ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 29 ottobre 1984, n.
 720,  recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
 organismi pubblici",  cosi'  come  modificata  dal  decreto-legge  31
 agosto  1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
 e dal decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge  24
 marzo 1990, n. 58, iscritto al n. 73 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  del  30  novembre  1994  con la quale l'Ufficio
 centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Massimo Vari.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per il  referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referen-
 dum popolare presentata da Roberto Calderoli, Roberto Maroni, Antonio
 Magnabosco, Vito Gnutti, Pierluigi Petrini,  Elisabetta  Castellazzi,
 sul  seguente  quesito:  "Volete  voi  che  sia  abrogata la legge 29
 ottobre 1984, n. 720, recante 'Istituzione del sistema  di  tesoreria
 unica  per  enti  e  organismi  pubblici',  cosi' come modificata dal
 decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, e dal decreto-legge 22  gennaio
 1990, n. 6?".
    2.  -  Con ordinanza depositata in data 1 dicembre 1994, l'Ufficio
 centrale per  il  referendum  ha  dichiarato  la  legittimita'  della
 richiesta,  provvedendo altresi' ad integrare il quesito, che risulta
 quindi il seguente: "Volete voi che sia abrogata la legge 29  ottobre
 1984, n. 720, recante 'Istituzione del sistema di tesoreria unica per
 enti  ed organismi pubblici', cosi' come modificata dal decreto-legge
 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29  ottobre  1987,  n.
 440,  e  dal  decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito nella
 legge 24 marzo 1990, n. 58?".
     3.  -  Ricevuta  la  comunicazione  dell'ordinanza   dell'Ufficio
 centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato l'adunanza in cam-
 era di consiglio per il 9 gennaio 1995, disponendone comunicazione ai
 promotori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  ai  sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25
 maggio 1970, n. 352.
    4. - Nessuno e' intervenuto per i presentatori del referendum.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La   richiesta   di   referendum   abrogativo,   sulla   cui
 ammissibilita'  la  Corte  e'  chiamata  a  pronunziarsi,  a  seguito
 dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 1 dicembre
 1994, che ne  ha  dichiarato  la  legittimita'  ed  ha  integrato  il
 quesito, investe l'intero testo della legge 29 ottobre 1984, n.  720,
 come  modificata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito
 nella legge 29 ottobre 1987, n.  440, e dal decreto-legge 22  gennaio
 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58.
    La  normativa  in  questione  si  colloca  all'esito  di reiterati
 interventi  legislativi,  volti  a  realizzare  condizioni  per   una
 maggiore governabilita' dei flussi finanziari degli enti operanti nel
 settore  pubblico,  nel  presupposto  che  la  mancanza  di un quadro
 organico di riferimento e di  controllo  finisse,  tra  l'altro,  per
 favorire   le  tendenze  alla  progressiva  dilatazione  della  spesa
 pubblica, a fronte dell'accentuazione della spesa  per  trasferimenti
 che,  nel  ridurre  il  margine  di  incidenza  dei dati propri della
 gestione del bilancio dello Stato sul  contenimento  del  fabbisogno,
 amplia,  per  contro,  quello  degli  effetti dell'attivita' di spesa
 degli enti decentrati.
    Il testo legislativo oggetto del quesito referendario  tende,  per
 l'appunto,  ad  apprestare  una  disciplina  della materia ispirata a
 criteri di maggiore  razionalita'  ed  organicita',  riferendosi,  in
 particolare,  ad  un  complesso di enti ed organismi suddivisi in tre
 categorie: quelli ricompresi nella  tabella  A,  per  i  quali  viene
 disposto il completo accentramento dei fondi in contabilita' speciali
 presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale dello Stato (art. 1);
 quelli della tabella B, per i quali viene richiamato  il  regime  del
 versamento  nei  conti  presso  le  tesorerie  dello  Stato  previsto
 dall'art. 40  della  gia'  citata  legge  n.  119/1981  e  successive
 modificazioni,  consentendosi  il  parziale mantenimento dei fondi in
 deposito presso il sistema  creditizio  (art.  2,  primo  comma);  le
 unita'  sanitarie  locali,  per  le quali viene riconfermato (art. 2,
 secondo comma) il  sistema,  gia'  ad  esse  applicabile,  in  virtu'
 dell'art.  35  della legge n. 119/1981, nel testo allora vigente, del
 versamento dei fondi in contabilita' speciali  presso  le  tesorerie,
 con limitazione dei ritmi di prelevamento.
