IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Esaminati gli atti di causa; OSSERVA E RILEVA L'u.s.l. n. 2 opponente invoca, a sostegno dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, l'applicazione dell'art. 1, comma quinto, della legge 18 marzo 1993, n. 67, di conversione del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, che prevede l'impignorabilita' dei fondi di pertinenza dell'u.s.l. destinati all'espletamento dei servizi essenziali individuati con decreto del Ministro della sanita' del 15 ottobre 1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1993. La disciplina dettata dall'art. 1, quinto comma, in questione appare, tuttavia, lesiva di molteplici diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, al fine di un esaustiva interpretazione della ratio della norma in questione e' opportuno richiamare preliminarmente i principi normativi e quelli giurisprudenziali elaborati in tema di pignoramento di somme di pertinenza di enti pubblici secondo cui, anzitutto, le limitazioni della responsabilita' patrimoniale sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge e le somme di denaro ed i crediti dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere sottratte all'azione esecutiva soltanto se un'apposita norma di legge (od un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) disponga in tal senso od imprima a tali beni il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio. E' stato, inoltre, precisato che tale atto, per poter imprimere alle somme di denaro quel vincolo di destinazione al pubblico servizio e, pertanto, quella rilevanza esterna che le rende impignorabili, deve necessariamente essere univoco e specifico, diretto, in concreto, al pagamento degli stipendi o all'erogazione dei servizi essenziali, per il tramite di delibere aventi natura precettiva o mediante l'emissione di mandati di pagamento, risolvendosi, altrimenti, in un atto avente rilevanza interna, non opponibile al creditore. Cio' posto, l'art. 1, comma 5, della legge in esame, integrato dal decreto citato, introduce una significativa innovazione nella disciplina dell'impignorabilita' delle somme di pertinenza delle u.s.l. Infatti la ratio che emerge dalla norma in esame, evidenzia la volonta' del legislatore di sottrarre all'esecuzione le somme di denaro destinate all'erogazione dei servizi sanitari per evitare di compromettere la gestione di tesoreria delle u.s.l. in relazione alle spese correnti e quindi la paralisi in settori delicati dell'attivita' sanitaria per carenza di liquidita'. In tale ottica si attribuisce una diversa rilevanza agli atti amministrativi dell'u.s.l. che destinano ai servizi sanitari di cui al decreto richiamato le somme di denaro di pertinenza dell'ente. A differenza, infatti, del regime giuridico che impone stretti vincoli e condizioni ai fini della rilevanza esterna di atti amministrativi dell'ente pubblico esecutato, la normativa in questione sembra attribuire alle delibere delle uu.ss.ll. non solo l'efficacia interna di disciplinare e vincolare l'attivita' amministrativa dell'ente, ma anche un'efficacia esterna che si risolve nell'opponibilita' ai creditori dell'ente del vincolo di destinazione impresso al denaro con la delibera. Diversamente opinando, infatti, la norma sarebbe priva di concreto ed innovativo significato, discendendo, comunque, gia' dai principi generali richiamati, in presenza di mandati di pagamento, l'impignorabilita' delle somme destinate ai servizi essenziali. La norma in questione nella sua unica interpretazione plausibile, viola pero' il diritto del creditore procedente, a fronte dell'eccepita impignorabilita', di resistere in giudizio, sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto, attribuendo rilevanza, nei rapporti privatistici, ad un atto dell'organo dell'ente esecutato avente natura meramente previsionale, programmatica e come tale inevitabilmente generico, impedisce di fatto al creditore di potersi in concreto difendere mediante la verifica e la contestazione dell'effettiva destinazione delle somme di denaro di pertinenza dell'ente all'espletamento in concreto, del servizio pubblico, effettiva destinazione che, sola, puo' giustificare il trattamento rafforzato e privilegiato riservato alla p.a. nel perseguimento del preminente interesse pubblico e la conseguente sottrazione del