IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Esaminati gli atti di causa;
                           OSSERVA E RILEVA
    L'u.s.l.  n.  2  opponente  invoca,  a  sostegno  dell'istanza  di
 sospensione  dell'esecuzione,  l'applicazione  dell'art.   1,   comma
 quinto, della legge 18 marzo 1993, n. 67, di conversione del d.-l. 18
 gennaio  1993,  n.  9,  che  prevede  l'impignorabilita' dei fondi di
 pertinenza  dell'u.s.l.  destinati   all'espletamento   dei   servizi
 essenziali  individuati con decreto del Ministro della sanita' del 15
 ottobre 1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1993.
    La disciplina dettata dall'art.  1,  quinto  comma,  in  questione
 appare,  tuttavia,  lesiva  di  molteplici diritti costituzionalmente
 garantiti ed in particolare si pone in contrasto con  i  principi  di
 cui  agli  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma,
 della Costituzione.
    Al riguardo, al fine di un esaustiva interpretazione  della  ratio
 della  norma  in  questione e' opportuno richiamare preliminarmente i
 principi normativi e quelli giurisprudenziali elaborati  in  tema  di
 pignoramento  di  somme  di  pertinenza di enti pubblici secondo cui,
 anzitutto, le limitazioni  della  responsabilita'  patrimoniale  sono
 ammesse  solo  nei casi espressamente previsti dalla legge e le somme
 di denaro ed i crediti  dello  Stato  e  degli  altri  enti  pubblici
 possono essere sottratte all'azione esecutiva soltanto se un'apposita
 norma  di  legge  (od un provvedimento amministrativo che nella legge
 trovi fondamento) disponga in tal senso od imprima  a  tali  beni  il
 vincolo di destinazione ad un pubblico servizio.
    E'  stato,  inoltre,  precisato che tale atto, per poter imprimere
 alle somme  di  denaro  quel  vincolo  di  destinazione  al  pubblico
 servizio   e,   pertanto,  quella  rilevanza  esterna  che  le  rende
 impignorabili,  deve  necessariamente  essere  univoco  e  specifico,
 diretto,  in  concreto,  al pagamento degli stipendi o all'erogazione
 dei servizi essenziali, per il  tramite  di  delibere  aventi  natura
 precettiva   o   mediante   l'emissione   di  mandati  di  pagamento,
 risolvendosi, altrimenti, in un atto avente  rilevanza  interna,  non
 opponibile al creditore.
    Cio' posto, l'art. 1, comma 5, della legge in esame, integrato dal
 decreto   citato,   introduce  una  significativa  innovazione  nella
 disciplina dell'impignorabilita'  delle  somme  di  pertinenza  delle
 u.s.l.
    Infatti  la  ratio  che  emerge dalla norma in esame, evidenzia la
 volonta' del legislatore di  sottrarre  all'esecuzione  le  somme  di
 denaro  destinate  all'erogazione dei servizi sanitari per evitare di
 compromettere la gestione di tesoreria delle u.s.l. in relazione alle
 spese  correnti  e   quindi   la   paralisi   in   settori   delicati
 dell'attivita' sanitaria per carenza di liquidita'.
    In  tale  ottica  si  attribuisce  una diversa rilevanza agli atti
 amministrativi dell'u.s.l. che destinano ai servizi sanitari  di  cui
 al decreto richiamato le somme di denaro di pertinenza dell'ente.
    A  differenza,  infatti,  del  regime giuridico che impone stretti
 vincoli  e  condizioni  ai  fini  della  rilevanza  esterna  di  atti
 amministrativi   dell'ente   pubblico   esecutato,  la  normativa  in
 questione sembra attribuire alle delibere delle  uu.ss.ll.  non  solo
 l'efficacia   interna   di   disciplinare   e  vincolare  l'attivita'
 amministrativa  dell'ente,  ma  anche  un'efficacia  esterna  che  si
 risolve  nell'opponibilita'  ai  creditori  dell'ente  del vincolo di
 destinazione impresso al denaro con la delibera.
    Diversamente opinando, infatti, la norma sarebbe priva di concreto
 ed innovativo significato, discendendo, comunque, gia'  dai  principi
 generali   richiamati,   in   presenza   di   mandati  di  pagamento,
 l'impignorabilita' delle somme destinate ai servizi essenziali.
    La norma in questione nella sua unica interpretazione  plausibile,
 viola   pero'   il   diritto   del  creditore  procedente,  a  fronte
 dell'eccepita impignorabilita', di  resistere  in  giudizio,  sancito
 dall'art. 24 della Costituzione in quanto, attribuendo rilevanza, nei
 rapporti  privatistici,  ad  un  atto dell'organo dell'ente esecutato
 avente natura  meramente  previsionale,  programmatica  e  come  tale
 inevitabilmente  generico, impedisce di fatto al creditore di potersi
 in  concreto  difendere  mediante  la  verifica  e  la  contestazione
 dell'effettiva  destinazione  delle  somme  di  denaro  di pertinenza
 dell'ente  all'espletamento  in  concreto,  del  servizio   pubblico,
 effettiva  destinazione  che,  sola, puo' giustificare il trattamento
 rafforzato e privilegiato riservato alla p.a. nel  perseguimento  del
 preminente  interesse  pubblico  e  la  conseguente  sottrazione  del
 patrimonio dell'ente all'esecuzione forzata.