    Altre disposizioni del testo normativo che si intende sottoporre a
 consultazione  popolare  (art.  1-bis,  aggiunto dall'art. 24-bis del
 decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359)  attengono  alle  procedure  di
 pignoramento e sequestro a carico degli enti ed organismi pubblici di
 cui alla tabella A; ovvero riducono (art. 3) il limite delle giacenze
 autorizzate  presso  aziende  di  credito,  ai  sensi  del piu' volte
 richiamato  art.  40   della   legge   n.   119/1981   e   successive
 modificazioni.
    3.  -  Tanto  premesso  sulle  fondamentali  linee della normativa
 considerata dal quesito referendario, va  rammentato  che  l'art.  75
 della  Costituzione,  nel  definire l'ambito delle leggi sottratte al
 referendum, annovera, fra queste, le leggi di bilancio.  Come  questa
 Corte  ha  gia'  avuto occasione di precisare (da ultimo, sentenza n.
 2/1994), poiche' le leggi di bilancio non sono definite  dalla  norma
 costituzionale, la relativa nozione va ricavata dalle caratteristiche
 assunte dalle leggi stesse nell'evoluzione dell'ordinamento, facendo,
 in  particolare,  riferimento,  per  l'attuale assetto della materia,
 alla disciplina della legge 5 agosto 1978, n. 468 (con  le  modifiche
 apportate  dalla  legge  23 agosto 1988, n. 362) la quale articola la
 procedura relativa in una  serie  di  scansioni  caratterizzate,  tra
 l'altro,   dalla   presentazione   del  documento  di  programmazione
 economico-finanziaria e della relazione previsionale e programmatica,
 per  mettere  capo,  conclusivamente,  alla  legge  finanziaria,   ai
 provvedimenti  collegati ed infine alla legge che approva il bilancio
 annuale e quello pluriennale, in termini di competenza e di cassa.
    Al tempo stesso, va ricordato che la Corte, sin dalla sentenza  n.
 16/1978,  ha  evidenziato  l'esigenza di "una interpretazione logico-
 sistematica, per cui vanno sottratte al  referendum  le  disposizioni
 produttive  di  effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di
 operativita' delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che  la
 preclusione debba ritenersi sottintesa".
    Quanto  ai  nessi  fra  la  normativa  che si intende sottoporre a
 consultazione popolare e la procedura di bilancio quale risulta dalla
 menzionata legge n. 468/1978, occorre tener  conto  che  quest'ultima
 trova uno dei suoi punti qualificanti nella introduzione del bilancio
 c.d.  misto,  fondato  su  strumenti  rappresentativi  che  tendono a
 raccordare gestione di competenza e gestione di cassa,  per  esigenze
 di  conoscenza  e  di piu' efficace regolazione della spesa pubblica,
 considerata nell'intero arco procedimentale che muove dalla  fase  di
 formazione  dell'impegno  per  giungere  a  quella del compiuto esito
 della procedura, rappresentato dal pagamento.
     Si mira cosi' a rafforzare il ruolo di  controllo  e  decisionale
 del  Parlamento,  secondo  un disegno ordinatore al quale si salda la
 disciplina della legge n. 720/1984 che,  come  risulta  dagli  stessi
 lavori  parlamentari, trae la sua ragione d'essere dalla finalita' di
 conferire  ai  flussi  finanziari  del  settore   pubblico   maggiore
 chiarezza  e trasparenza, oltre che da quella del potenziamento delle
 disponibilita' di tesoreria, riducendo, cosi', il ricorso al  mercato
 finanziario, fondato sull'emissione di titoli del debito pubblico.