patrimonio dell'ente all'esecuzione forzata. L'art. 1, comma quinto, della legge 67/1993 appare, inoltre, in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza se si considera che il creditore che fornisce una prestazione necessaria all'espletamento di un servizio essenziale per il cui pagamento sono previsti fondi impignorabili, puo' vedersi opposto, in sede di pignoramento, a seguito del mancato soddisfacimento della propria pretesa creditoria, l'impignorabilita' dei fondi medesimi perche' destinati allo stesso od ad altro servizio essenziale, come e' avvenuto nel caso di specie. Sotto altro diverso profilo l'art. 1, comma quinto, della legge 67/1993 viola l'art. 3 della Costituzione in quanto determina un'irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti che versano nelle identiche condizioni giuridiche. Ed invero, con l'art. 11 della legge 68/1993, successiva a quella in esame, il legislatore ha inteso disciplinare i pignoramenti effettuati nei confronti degli enti locali al fine di preservare e consentire l'espletamento di servizi essenziali, sulla falsariga di quanto previsto per le u.s.l. ma con delle significative correzioni. E' stato, infatti, previsto che l'impignorabilita' dei fondi destinati all'espletamento dei servizi essenziali degli enti locali sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per l'espletamento dei servizi essenziali e, soprattutto, che non siano stati emessi mandati di pagamento se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture. Essendo stata subordinata la pignorabilia' dei fondi destinati ai servizi essenziali alla sussistenza della duplice condizione ricordata, si consente sostanzialmente al creditore dell'ente, a differenza di quello della u.s.l., di poter procedere a pignoramento e soddisfare il proprio credito qualora l'ente esecutato non sia in grado di assolvere all'onere probatorio richiesto e quindi di dimostrare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa che giustifica il prevalere della tutela dell'interesse pubblico sulla pretesa del singolo creditore. Conseguentemente si finisce per assicurare a soggetti che versano nella medesima condizione giuridica, ossia creditori della p.a. che pignorano somme destinate all'espletamento di servizi essenziali, una differente possibilita' di tutela e di azione giuridica, senza che tale differenziazione trovi una logica ragione giustificatrice. Va, infine evidenziato, che, in ogni caso, il combinato disposto degli artt. 615, secondo comma, 624 c.p.c. e 1, comma quinto, della legge 67/1993 si pone in insanabile contrasto con l'art. 97, comma primo, della Costituzione. Il c.d. principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che impone, attraverso un efficiente grado di organizzazione amministrativa, la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, risulta vulnerato dall'impossibilita' dell'ente di disporre delle somme, destinate all'espletamento dei servizi essenziali, assoggettate ad esecuzione, e, quindi, bloccate a seguito del pignoramento. Ed infatti, malgrado la normativa sia stata emanata per assicurare il regolare espletamento dei servizi ritenuti essenziali e fondamentali per la collettivita', evitando che, a seguito di pignoramenti l'ente possa trovarsi in carenza di liquidita', l'opposizione, e la relativa istanza di sospensione dell'esecuzione, spiegata dall'u.s.l. per far valere l'impignorabilita' e sottrarre, pertanto, le somme di denaro all'esecuzione, in assenza di una espressa previsione di esonero del tesoriere dall'obbligo di accantonamento, determina l'indisponibilita' delle predette somme. Conseguentemente i fondi destinati all'espletamento dei servizi essenziali, nonostante siano impignorabili, rimangono bloccati qualora il giudice sospenda l'esecuzione in attesa dell'esito del giudizio di merito dell'opposizione, con grave pregiudizio dell'ente che, di fatto, non puo' disporre delle somme necessarie per assolvere ai suoi compiti istituzionali, e che deve ricorrere, come spesso avviene, ad anticipazioni di cassa presso il tesoriere con inevitabili ritardi e notevoli costi aggiuntivi. Considerato, pertanto, che la questione di legittimita' costituzionale, nei limiti di quanto evidenziato, non e' manifestamente infondata, e che la procedura in esame non puo' essere definita senza la risoluzione della questione medesima.