ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per  l'abrogazione  dell'articolo  25-quater  del
 decreto-legge  8  giugno  1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al
 nuovo codice di procedura penale e provvedimenti  di  contrasto  alla
 criminalita'   mafiosa",   nel   testo   introdotto  dalla  legge  di
 conversione 7 agosto 1992, n. 356  (e  cosi'  come  modificato  dalla
 legge  24  luglio  1993,  n.  256 recante "Modifica dell'istituto del
 soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,
 n.  575"),  e  nel  testo  risultante della sentenza, depositata il 7
 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  25-quater,  primo comma,
 nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia
 puo' disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in
 via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione
 del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della
 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale
 decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure  previste
 dall'anzidetto  art. 4 della legge medesima, nonche' del quinto comma
 della stessa disposizione, iscritto al n. 68 del registro referendum;
    Vista l'ordinanza del 30 novembre  1994  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale  per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
 dichiarato legittima la richiesta e la successiva  ordinanza  del  13
 dicembre  1994  con  la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha
 riformulato il quesito;
    Udito nella camera di consiglio del  9  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  L'Ufficio  centrale  per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352,  e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di refer-
 endum popolare presentata il 3  febbraio  1994  da  alcuni  cittadini
 elettori  sul  seguente  quesito:    "Volete  voi  che  sia  abrogato
 l'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante
 'Modifiche  urgenti  al  nuovo   codice   di   procedura   penale   e
 provvedimenti  di  contrasto alla criminalita'', nel testo introdotto
 dalla legge di conversione 7  agosto  1992,  n.  356,  e  cosi'  come
 modificato  dalla  legge  24  luglio  1993, n. 256, recante 'Modifica
 dell'istituto del soggiorno  obbligatorio  e  dell'art.  2-ter  della
 legge 21 maggio 1965, n. 575'?".
    Verificata  la  conformita' a legge della richiesta di referendum,
 l'Ufficio centrale ne ha dichiarato la legittimita' con ordinanza del
 30 novembre 1994.
    2. - Con ordinanza del  13  dicembre  1994,  il  medesimo  Ufficio
 centrale,  esaminata  la sentenza del 7 dicembre 1994, n. 419, con la
 quale  questa  Corte  ha  dichiarato   la   parziale   illegittimita'
 costituzionale   del  citato  art.  25-quater  del  decreto-legge  n.
 306/1992, ha ritenuto che tale pronuncia non assumesse  portata  tale
 da impedire lo svolgimento delle operazioni referendarie, considerato
 che  la  relativa  richiesta,  incentrata  sulla  disposizione che ha
 introdotto l'istituto del soggiorno  cautelare,  risulta  volta  alla
 "radicale  eliminazione  di  detto  istituto  considerato  nella  sua
 globalita'". Ritenuta, quindi, la necessita' di integrare il  quesito
 referendario  con  le  modifiche  testuali  scaturite dall'intervento
 additivo  operato  da  questa  Corte,  l'Ufficio  centrale  ha  cosi'
 riformulato  il quesito medesimo: "Volete voi che sia abrogato l'art.
 25-quater del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, recante 'Modifiche urgenti
 al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
 criminalita'', nel testo introdotto  dalla  legge  di  conversione  7
 agosto  1992,  n.  356 (e cosi' come modificato dalla legge 24 luglio
 1993, n. 256, recante 'Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato
 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575')  e  nel  testo
 risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della
 Corte    Costituzionale,    che    ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte  in  cui
 non  prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia puo' disporre con
 decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via  provvisoria,
 con    l'obbligo   di   chiedere   contestualmente   l'adozione   del
 provvedimento definitivo al Tribunale, ai  sensi  dell'art.  4  della
 legge  27 dicembre, 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale
 decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure  previste
 dall'anzidetto  art. 4 della legge medesima, nonche' del quinto comma
 della stessa disposizione?".
    3.  -  Ricevuta  la  comunicazione  delle  ordinanze  dell'Ufficio
 centrale,  il  Presidente  di  questa  Corte  ha  fissato il giorno 9
 gennaio 1995  per  le  conseguenti  deliberazioni,  dandone  regolare
 comunicazione.
                        Considerato in diritto
   La  richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilita' la
 Corte e' chiamata  a  pronunciarsi,  riguarda  l'art.  25-quater  del
 decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306  (Modifiche urgenti al nuovo
 codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di  contrasto   alla
 criminalita'  mafiosa),  convertito, con modificazioni, dalla legge 7
 agosto 1992, n. 356, con il quale e' stato introdotto l'istituto  del
 soggiorno cautelare. Un istituto che, come questa Corte ha avuto modo
 di  rilevare,  "costituisce  indubbiamente  una  vera e propria nuova
 misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti
 e struttura procedimentale del tutto peculiari,  al  vigente  sistema
 delle  misure  di  prevenzione  personali" (v. sentenza n. 419/1994).
 Nessun dubbio quindi sussiste circa l'ammissibilita' del  quesito  in
 rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma,
 della   Costituzione,  considerato  che  la  norma  da  sottoporre  a
 scrutinio  popolare  non  presenta  alcun  profilo  che  consenta  di
 iscriverla  nel  novero  delle  leggi  tributarie  o  di bilancio, di
 amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare  trattati
 internazionali.
    Del  pari,  non  e'  dato  ravvisare  l'esistenza  di alcuna delle
 ragioni   di    inammissibilita'    desumibili    dalla    disciplina
 costituzionale del referendum abrogativo quale fissata nella sentenza
 n. 16/1978 di questa Corte.
    Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per cio' che attiene
 ai  requisiti della chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito,
 considerato  che,  pur  nella  apparente  complessita'  dovuta   alle
 modifiche  apportate  al  testo  della  norma ad opera della legge 24
 luglio 1993, n.  256,  ed  al  recepimento  nel  quesito  stesso  del
 dispositivo  della  gia' citata sentenza di questa Corte n. 419/1994,
 la domanda referendaria appare del tutto chiara nel  proporre,  quale
 unica  alternativa,  quella  di  sopprimere  nel suo complesso ovvero
 mantenere, nella nuova formulazione dell'art. 26-quater della legge 7
 agosto 1992, n. 356, l'istituto del soggiorno cautelare.
    Sussistono, quindi, tutti i presupposti  per  la  declaratoria  di
 ammissibilita' della richiesta di referendum indicata in epigrafe.