    Tutto  questo  in  quell'ottica di una sempre maggiore organicita'
 della politica della gestione di cassa, alla  quale  gia'  apparivano
 del  resto  orientate:  le disposizioni della legge 6 agosto 1966, n.
 629, intese  a  concentrare  obbligatoriamente  presso  la  tesoreria
 quante maggiori risorse possibili, fra quelle afferenti agli enti del
 settore  pubblico; gli artt. da 25 a 30 della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  in  seguito  modificata  con  la  legge  n. 362/1988, anch'essi
 espressivi di  esigenze  di  conoscenza  dei  flussi  finanziari  dei
 medesimi  enti pubblici; le norme della stessa legge n. 468 del 1978,
 con l'obbligo,  per  le  regioni,  di  tenere  le  disponibilita'  da
 trasferimenti in conti correnti non vincolati con il tesoro (art. 31)
 e,  per  gli  altri  enti pubblici (art. 32), di dare attuazione alle
 prescrizioni della legge 6 agosto 1966, n. 629,  allo  scadere  delle
 convenzioni  di  tesoreria;  infine, gli artt. 35 e 40 della legge 30
 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni, la cui  finalizzazione
 alle  necessita' di un piu' incisivo controllo sui flussi della spesa
 pubblica e' stata evidenziata anche da questa Corte (v. sentenze  nn.
 162/1982, 132 e 412/1993).
    Si  desume,  dalle  disposizioni in materia, una graduale linea di
 sviluppo ed una coerenza di obiettivi, dimostrate  anche  dai  rinvii
 che  l'art.  40  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, fa alle giacenze
 degli enti di cui agli artt. 25 e 31 della legge n. 468 del  1978,  e
 che  l'art.  2  della  legge  n.  720  del  1984  fa,  a  sua  volta,
 all'impianto normativo della medesima legge n. 119/1981.
    4. -  Non  puo',  quindi,  negarsi  lo  stretto  collegamento  che
 intercorre  fra  la  legge  oggetto  del  quesito  referendario  e la
 procedura  di  bilancio,  a  fronte  di  disposizioni  che   incidono
 direttamente  sul quadro delle coerenze macroeconomiche, manifestando
 cosi' la loro essenzialita' per  gli  equilibri  finanziari  previsti
 dalla  manovra,  solo  a  considerare che la gestione di tesoreria, e
 quindi  il  relativo  assetto  normativo,   influisce   sugli   oneri
 dell'indebitamento,  al quale la legge 5 agosto 1978, n. 468, riserva
 espressa considerazione, disponendo (art. 2,  nono  comma)  che,  con
 apposita  norma  della  legge  che  approva il bilancio di previsione
 dello Stato, e' annualmente stabilito l'importo massimo di  emissione
 di  titoli  pubblici,  in  Italia e all'estero, al netto di quelli da
 rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del  settore
 statale,  effettuata  ai  sensi  del successivo art. 15, terzo comma.
 Vale a dire,  attraverso  l'indicazione,  ad  opera  della  relazione
 previsionale  e  programmatica  presentata dal Ministro del tesoro di
 concerto  con  quello  del  bilancio,  del  fabbisogno  stesso   "con
 riferimento  alle  stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei
 flussi di tesoreria", nei cui saldi confluiscono, come  e'  evidente,
 anche gli effetti del sistema di tesoreria unica.
    Pertanto,  le  disposizioni  legislative  oggetto  della richiesta
 referendaria,   essendo   strettamente   collegate   all'ambito    di
 operativita'  delle  leggi  di  bilancio, incorrono nella preclusione
 prevista, per queste ultime, dall'art. 75 della Costituzione.