IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  22/94,
 proposto  da  Bottazzi  Andreina,  Quarti  Maria  Teresa,   Bonomelli
 Ornella,  Ortelli  Angela, Moreschi Giorgio, Rondini Claudia, Olivati
 Giacomo,  Gritti  Maria  Dolores,  Pizzigalli  Mariateresa,   Colombi
 Margherita,   Consoli   Giuseppe,   Laudi  Giuseppe,  Granichstaedten
 Giuliana, Setaro Giuseppe, Cattinelli Augusta, Buzzetti  Anna  Maria,
 Cortinovis Giulio, Scanziani Piera, Bazerla Attilia, Panza Vittorina,
 Bianchini Claudia, Salari Lucia, Leoni Maria Vittoria, Ortelli Carla,
 Forti Giuliana, Rech Cecilia, Bellani Franca, Re Franca, Arpini Maria
 Giovanna,  Campana  Maria Pia, Sacchi Renzo, Malda Francesco, Campana
 Angiolina, Dadda  Giovanna,  Brugaletta  Nunziata,  Besseghini  Aldo,
 Carminati  Maria  Giuseppina,  Elia Maria Francesca, Scarfone Pietro,
 Rossi Giuseppe, Migliardo Antonio, Mazzucotelli  Carla,  Rota  Carla,
 Ruggeri  Veturia,  Loda  Teresa, Mazza Rosa, Donida Domenica, Ferrari
 Cirillo, Rampolla Francesco, Bergamo  Battista,  Moroni  Stellangela,
 Locatelli  Giovanna,  Toscano  Mariacristina, Gavazzeni Maria, Stumpo
 Marisa,  Villa  Luisa,  Guido  Maria,  Fratelli  Gabriella,  Perletti
 Battista,  Ghisalberti  Arturo,  Ghisalberti Maria Caterina, Galbiati
 Luisa, Fasolini Ilaria, Valenti  Edmondo,  Galimberti  Vera,  Cuccoro
 Valmiro,  Ricci  Delio,  Rotigni  Rosa  Angela, Pasquinelli Giovanna,
 Colombo Carla Liana, Estatico Vincenzo,  Albanese  Giuseppina,  Salvi
 Cecilia,  Frattini  Serafino,  Finazzi  Virginia,  Cremaschi  Angelo,
 Pesenti  Ancilla,  Macaione  Gabriella,  Gilardi  Vittorio,  Cattaneo
 Milena  Emilia,  Zaniboni  Maria Rosa, Capelli Mariagiuseppina, Gallo
 Giovanni, Brusco Maria Concetta,  Caroppo  Angelo,  Gaverini  Carmen,
 Olivati   Silvana,   Mattei   Maria  Luisa,  Ravizza  Maria,  Ferrari
 Graziella, Merelli Angelina, Imberti Margherita, Ghilardi Rosa Pinna,
 Tiraboschi Renata, Egizi Maria Luisa, Vaccher Maria Luisa, Riscaldini
 Anna Maria, Maffesanti Margherita, Pinetti Adriana, Pinetti Giuseppe,
 Zambetti  Adriana,  Sorosina  Donata,  Fenaroli  Pierina,   Lazzaroni
 Matilde,  Bettoni  Adele,  Barbieri Emilia, Cristinelli Pierina, Sgro
 Carmelo, Cantu' Stefano,  Cadei  Sandra,  Facchetti  Vittorio,  Testa
 Maria,  Castelli  Mariangiola,  Stefanoni  Lucia,  Calvi Elena, Pecis
 Franca, Pesenti  Maria  Silvana,  Pezzoli  Adriana,  Bonfanti  Carlo,
 Schenet  Valeria,  Franzoni  Carlo  Primo, Lodrini Gigliola, Marcucci
 Laura, Mazza Leda, Leone Dario, Rinaldi Lucia,  Paloschi  Giuseppina,
 Barca  Emilio,  Pezzotti  Alberto,  Pedrini  Maria  Luisa,  Cavaliere
 Giosue', Costa  Carmela,  Morosini  Maria  Assunta,  Leoni  Giovanna,
 Scollo  Francesca,  Aquilano  Angela,  Mantelli  Annamaria,  Angeleri
 Angela, Medici Fiorenza, Aresi Angiola, Boscherini Giuliana,  Rozzoni
 Luigi, Bonetti Livia, De Agostini Maria Teresa, Baleri Maria Camilla,
