IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 22/94, proposto da Bottazzi Andreina, Quarti Maria Teresa, Bonomelli Ornella, Ortelli Angela, Moreschi Giorgio, Rondini Claudia, Olivati Giacomo, Gritti Maria Dolores, Pizzigalli Mariateresa, Colombi Margherita, Consoli Giuseppe, Laudi Giuseppe, Granichstaedten Giuliana, Setaro Giuseppe, Cattinelli Augusta, Buzzetti Anna Maria, Cortinovis Giulio, Scanziani Piera, Bazerla Attilia, Panza Vittorina, Bianchini Claudia, Salari Lucia, Leoni Maria Vittoria, Ortelli Carla, Forti Giuliana, Rech Cecilia, Bellani Franca, Re Franca, Arpini Maria Giovanna, Campana Maria Pia, Sacchi Renzo, Malda Francesco, Campana Angiolina, Dadda Giovanna, Brugaletta Nunziata, Besseghini Aldo, Carminati Maria Giuseppina, Elia Maria Francesca, Scarfone Pietro, Rossi Giuseppe, Migliardo Antonio, Mazzucotelli Carla, Rota Carla, Ruggeri Veturia, Loda Teresa, Mazza Rosa, Donida Domenica, Ferrari Cirillo, Rampolla Francesco, Bergamo Battista, Moroni Stellangela, Locatelli Giovanna, Toscano Mariacristina, Gavazzeni Maria, Stumpo Marisa, Villa Luisa, Guido Maria, Fratelli Gabriella, Perletti Battista, Ghisalberti Arturo, Ghisalberti Maria Caterina, Galbiati Luisa, Fasolini Ilaria, Valenti Edmondo, Galimberti Vera, Cuccoro Valmiro, Ricci Delio, Rotigni Rosa Angela, Pasquinelli Giovanna, Colombo Carla Liana, Estatico Vincenzo, Albanese Giuseppina, Salvi Cecilia, Frattini Serafino, Finazzi Virginia, Cremaschi Angelo, Pesenti Ancilla, Macaione Gabriella, Gilardi Vittorio, Cattaneo Milena Emilia, Zaniboni Maria Rosa, Capelli Mariagiuseppina, Gallo Giovanni, Brusco Maria Concetta, Caroppo Angelo, Gaverini Carmen, Olivati Silvana, Mattei Maria Luisa, Ravizza Maria, Ferrari Graziella, Merelli Angelina, Imberti Margherita, Ghilardi Rosa Pinna, Tiraboschi Renata, Egizi Maria Luisa, Vaccher Maria Luisa, Riscaldini Anna Maria, Maffesanti Margherita, Pinetti Adriana, Pinetti Giuseppe, Zambetti Adriana, Sorosina Donata, Fenaroli Pierina, Lazzaroni Matilde, Bettoni Adele, Barbieri Emilia, Cristinelli Pierina, Sgro Carmelo, Cantu' Stefano, Cadei Sandra, Facchetti Vittorio, Testa Maria, Castelli Mariangiola, Stefanoni Lucia, Calvi Elena, Pecis Franca, Pesenti Maria Silvana, Pezzoli Adriana, Bonfanti Carlo, Schenet Valeria, Franzoni Carlo Primo, Lodrini Gigliola, Marcucci Laura, Mazza Leda, Leone Dario, Rinaldi Lucia, Paloschi Giuseppina, Barca Emilio, Pezzotti Alberto, Pedrini Maria Luisa, Cavaliere Giosue', Costa Carmela, Morosini Maria Assunta, Leoni Giovanna, Scollo Francesca, Aquilano Angela, Mantelli Annamaria, Angeleri Angela, Medici Fiorenza, Aresi Angiola, Boscherini Giuliana, Rozzoni Luigi, Bonetti Livia, De Agostini Maria Teresa, Baleri Maria Camilla, Salvi Silvia, Cruccu Bruna, De Agostin Lucia, Gandossi Silvio, Nava Angela, Rota Maria Rosa, Belotti Emilia, Faccanoni Maria Angela, Maglione Ida, Meloni Luisa, Govoni Giancarla, Comuzio Anna Luisa, Perfetti Bruno, Finazzi Luigia, Gavazzeni Rosa Agnese, Ghirardelli Francesca, Cottini Luisa, Balduzzi Giovanni, Nezosi Marilli Anna, Tibaldi Arturo, Veneziani Aldo, Carli Daniela, Volpi Carla Angela, Crivellente Matelda, Bisignano Francesco, Vecchio Rosa, Randisi Rosalia, Valoti Maria Pia, Gilardoni Annita, Chieppa Ottaviano, Moscheni Antonietta, Ravelli Ada, Bolis Stefania, Giudici Giuseppe, Carrara Giulia, Morali Gemma, Razzi Giovanna, Falcucci Angela, Pedrini Maria, Terramoccia Lory, De Sario Maria Giuseppa, Vacca Aldemina, Rota Giovan Battista, Gamba Cecilia, Lanorte Vincenzo, Facchini Irma, Ferrari Pina, Di Martile Maria Caterina, Mariani Eugenia, Crespi Antonietta, Abbati Gabriella, Bertuletti Donatella, Bolis Piera, Filisetti Antonietta, Carrara Maria Anna, Spirito Michele, Menga Angelo, Tentorio Anna Maria, Foresti Liliana, Bettinelli Antonietta, Toffetti Carla, Carrara