IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause iscritte ai n. 1427 e 1437/1442 del r.a.c.l. 1994 e promosse da: Rosanio Angelo, Melis Pasquale, Boi Giancarlo, Liciardi Manuele, Addis Giuseppe, Concas Andrea, Madeddu Salvatore, Mura Gianfranco, Pau Massimo, Mulliri Francesco, Serru Aldo, Fanari Ugo, Lochi Pier Giorgio, Sanna Francesco, Pani Andrea, Malica Augusto, Usai Leonardo, Mura Angelo, Usai Paolo, Collu Carlo, Cocco Antonio, Senes Giovanni, Bitti Pio Leonardo, Floris Marco Giampiero, Collu Giuseppe, Matzeu Fausto, Piredda Sebastiano, Espa Antonello, Piombo Paola Anna Maria, Meloni Mauro, Cotza Adriano, Deidda Settimo, Sedda Giuseppe, Basciu Graziano, Gioi Francesco, Crobu Maurizio, Solinas Lucia, Deiana Carlo, Deiana Bernardino, Fanni Roberto, Carboni Maria Bernarda, Saba Eugenio Massimo, Falchi Bianca Maria, Piscedda Carlo, Cambula Salvatorangelo, Zezza Francesco, Siddi Maria Rita, Musio Giuseppe, Trogu Agostino, Carboni Giansalvatore, Caddeo Antonio, Mura Corrado, Fois Quinto, Casu Antonio, Crastus Emanuele, Miculan Angelo, Piras Gianfranco, Palmas Michele Angelo, Demontis Giancarlo, Mua Alberto, Giua Rosaria, Cossu Giovanni, Piras Pierluigi, Rolesu Sandro, Curreli Gian Carlo, Congia Claretta, Sulis Fausto, Scarano Cesare, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Benvenuto e Salvatore Pilurzu, che li rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso e Anedda Ignazio, Demontis Cesare, Mereu Renzo, Mereu Maurizio, Spanu Pierangelo, Todde Giovanni, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio del dott. proc. Mauro Zonca, che li rappresenta e difende per delega a margine dei ricorsi, ricorrenti contro l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari - E.N.P.A.V., elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio del dott. proc. Giovanni Pruneddu, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo de Camelis per delega a margine della comparsa di costituzione in giudizio, resistente. FATTO E DIRITTO Con ricorsi 18 febbraio 1994 e 21 febbraio 1994 successivamente riuniti per motivi di connessione i medici veterinari menzionati in epigrafe esponevano che essendo iscritti all'Ordine professionale dei veterinari, ma esercitando esclusivamente attivita' di lavoro dipendente, a norma dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, avevano chiesto e ottenuto di non essere piu' iscritti all'E.N.P.A.V. con conseguente esonero dall'onere dei contributi previdenziali. I ricorrenti lamentavano che l'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aveva intepretato la predetta disposizione nel senso che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e avevano imposto il versamento entro 60 giorni dei contributi arretrati, a pena delle sanzioni di legge, per cui avevano ricevuto dall'E.N.P.A.V. in data 21 gennaio 1994 la comunicazione dell'importo da ciascuno dovuto e il bollettino per il relativo versamento. I ricorrenti sostenevano che la norma che in via interpretativa aveva ripristinato retroattivamente l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. e imposto il versamento dei contributi arretrati appariva in radicale contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 87 della Costituzione e pertanto convenivano in giudizio l'E.N.P.A.V. per l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi loro obbligo contributivo previa rimessione alla Corte costituzionale della prospettata questione di legittimita' costituzionale. L'E.N.P.A.V. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda. Per un migliore comprensione dei termini della questione occorra premettere che l'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, aveva disposto, al secondo comma, che "l'iscrizione all'E.N.P.A.V. e' obbligatoria per tutti i veterinari di eta' inferiore ai (sessantacinque anni iscritti negli albi professionali" e, al terzo comma, che "possono essere iscritti all'ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali". La regola dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari iscritti negli albi professionali mutava con l'emanazione della legge 12 aprile 1991, n. 136, che all'art. 24 prevedeva l'iscrizione obbligatoria soltanto per i veterinari "iscritti agli albi professionali che esercitavano la libera professione o svolgono attivita' professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati" e l'iscrizione facoltativa per i veterinari "iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria". Con la legge di riforma, che tendeva a eliminare la duplicazione dei trattamenti previdenziali obbligatori come gia' disposto per numerose altre categorie professionali, i veterinari che esercitavano un tipo di lavoro garantito da altre forme di previdenza obbligatoria, potevano essere iscritti all'I.N.P.S. unicamente a domanda e non piu' in base alla semplice iscrizione agli albi professionali. Il terzo comma dell'art. 24 disciplinava le modalita' di passaggio dalla forma di iscrizione obbligatoria a quella facoltativa e di esercizio della facolta' di rinuncia all'iscrizione. Con norma di chiusura l'art. 32, primo comma, disponeva che "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357". In conformita' alla nuova disciplina i ricorrenti hanno chiesto di non essere piu' iscritti all'E.N.P.A.V. pur rimanendo iscritti all'albo professionale e l'E.N.P.A.V. ha accolto le loro domande provvedendo alla cancellazione dell'iscrizione. Senonche' l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al