 Salvi  Silvia,  Cruccu Bruna, De Agostin Lucia, Gandossi Silvio, Nava
 Angela, Rota Maria Rosa,  Belotti  Emilia,  Faccanoni  Maria  Angela,
 Maglione  Ida,  Meloni  Luisa,  Govoni Giancarla, Comuzio Anna Luisa,
 Perfetti Bruno, Finazzi Luigia, Gavazzeni  Rosa  Agnese,  Ghirardelli
 Francesca,  Cottini  Luisa,  Balduzzi  Giovanni, Nezosi Marilli Anna,
 Tibaldi Arturo, Veneziani Aldo, Carli Daniela,  Volpi  Carla  Angela,
 Crivellente  Matelda,  Bisignano  Francesco,  Vecchio  Rosa,  Randisi
 Rosalia, Valoti  Maria  Pia,  Gilardoni  Annita,  Chieppa  Ottaviano,
 Moscheni  Antonietta,  Ravelli Ada, Bolis Stefania, Giudici Giuseppe,
 Carrara  Giulia,  Morali  Gemma,  Razzi  Giovanna,  Falcucci  Angela,
 Pedrini  Maria,  Terramoccia  Lory,  De  Sario  Maria Giuseppa, Vacca
 Aldemina, Rota Giovan  Battista,  Gamba  Cecilia,  Lanorte  Vincenzo,
 Facchini  Irma,  Ferrari  Pina,  Di  Martile  Maria Caterina, Mariani
 Eugenia, Crespi Antonietta, Abbati Gabriella,  Bertuletti  Donatella,
 Bolis  Piera,  Filisetti  Antonietta,  Carrara  Maria  Anna,  Spirito
 Michele,  Menga  Angelo,  Tentorio  Anna  Maria,   Foresti   Liliana,
 Bettinelli   Antonietta,  Toffetti  Carla,  Carrara  Giulia,  Fornoni
 Caterina,  Zanoletti  Iside,  Tosi  Maria  Teresa,  Baldini  Fiorina,
 Bertulessi  Maria  Madalena,  Maccagni  Valentina,  Ruggeri  Ruggero,
 Romano  Ciranna,  Bosi  Giuditta,  Messana  Angelo,  Vianello  Adele,
 Finazzi  Rosanna,  Salvi  Laura,  Benvenuto  Aniello, Personeni Maria
 Aurelia, Viola Maria Valeria, Piani Mirella, Quartini Alberto,  Ferri
 Carolina, Brenna Bruno, Cortinovis Giuseppina, Poretti M. Giuseppina,
 Tiraboschi  Maria  Giulia,  Gotti  Giovanni,  Sala Giuseppe, Baudanza
 Maria Stella, Albertini Giovanna, Battaglia Luana,  Squarcia  Franca,
 Cordiano  Pasqualina,  Pirola  Delta,  Beni  Angelo,  Baruffi  Paola,
 Tumbiolo Vincenzo, Ciceri Lucia, Catalano Maria, Forgia Mario,  Gatti
 Irene,  Notaroberto  Luciana, Donzelli Giuseppa, Tassi Romilda, Bravi
 Rosanna,   Boffelli  Liliana,  Rota  Simeone,  Rota  Pietro,  Plebani
 Felicita,  Bamfi  Bruna,  Tiraboschi  Gemma,  Torri   Ileana,   Leidi
 Lessandra,  Colleoni  Angela  Maria,  Schuster  Anne  Liese,  Marzoli
 Leopolda, Bigoni  Serafina,  Gavazzeni  Vilma,  Valania  Anna  Luisa,
 Vigani  Giacomo,  Bellantuoni  Michele,  Paleari Alessandra, Tomasini
 Maria Cristina, Vanalli Assunta, Paleari Teresa, Fraschetti Caterina,
 Manera Giuseppe, Lussana Francesco, Chiodini Laura, Piccinelli Ester,
 Pedulla' Maria, Palazzi Giovanna,  Ciocca  Sebastiano,  Scata'  Enza,
 Melloni  Carlo,  Cavalli  Franco,  Marchiondelli  Elisabetta, Giudici
 Maria,  Gamba  Angiolisa,   Franchini   Gilberta,   Gattuso   Pietro,
 Pedrinelli  Lucia,  Lucchese Mirella, Ronchi Giuseppina, Pivano Anna,
 Rota Sperti Augusta, Rota Sperti Franca, Rota Sperti Donatella, Terzi