    L'art. 1, comma quinto, della legge 67/1993  appare,  inoltre,  in
 evidente  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo
 della ragionevolezza se si considera che il  creditore  che  fornisce
 una prestazione necessaria all'espletamento di un servizio essenziale
 per  il cui pagamento sono previsti fondi impignorabili, puo' vedersi
 opposto,   in   sede   di   pignoramento,   a   seguito  del  mancato
 soddisfacimento della propria pretesa creditoria,  l'impignorabilita'
 dei fondi medesimi perche' destinati allo stesso od ad altro servizio
 essenziale, come e' avvenuto nel caso di specie.
    Sotto  altro  diverso  profilo l'art. 1, comma quinto, della legge
 67/1993  viola  l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  determina
 un'irragionevole  disparita'  di trattamento tra soggetti che versano
 nelle identiche condizioni giuridiche.
    Ed invero, con l'art. 11 della legge 68/1993, successiva a  quella
 in  esame,  il  legislatore  ha  inteso  disciplinare  i pignoramenti
 effettuati nei confronti degli enti locali al fine  di  preservare  e
 consentire  l'espletamento  di servizi essenziali, sulla falsariga di
 quanto previsto per le u.s.l. ma con delle significative correzioni.
    E' stato,  infatti,  previsto  che  l'impignorabilita'  dei  fondi
 destinati  all'espletamento  dei servizi essenziali degli enti locali
 sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera
 che  quantifichi  trimestralmente   il   fabbisogno   dell'ente   per
 l'espletamento  dei  servizi essenziali e, soprattutto, che non siano
 stati  emessi  mandati  di  pagamento  se   non   seguendo   l'ordine
 cronologico delle fatture.
    Essendo  stata subordinata la pignorabilia' dei fondi destinati ai
 servizi  essenziali  alla  sussistenza   della   duplice   condizione
 ricordata,  si  consente  sostanzialmente  al  creditore dell'ente, a
 differenza di quello della u.s.l., di poter procedere a  pignoramento
 e  soddisfare  il proprio credito qualora l'ente esecutato non sia in
 grado  di  assolvere  all'onere  probatorio  richiesto  e  quindi  di
 dimostrare  il  corretto  svolgimento  dell'azione amministrativa che
 giustifica il prevalere della tutela  dell'interesse  pubblico  sulla
 pretesa del singolo creditore.
    Conseguentemente  si finisce per assicurare a soggetti che versano
 nella medesima condizione giuridica, ossia creditori della  p.a.  che
 pignorano somme destinate all'espletamento di servizi essenziali, una
 differente  possibilita'  di  tutela e di azione giuridica, senza che
 tale differenziazione trovi una logica ragione giustificatrice.
    Va, infine evidenziato, che, in ogni caso, il  combinato  disposto
 degli  artt.  615, secondo comma, 624 c.p.c. e 1, comma quinto, della
 legge 67/1993 si pone in insanabile contrasto con  l'art.  97,  comma
 primo, della Costituzione.
    Il    c.d.   principio   del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione,  che  impone,  attraverso  un  efficiente  grado  di
 organizzazione     amministrativa,    la    migliore    realizzazione
 dell'interesse  pubblico,   risulta   vulnerato   dall'impossibilita'
 dell'ente  di  disporre  delle  somme, destinate all'espletamento dei
 servizi essenziali, assoggettate ad esecuzione, e, quindi, bloccate a
 seguito del pignoramento.
    Ed infatti, malgrado la normativa sia stata emanata per assicurare
 il  regolare  espletamento  dei   servizi   ritenuti   essenziali   e
 fondamentali  per  la  collettivita',  evitando  che,  a  seguito  di
 pignoramenti  l'ente  possa  trovarsi  in  carenza   di   liquidita',
 l'opposizione,  e la relativa istanza di sospensione dell'esecuzione,
 spiegata dall'u.s.l. per far valere l'impignorabilita'  e  sottrarre,
 pertanto,  le  somme  di  denaro  all'esecuzione,  in  assenza di una
 espressa  previsione  di  esonero  del  tesoriere   dall'obbligo   di
 accantonamento, determina l'indisponibilita' delle predette somme.
    Conseguentemente  i  fondi  destinati all'espletamento dei servizi
 essenziali,  nonostante  siano  impignorabili,   rimangono   bloccati
 qualora  il  giudice  sospenda  l'esecuzione in attesa dell'esito del
 giudizio di merito dell'opposizione, con grave pregiudizio  dell'ente
 che, di fatto, non puo' disporre delle somme necessarie per assolvere
 ai  suoi  compiti  istituzionali,  e  che deve ricorrere, come spesso
 avviene,  ad  anticipazioni  di  cassa  presso   il   tesoriere   con
 inevitabili ritardi e notevoli costi aggiuntivi.
    Considerato,   pertanto,   che   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale,  nei   limiti   di   quanto   evidenziato,   non   e'
 manifestamente infondata, e che la procedura in esame non puo' essere
 definita senza la risoluzione della questione medesima.