Giulia, Fornoni Caterina, Zanoletti Iside, Tosi Maria Teresa, Baldini Fiorina, Bertulessi Maria Madalena, Maccagni Valentina, Ruggeri Ruggero, Romano Ciranna, Bosi Giuditta, Messana Angelo, Vianello Adele, Finazzi Rosanna, Salvi Laura, Benvenuto Aniello, Personeni Maria Aurelia, Viola Maria Valeria, Piani Mirella, Quartini Alberto, Ferri Carolina, Brenna Bruno, Cortinovis Giuseppina, Poretti M. Giuseppina, Tiraboschi Maria Giulia, Gotti Giovanni, Sala Giuseppe, Baudanza Maria Stella, Albertini Giovanna, Battaglia Luana, Squarcia Franca, Cordiano Pasqualina, Pirola Delta, Beni Angelo, Baruffi Paola, Tumbiolo Vincenzo, Ciceri Lucia, Catalano Maria, Forgia Mario, Gatti Irene, Notaroberto Luciana, Donzelli Giuseppa, Tassi Romilda, Bravi Rosanna, Boffelli Liliana, Rota Simeone, Rota Pietro, Plebani Felicita, Bamfi Bruna, Tiraboschi Gemma, Torri Ileana, Leidi Lessandra, Colleoni Angela Maria, Schuster Anne Liese, Marzoli Leopolda, Bigoni Serafina, Gavazzeni Vilma, Valania Anna Luisa, Vigani Giacomo, Bellantuoni Michele, Paleari Alessandra, Tomasini Maria Cristina, Vanalli Assunta, Paleari Teresa, Fraschetti Caterina, Manera Giuseppe, Lussana Francesco, Chiodini Laura, Piccinelli Ester, Pedulla' Maria, Palazzi Giovanna, Ciocca Sebastiano, Scata' Enza, Melloni Carlo, Cavalli Franco, Marchiondelli Elisabetta, Giudici Maria, Gamba Angiolisa, Franchini Gilberta, Gattuso Pietro, Pedrinelli Lucia, Lucchese Mirella, Ronchi Giuseppina, Pivano Anna, Rota Sperti Augusta, Rota Sperti Franca, Rota Sperti Donatella, Terzi Grazia, Verdina Bianca, Tuissi Mario, Bravi Giuseppina, Pellegris Enrica, Guerrieri Arcangela, Poli Agnese, Aresi Cesare, D'Osualdo Valnea, Pellegrinelli Giovanna, Colombeli Silvana, Macrillo' Maria, Cottini Giorgio, Spagnolo Daniela, Cortinovis Maria, Carminati Andrea, Gritti Clementina, Parimbelli Rosa Maria, Fabbrica Paolo, Gironi Anna, Ferri Giancarla, Belloli Lucia, Bombardieri Rosa, Salvini Pietro, Chiaramonte Concetta, Vernazza Luigia, Loglio Livia, Ferri Rosa, Alberoni Roberto, Ronzoni Teresa, Leonardi Leonardo, Zanotti Maria, Ubbiali Elisabetta, Mogavero Maria, Polloni Giovanna, Coita Bambina, Gulla' Assunta, Pesenti Piera, Saba Adelina, Astori Catina, Pezzoli Luigia, Capitanio Maria, Ghidini Armida, Ghitti Rosa, Petenzi Elvira, Lussana Caterina, Magri Teresa, Filosofi Antonio, Bolandrina Luisa, Almici Bernardo, Almici Sergio, Moleri Anna Maria, Erba Lisadora, Gelli Giuseppa, Carbone Concetta, Locatelli Angiola, Arnoldi Lucia, Gleratti Michelina, Gavazzi Piera, Volonte Gianfranco, Zucchetti Giancarla, Maffi Giuditta, Schieppati Agostina, Di Giovanni Anna Maria, Brolis Angelina, Rossi Campani, Donzelli Carla, Romaggi Luigi, Lostracco Alberto, Lazzaroni Agnese Caterina, Frosio Giovanni, Bonforte Rosario, Morzenti Anna Maria, Castelli Carla, Demarco Giovanna Maria, Piana Natale, Pasciuti Michele, Ippolito Paola, Colleoni Giuliana, Bernasconi Emilia, Olivari Franca, Galizzi Alberto, Ghinetti Giuliana, Pauzzi Ersilia, Bini Raffaele, Cortinovis Rina Erminia, Stabilini Maria Audilia, Manzoni Anna Maria, Angeletti Cesare, La Bella Concetta, Santagati Salvatore, De Agostini Pinuccia, Anesetti Romano, Corna Maria, Porta Maria, De Leidi Giulia, Grassi Licia, Grassi Senia, Guerini Lucia, Angelini Attilio, Migliaccio Aniello, Bertuletti Giansandra, Cavagna Anna Maria, Campena Ginpiero, Isacchi Giovanna, Chioda Angela, Santagiuliana Mariaimmacolata, Porsio Donatella, Fedeli Laura, Recchia Carolina, Cassina Elisa Angela, Bergamaschi Mercede, Lazzaroni Claudia, Ivaldi Mariastella, Belussi Maria Giselda, Gelsomini Ivana, Vavassori Maria Grazia, Gandioli Elvira, Fogliata Fernanda, Capitanio Virginia, Verdina Zelmira, Picchiottini Rosandra, Neotti Giacomina, Pacchiana Franca, Solitti Alba, Rapisarda Giuseppe, Pozzi Giuseppina, Valsechi