 Grazia, Verdina Bianca, Tuissi  Mario,  Bravi  Giuseppina,  Pellegris
 Enrica,  Guerrieri  Arcangela,  Poli  Agnese, Aresi Cesare, D'Osualdo
 Valnea, Pellegrinelli Giovanna, Colombeli Silvana,  Macrillo'  Maria,
 Cottini   Giorgio,  Spagnolo  Daniela,  Cortinovis  Maria,  Carminati
 Andrea, Gritti Clementina, Parimbelli  Rosa  Maria,  Fabbrica  Paolo,
 Gironi  Anna,  Ferri  Giancarla,  Belloli  Lucia,  Bombardieri  Rosa,
 Salvini Pietro, Chiaramonte Concetta, Vernazza Luigia, Loglio  Livia,
 Ferri  Rosa,  Alberoni  Roberto,  Ronzoni  Teresa, Leonardi Leonardo,
 Zanotti Maria, Ubbiali Elisabetta, Mogavero Maria, Polloni  Giovanna,
 Coita  Bambina,  Gulla'  Assunta, Pesenti Piera, Saba Adelina, Astori
 Catina, Pezzoli Luigia, Capitanio Maria, Ghidini Armida, Ghitti Rosa,
 Petenzi Elvira, Lussana Caterina,  Magri  Teresa,  Filosofi  Antonio,
 Bolandrina  Luisa, Almici Bernardo, Almici Sergio, Moleri Anna Maria,
 Erba Lisadora, Gelli Giuseppa, Carbone Concetta,  Locatelli  Angiola,
 Arnoldi Lucia, Gleratti Michelina, Gavazzi Piera, Volonte Gianfranco,
 Zucchetti Giancarla, Maffi Giuditta, Schieppati Agostina, Di Giovanni
 Anna  Maria,  Brolis Angelina, Rossi Campani, Donzelli Carla, Romaggi
 Luigi, Lostracco Alberto, Lazzaroni Agnese Caterina, Frosio Giovanni,
 Bonforte  Rosario,  Morzenti  Anna  Maria,  Castelli  Carla,  Demarco
 Giovanna  Maria,  Piana  Natale,  Pasciuti  Michele,  Ippolito Paola,
 Colleoni  Giuliana,  Bernasconi  Emilia,  Olivari   Franca,   Galizzi
 Alberto, Ghinetti Giuliana, Pauzzi Ersilia, Bini Raffaele, Cortinovis
 Rina  Erminia, Stabilini Maria Audilia, Manzoni Anna Maria, Angeletti
 Cesare, La Bella Concetta, Santagati Salvatore, De Agostini Pinuccia,
 Anesetti Romano, Corna Maria, Porta Maria, De  Leidi  Giulia,  Grassi
 Licia,  Grassi  Senia,  Guerini  Lucia,  Angelini Attilio, Migliaccio
 Aniello, Bertuletti Giansandra, Cavagna Anna Maria, Campena Ginpiero,
 Isacchi  Giovanna,  Chioda  Angela,  Santagiuliana   Mariaimmacolata,
 Porsio  Donatella,  Fedeli  Laura,  Recchia  Carolina,  Cassina Elisa
 Angela, Bergamaschi Mercede, Lazzaroni Claudia,  Ivaldi  Mariastella,
 Belussi  Maria  Giselda,  Gelsomini  Ivana,  Vavassori  Maria Grazia,
 Gandioli  Elvira,  Fogliata  Fernanda,  Capitanio  Virginia,  Verdina
 Zelmira,  Picchiottini  Rosandra, Neotti Giacomina, Pacchiana Franca,
 Solitti  Alba,  Rapisarda  Giuseppe,   Pozzi   Giuseppina,   Valsechi
 Giuseppe, Billeci Giuseppe, Forgia Giuseppe, Abati Grazia Rita, Nozza
 Orsolina,  Teanini Bianca, Teanini Gemma, Sentinelli Malvina, Gualeni
 Attilio,  Mazzucchelli  Alessandra,   Trebeschi   Piero,   Pellegrini
 Virginia,  Zurro  Antonio,  Ruberti  Marcella,  Berlanda  Elena Rosa,
 Berlanda Giulia, Marubin  Annamaria,  Stanga  Anna,  Giacobbi  Mario,
 Mondini  Adriana,  Gipponi  Irma,  Savoldi Luisa, Tolotti Giuseppina,
 Severgnini Laura, Piccinelli Liliana,  Mecca  Marisa,  Manzoni  Maria
