'. Senza la condizione del  trattamento  straordinario  di
 integrazione  salariale,  concesso  dall'art.  1  del d.l. 30 ottobre
 1984, n. 726, convertito  nella  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
 richiamato  dagli  artt. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e 5,
 comma 1, del  d.l.  n.  148  del  1993  (dei  quali  non  e'  chiesta
 l'abrogazione),   e'   praticamente   esclusa   la   possibilita'  di
 stipulazione dei contratti di solidarieta' previsti dall'art.  2  del
 decreto medesimo.
    Si  aggiunga  che  l'inapplicabilita' del trattamento di mobilita'
 priverebbe i  lavoratori  licenziati  anche  della  facilitazione  di
 rientro  nel  mercato del lavoro prevista dall'art. 20 della legge n.
 223 del 1991 nella forma dei contratti di reinserimento.
    3. - La mancata richiesta  di  abrogazione  delle  disposizioni  -
 dettate  nel medesimo contesto normativo di quelle di cui si vuole la
 soppressione -  che  subordinano  il  trattamento  di  mobilita'  dei
 lavoratori   licenziati  all'inclusione  dell'impresa  nel  campo  di
 applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, o subordinano
 la fruizione di altri benefici  a  un  previo  periodo  di  godimento
 dell'integrazione,  crea una contraddizione con la ratio dell'effetto
 abolitivo del referendum. L'elettore non  e'  chiamato  a  scegliere,
 come   dicono   i   promotori,   tra  la  conservazione  della  Cassa
 integrazione guadagni  straordinaria  e  la  sua  soppressione  fermo
 restando, pero', il trattamento speciale di mobilita', previsto dagli
 artt.  7  e  16  della  legge  n.  223  del  1991,  fino  a quando il
 legislatore  non  avra'  provveduto  a  riordinare  con  criteri   di
 uniformita'    le    prestazioni    dell'assicurazione    contro   la
 disoccupazione  al  fine  della  "generalizzazione  di  un  dignitoso
 trattamento  quale  proiezione  di  un  moderno  sistema di sicurezza
 sociale". In  realta'  l'alternativa  referendaria  si  pone  tra  la
 conservazione dell'istituto dell'intervento straordinario della Cassa
 e  le  tutele  che,  in caso di licenziamento, lo presuppongono, o la
 liberalizzazione  dei  licenziamenti  per  ragioni   economiche   con
 eliminazione anche dell'ammortizzatore delle loro conseguenze sociali
 costituito  dal  trattamento  di mobilita', lasciando in ogni caso ai
 lavoratori licenziati soltanto il soccorso del trattamento  ordinario
 di disoccupazione, che gli stessi promotori riconoscono "inficiato da
 una   persistente,   vistosa   discrepanza   con  il  trattamento  di
 integrazione salariale".
    Ne risulta, secondo i criteri di giudizio fissati da questa Corte,
 una  mancanza di chiarezza del quesito (sentenze nn. 27 del 1981 e 36
 del 1993), che impedisce nell'elettore la  piena  consapevolezza  del
 significato  del  voto  o  ne coarta la possibilita' di scelta per il
 vincolo di unicita' della risposta (sentenza n. 29 del 1981).