Giuseppe, Billeci Giuseppe, Forgia Giuseppe, Abati Grazia Rita, Nozza Orsolina, Teanini Bianca, Teanini Gemma, Sentinelli Malvina, Gualeni Attilio, Mazzucchelli Alessandra, Trebeschi Piero, Pellegrini Virginia, Zurro Antonio, Ruberti Marcella, Berlanda Elena Rosa, Berlanda Giulia, Marubin Annamaria, Stanga Anna, Giacobbi Mario, Mondini Adriana, Gipponi Irma, Savoldi Luisa, Tolotti Giuseppina, Severgnini Laura, Piccinelli Liliana, Mecca Marisa, Manzoni Maria Rosa, Bini Martano Raffaella, Pellegrinelli Giuseppina, Gherardi Giuseppina, Cortinovis Delia Giovanna, Lombardoni Alberto, Brera Fulvia, Salvatoni Miriam, Volpi Pietro, Domeneghini Domenica, Colnago Ester, Bassani Valeria, Bovino Adriana, Locati Giovanni, Previtali Maria, Rovati Giosue', Manganelli Andreina, Lo Re Letizia, Piacentini Liliana, Chiodi Simone, Serughetti Giacinta, Barzaghi Lorenza, Filisetti Tomasina, Olivari Beatrice, Petrogalli Gesuina, Panzeri Giovanna, Duci Giuseppina, Carrara Francesco, Sala Rosanna, Grassi Teresina, Valoti Giuseppina, Mancuso Concetta, Arcaini Cesarina, Ubiali Celesta, Ridoli Maura, Monti Di Sopra Marisa, Rodigari Michelangiola, Verzeri Anna Maria, Algeri Giuseppe, Brecciaroli Marisa, Ballo Lidia, Personeni Paolo, Salvi Fernanda, Blasich Pietro, Schieppati Luciana, Locatelli Anna Rosa, Masserini Maria Pasquina, Masserini Marisa, Valoncini Teresina e Maffi Franca, rappresentati e difesi dagli avvocati A. Castelli e R. Gorio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Brescia, via Solferino, 55; contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dall'amministrazione pubblica (INPDAP), non costituitosi in giudizio, per ottenere: la dichiarazione di illegittimita' delle liquidazioni effettuata dall'ENPAS, e dei silenzi rifiuti opposti alle diffide presentate all'INPDAP, nonche' la dichiarazione che l'ENPAS (ora INPDAP) e' tenuto al pagamento delle indennita' di buonuscita computando il trattamento economico globale goduto dai singoli ricorrenti al momento del collocamento a riposo, ivi compresa, quindi, l'indennita' integrativa speciale; la condanna dell'INPDAP alla corresponsione delle indennita' di buonuscita risultanti dal computo, nelle basi di calcolo, delle i.i.s., oltre a rivalutazione monetaria e a interessi legali a partire dal centocinquesimo giorno successivo alla data di ciascun collocamento a riposo; Visto il ricorso, notificato il 16 dicembre 1993 e depositato in segreteria il 7 gennaio 1994, con i relativi allegati; Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, nella pubblica udienza del 28 ottobre 1994 (relatore il referendario M. Buricelli), l'avv. R. Gorio, per i ricorrenti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti espongono di aver svolto la loro attivita' lavorativa, a Bergamo e provincia, alle dipendenze di amministrazioni statali, di essere cessati dal servizio, e di aver riscosso, in vari periodi, tra il 1984 e il 1992, l'indennita' di buonuscita loro spettante, in taluni casi - per quelli, tra i ricorrenti, "che hanno lasciato l'impiego pubblico da quasi un decennio" - in via definitiva, e in altri, a titolo soltanto provvisorio. Le amministrazioni statali di appartenenza, comunque, nell'effettuare le liquidazioni, non hanno mai computato le i.i.s. nella basi di calcolo delle indennita' di buonuscita. I ricorrenti soggiungono di aver - anche dopo la nota sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 - reiteratamente diffidato dapprima l'ENPAS (e, ora, l'INPDAP - Gestione autonoma ENPAS) a riliquidare l'indennita' di buonuscita tenendo conto della i.i.s. percepita durante l'attivita' di servizio. Persistendo l'inerzia da parte dell'INPDAP, i ricorrenti hanno impugnato "i silenzi rifiuti" formatisi in esito alle 496 diffide pervenute all'INPDAP il 27 luglio del 1993, deducendo, a