IL PRETORE
    Visti  gli  atti del procedimento a carico di Vitti Marco e Pisati
 Carlo, sulla eccezione di legittimita' costituzionale  dell'art.  464
 c.p.p.  sollevata  dalla  difesa  degli imputati osserva: l'eccezione
 sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, anche  per
 ragioni   diverse  ed  ulteriori  rispetto  a  quelle  sinteticamente
 prospettate.
    Gli attuali imputati presentarono tempestiva opposizione a decreto
 penale n. 24/1994 del 15 febbraio 1994 con cui il  g.i.p.  presso  la
 pretura di Pavia li aveva condannati per il reato di cui all'art. 663
 c.p.;  nell'atto  di  opposizione  essi avevano richiesto il giudizio
 abbreviato e con decreto 28 aprile 1994  il  giudice  delle  indagini
 preliminari  aveva dato loro termine fino al successivo 12 maggio per
 richiedere il  consenso  del  p.m.  mediante  notifica  dell'atto  di
 opposizione e dello stesso decreto.
    Trascorso   il  termine  senza  che  nulla  risultasse  effettuato
 dell'attivita' prevista dall'art.  464  c.p.p.,  il  g.i.p.  emetteva
 decreto di citazione a giudizio.
    Lamentano  in  sostanza  gli  impuptati di non essere mai venuti a
 conoscenza del decreto del g.i.p. in data 28 aprile 1994 e dunque  di
 non  aver potuto osservare il termine imposto. Dagli atti in possesso
 del pretore effettivamente non risulta in alcun modo se e quando  gli
 imputati  o  il  difensore  nominato in sede di opposizioine avessero
 avuto conoscenza del ricordato decreto e del termine ivi contenuto.
    E' indubbio pertanto che il decorso del termine e  la  conseguente
 omessa  sollecitazione  del  consenso  del  P.M.  siano  frutto della
 mancata conoscenza (conoscenza effettiva o  per  presunzione  legale)
 del provvedimento del g.i.p.
    Del  resto l'art. 464 non detta alcunche' in ordine al modo in cui
 l'imputato possa avere conoscenza e tempestiva conoscenza del decreto
 stesso;  ne'  soccorre  ad  ovviare  all'inconveniente  il   disposto
 dell'art.  128  c.p.p., il quale prevede la notifica alle parti di un
 provvedimento solo in quanto impugnabile, il che, nella  fattispecie,
 non e'.
    Ancora  l'art. 464 c.p.p. non prevede alcun termine entro il quale
 il g.i.p. debba provvedere sulla opposizione di richiesta di giudizio
 abbreviato e cio' comporta  un  ulteriore  ostacolo  alla  tempestiva
 conoscenza del relativo provvedimento.
    Per   questo   aspetto   non   pare   infondato   il   dubbio   di
 costituzionalita' dell'art. 464 in quanto non prevede che il  decreto
 del g.i.p. con fissazione di termine venga comunicato all'opponente e
 al  suo  difensore (se nominato) e nella parte in cui non prevede che
 il termine  per  le  notifiche  debba  decorrere  dal  momento  della
 conoscenza  del  provvedimento;  dubbio  di  legittimita' che attiene
 principalmente  alla  violazione  del  diritto  di  difesa  (art.  24
 Costituzione).
    A questo proposito si osserva che in sede di opposizione a decreto
 penale la nomina di difensore e' meramente eventuale (art. 462, comma
 2,  c.p.p.);  ora poiche' le attivita' che incombono all'opponente si
 estrinsecano in sostanza  in  attivita'  per  le  quali  e'  comunque
 richiesta una certa capacita' tecnica (per la notifica e per ottenere
 il  consenso)  la prospettata, violazioine del diritto di difesa pare
 ancor piu' evidente.
   Cio'   induce  il  pretore  a  dubitare  anche  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 460 lett. e), nella parte in cui, disponendo
 che il decreto contenga l'avviso al destinatario che puo' ricorrere a
 riti alternativi, non prevede pero' l'informativa sugli oneri che gli
 competono ex art. 464 c.p.p., allorche' faccia richiesta di  giudizio
 abbreviato.
    Anche  per  questo  aspetto  sembra  prospettabile  una violazione
 dell'art. 24 Costituzione; in piu' la disciplina attuale  del  codice
 non sembra neppure conforme al dettato della legge delega, poiche' la
 direttiva    46    ivi   contenuta   esplicitava   che   nella   fase
 dell'opposizionie a decreto penale dovevano essere rispettate  "tutte
 le  garanzie  per  la  difesa";  e'  dunque  ipotizzabile  anche  una
 violazione dell'art.  76  costituzione  con  riferimento  al  mancato
 rispetto delle direttive.
    Infine,  oltre che non manifestamente infondata, la questione pare
 rilevante, perche', qualora l'eccezione fosse accolta,  gli  imputati
 sarebbero ancora in grado di richiedere il consenso del p.m. in vista
 del giudizio abbreviato.