ventiseiesimo comma, ha introdotto una norma espressamente definita come di interpretazione autentica sancendo che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto" e aggiungendo che "gli obblighi relativi al pagamento dei contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge", termine poi prorogato con rateizzazione del dovuto dall'art. 70 del d.l. 29 aprile 1994, n. 257. I ricorrenti hanno eccepito l'incostituzionalita' della predetta norma, che in via interpretativa ha rispristinato retroattivamente l'obbligo dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente pagamento dei contributi arretrati nei confronti dei veterinari gia' iscritti obbligatoriamente in forza della normativa precedente. La prospettata questione di illegittimita' costituzionale e' rilevante nel giudizio, poiche' i ricorrenti in caso di declaratoria di incostituzionalita' della norma intepretativa vedrebbero accolta la domanda di accertamento dell'inesistenza di qualsiasi loro obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. La medesima questione appare anche non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. Come hanno rilevato altri giudici di merito gia' pronunciatisi in argomento, il legislatore ha definito interpretativa una norma che ha invece natura innovativa allo scopo di attribuirle efficacia retroattiva. Secondo un costante insegnamento della Corte costituzionale la potesta' normativa di interpretazione autentica presuppone una situazione di obiettiva incertezza sul significato della norma da interpretare, che ricorre quando la norma riveli gravi anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni in sede giurisprudenziale e si esplica solo sul significato della norma, senza modificarne il dato testuale unicamente al fine di chiarire il suo contenuto oppure per escludere o evidenziare uno dei significati possibili (cfr. da ultimo Corte costituzionale n. 39/1993). Nel caso in esame la norma interpretativa aveva il significato chiarissimo di rendere facoltativa e non piu' obbligatoria l'iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari esercenti un tipo di lavoro garantito da altre forme di previdenza, compresi i veterinari gia' iscritti all'Ente per i quali anzi si disciplinava l'esercizio della rinuncia all'iscrizione, e in oltre tre anni di vigenza non aveva dato luogo ad alcun contrasto interpretativo. Il legislatore nell'interpretare la norma come abrogativa dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. solamente per i veterinari iscritti all'albo professionale da una certa data e nel disporre per i veterinari iscritti in precedenza la nullita' ex tunc dei provvedimenti di cancellazione dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. e il recupero dei contributo pregressi non si e' limitato a chiarire il contenuto della norma imponendo uno dei possibili significati senza modificare il dato testuale, ma ha introdotto in via falsamente intepretativa una disposizione normativa innovativa con effetto retroattivo, al fine dichiarato di sanare lo squilibrio finanziario dell'E.N.P.A.V. determinato dal massiccio esodo dei veterinari che avevano rinunciato all'iscrizione all'ente perche' fruivano di altra forma di previdenza obbligatoria. Al riguardo occorre ricordare che "l'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignita' costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preferiti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini" (cfr. Corte cost. n. 155/1990). Per questi motivi le "disposizioni retroattive non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e incidere arbitrariamente su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica" (cfr. Corte cost. n. 349/1985). Nel caso in esame non appare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione la discriminazione introdotta della norma intepretativa tra i veterinari iscritti per la prima volta all'albo professionale dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991, che possono sottrarsi all'obbligo dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. se esercitano attivita' di lavoro dipendente o autonoma garantita da altra forma di previdenza obbligatoria, e i veterinari gia' iscritti all'albo professionale all'entrata in vigore della legge n. 136/1991, che pur esercitando la stessa attivita' lavorativa restano obbligatoriamenteiscritti all'E.N.P.A.V. per tutto il tempo della loro futura attivita' con un onere di doppia previdenza e sono tenuti anche a pagare i contributi maturati nel periodo di cancellazione dall'iscrizione senza avere piu' diritto ad alcune prestazioni corrispettive come indennita' una tantum o previdenze straordinarie previste dall'art. 1 della legge n. 136/1991. Tale disposizine, incidendo con effetto retroattivo in situazioni sostanziali poste in essere nel vigore della precedente legge n. 136/1991, presta l'affidamento di una determinata categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale di uno stato di diritto. L'esigenza di sanare lo squilibrio finanziario dell'E.N.P.A.V. non costituisce di per se' ragione sufficiente a giustificare la violazione del principio di ragionevolezza (cfr. per analogia Corte cost. n. 39/1993). Poiche' la norma interpretativa in esame ha riservato a una delimitata categoria di veterinari un irragionevole trattamento che appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la prospettata questione di illegittimita' costituzionale deve essere rimesa all'esame della Corte costituzionale.