sostegno del gravame, la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione alla disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali, nei confronti dei quali l'i.i.s. viene computata nella base di calcolo dal trattamento di fine servizio; nonche' la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in considerazione del fatto che ai dipendenti statali viene liquidato un "salario differito" - tale dovendosi ritenere l'indennita' di buonuscita - inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti di altri enti pubblici, nonostante le "quantita' e qualita' del lavoro" siano identiche. I ricorrenti hanno infine dedotto la violazione dell'art. 38 della Costituzione, concludendo come in epigrafe. L'INPDAP, benche' ritualmente intimato, non si e' costituito in giudizio. Con memoria depositata in prossimita' della udienza di discussione, la difesa dei ricorrenti, dopo essersi soffermata - richiamando precedenti giurisprudenziali - sulla spettanza di rivalutazione e interessi sulle somme da versare, a conguaglio, a titolo di indennita' di buonuscita, ha eccepito la incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della sopravvenuta legge n. 87/1994, con particolare riferimento alla previsione del computo della i.i.s. nella misura del 60%, anziche' per intero, nonche' alla circostanza che taluni ex dipendenti, per il solo fatto di essere (stati) collocati a riposo un giorno o un anno prima di altri, sono stati totalmente esclusi dalle possibilita' di veder computata la i.i.s. nella base di calcolo della indennita' di buonuscita. Nella pubblica udienza del 28 ottobre 1994, il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D I R I T T O Come e' stato accennato in parte narrativa, nel corso del presente giudizio - concernente la computabilita' della indennita' integrativa speciale (i.i.s.) nel trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, tutti ex dipendenti statali - e' entrata in vigore (in data 6 febbraio 1994) la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante "Norme rela- tive al computo della indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti", la quale, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1), dispone che, a decorrere dal 1 dicembre 1994, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata nelle base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili, "per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento". La stessa legge, all'art. 2, comma 4, stabilisce che "le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge .. non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria". L'art. 3 della legge in esame prevede, poi, che il trattamento da essa disposto si applica anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita, disponendo, poi, al comma 2, che l'applicazione dal citato trattamento, ai dipendenti gia' cessati dal servizio, avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994. All'art. 4, comma 1, si stabilisce, inoltre, che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presenta legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti". Cio' premesso, ad avviso del Collegio - e analogamente, del resto, a quanto ha recentemente avuto occasione di affermare la sesta sezione del Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 502 dell'11 febbraio 1994 e 570 del 20 maggio 1994 -, il citato art. 4, comma 1, per effetto del quale dovrebbe senz'altro venir dichiarato estinto d'ufficio il presente giudizio, sembra porsi in contrasto con gli articoli 3, 24, commi 1 e 2, 25, comma 1, 103 e 113 della Costituzione. La norma di cui all'art. 4 incide direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Se e' vero, infatti, che i precetti ivi sanciti non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, cio' non toglie, tuttavia, che sussistano limiti ad una siffatta discrezionalita', fra cui il principale e' rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione a tale principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorche', come nella specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale. E' appena il caso infatti di ricordare che la disciplina legislativa sopravvenuta, che consente, sia pure entro certi limiti, il computo dell'indennita' integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, fra l'altro, dei dipendenti statali, e' solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore ordinario, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimita' costituzionale delle norme previgenti e nasce dalla esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestivita' a "reintegrare l'ordine costituzionale violato" (cfr. sentenza 19 maggio 1993, n. 243). E' dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza del diritto, non puo' riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo, che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta nei giudizi, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennita' di buonuscita trova risposta nella nuova legge, rivenendosi nella previgente normativa, siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarita' del diritto ad un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita. Ne' puo' essere sottratta al sospetto di incostituzionalita' la stessa norma sotto il profilo della compromissione del diritto di difesa derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione in via amministrativa della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che tale estinzione potrebbe consentire all'amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero gia' pervenire a pronta soluzione. L'illegittimita' della norma e' ancor piu' aggravata dalla previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di decadenza da parte di quei soggetti che avevano gia' proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale, si' da attrarre nello stesso profilo di illegittimita' costituzionale anche la disposizione contenuta nell'art 3, secondo comma, della stesse legge, nella parte in cui non esonera dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali soggetti, abbiano o meno essi gia' proposto ricorso in sg. La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, investe l'art. 4 della legge n. 87/1994 non solo per la parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti, ma anche la' dove dispone la compensazione delle spese del giudizio, sottraendo al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non puo' esser dallo stesso distolta. Il sospetto di illegittimita' dell'art. 4 della legge n. 87/1994 si estende poi alla violazione dall'art. 113 della Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo. Vi e' da rilevare altresi' che la lesione delle posizioni soggettive costituzionalmente garantite si accompagna nella specie all'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, per quanto spettante al giudice amministrativo a norma dell'art. 103 della Costituzione, ampliando il sospetto di illegittimita' costituzionale della norma anche in relazione a tale profilo. L'incostituzionalita' dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994, nella parte in cui e' previsto che "le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi dalle presente legge .. non danno luogo e corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria". Nella specie, la pretesa fatta valere dai ricorrenti nel presente giudizio riguarda anche il pagamento di rivalutazione e interessi sulle somme da riconoscersi come dovute per effetto del computo della i.i.s. nella indennita' di buonuscita. Ma il soddisfacimento di tale parte della pretesa viene precluso dal chiaro disposto della norma da ult. cit. Cio' posto, al Collegio pare evidente la violazione, per effetto della norma siffatta, sia dell'art. 3 che dell'art. 36 della Costituzione, in quanto essa espone: da un lato i crediti considerati, per le conseguenze dell'inadempimento ai correlativi debiti, ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche derivante da lavoro dipendente, senza che sussistano peculiarita' differenziatrici; dall'altro lato, tale specifico credito, nel suo carattere di retribuzione differita ormai legislativamente stabilita, alla riduzione conseguente al decorso del tempo, il che ne svilisce la proporzionalita' alla qualita' e quantita' del lavoro prestato e la sufficienza per una esistenza libera e dignitosa del lavoratore. Manifestamente infondata appare, invece, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lett. b), della legge n. 87/94 sollevata dai ricorrenti in relazione all'art. 3 della Costituzione, per aver, il legislatore ordinario, previsto la computabilita' della i.i.s. nella misura di una quota del 60% della indennita' medesima, anziche' per intero. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha precisato, a tale proposito, che, anche avuto riguardo alla necessita' di valutare tutti gli interessi in gioco, la complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto potra' richiedere di essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualita', nei quali trovi adeguata considerazione, tra l'altro, la concreta disponibilita' delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. Con riferimento al caso di specie, al Collegio sembra che la scelta compiuta dal legislatore, con il prevedere la computabilita' della i.i.s. nella misura del 60% soltanto, anziche' per intero, non sia manifestamente incongrua o comunque irragionevole, ne' ingiustificatamente discriminatoria,se vista alla luce del complesso dei valori costituzionali, di ordine finanziario, coinvolti nella valutazione de qua. Quanto, infine, alla censura di incostituzionalita' sollevata dalla difesa dei ricorrenti in relazione alla previsione per effetto della quale - si sostiene - taluni ex dipendenti, per il solo fatto di esser (stati) collocati a riposo un giorno o un anno prima di altri, si vedrebbero preclusa qualsiasi possibilita' di computo della i.i.s. nella base di calcolo della indennita' di buonuscita (censura con la quale, a quanto e' dato capire, si ipotizza l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della legge n. 87/1994, nella parte in cui esclude l'applicabilita' del trattamento di cui alla legge citata ai dipendenti cessati dal servizio anteriormene al 30 novembre 1984, per violazione dell'art. 3 della Costituzione); il Collegio e' dell'avviso che la citata questione sia manifestamente irrilevante, dal momento che, se e' vero che alcuni ricorrenti - e, cioe', G. Albanese, A.L. Valania, M. Cortinovis e G. Berlanda - risultano essere cessati dal servizio in data anteriore al 30 novembre 1984, e' altresi' vero che la pendenza del presente ricorso fa si' che pure nei loro confronti possano ritenersi non ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita, con conseguente devoluzione delle posizioni anche di questi ultimi nell'area di applicabilita' della citata legge n. 87/1994. Tutte le questioni di legittimita' costituzionale sopra delineate sono rilevanti ai fini della decisione del giudizio. Quella concernente l'art. 4, perche' dalla sua risoluzione in un senso o nell'altro dipende se il giudizio stesso possa pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarato estinto. Le altre, perche', nel caso di incostituzionalita' del citato art. 4, sulla risoluzione delle stesse dovra' conformarsi, in un senso o nell'altro, il giudizio nel merito delle pretese dedotte.