 Rosa,  Bini  Martano  Raffaella,  Pellegrinelli  Giuseppina, Gherardi
 Giuseppina,  Cortinovis  Delia  Giovanna,  Lombardoni  Alberto, Brera
 Fulvia, Salvatoni Miriam, Volpi Pietro, Domeneghini Domenica, Colnago
 Ester, Bassani Valeria, Bovino Adriana,  Locati  Giovanni,  Previtali
 Maria, Rovati Giosue', Manganelli Andreina, Lo Re Letizia, Piacentini
 Liliana,   Chiodi  Simone,  Serughetti  Giacinta,  Barzaghi  Lorenza,
 Filisetti Tomasina, Olivari  Beatrice,  Petrogalli  Gesuina,  Panzeri
 Giovanna,  Duci  Giuseppina,  Carrara Francesco, Sala Rosanna, Grassi
 Teresina, Valoti  Giuseppina,  Mancuso  Concetta,  Arcaini  Cesarina,
 Ubiali  Celesta,  Ridoli  Maura,  Monti  Di  Sopra  Marisa,  Rodigari
 Michelangiola,  Verzeri  Anna  Maria,  Algeri  Giuseppe,  Brecciaroli
 Marisa, Ballo Lidia, Personeni Paolo, Salvi Fernanda, Blasich Pietro,
 Schieppati  Luciana,  Locatelli  Anna Rosa, Masserini Maria Pasquina,
 Masserini Marisa, Valoncini Teresina e Maffi Franca, rappresentati  e
 difesi  dagli  avvocati  A.  Castelli  e  R.  Gorio, ed elettivamente
 domiciliati  presso  lo  studio  di  quest'ultimo,  in  Brescia,  via
 Solferino,  55;  contro  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i
 dipendenti dall'amministrazione pubblica (INPDAP),  non  costituitosi
 in giudizio, per ottenere:
      la dichiarazione di illegittimita' delle liquidazioni effettuata
 dall'ENPAS,  e  dei  silenzi  rifiuti opposti alle diffide presentate
 all'INPDAP, nonche' la dichiarazione  che  l'ENPAS  (ora  INPDAP)  e'
 tenuto  al  pagamento  delle  indennita'  di buonuscita computando il
 trattamento  economico  globale  goduto  dai  singoli  ricorrenti  al
 momento del collocamento a riposo, ivi compresa, quindi, l'indennita'
 integrativa speciale;
      la  condanna dell'INPDAP alla corresponsione delle indennita' di
 buonuscita risultanti dal  computo,  nelle  basi  di  calcolo,  delle
 i.i.s.,  oltre  a  rivalutazione  monetaria  e  a  interessi legali a
 partire dal centocinquesimo giorno successivo alla  data  di  ciascun
 collocamento a riposo;
    Visto  il  ricorso, notificato il 16 dicembre 1993 e depositato in
 segreteria il 7 gennaio 1994, con i relativi allegati;
    Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle  proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito,  nella  pubblica  udienza  del 28 ottobre 1994 (relatore il
 referendario M. Buricelli), l'avv. R. Gorio, per i ricorrenti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I  ricorrenti  espongono  di  aver  svolto   la   loro   attivita'
 lavorativa, a Bergamo e provincia, alle dipendenze di amministrazioni
 statali,  di essere cessati dal servizio, e di aver riscosso, in vari
 periodi, tra il 1984 e  il  1992,  l'indennita'  di  buonuscita  loro
 spettante,  in taluni casi - per quelli, tra i ricorrenti, "che hanno
 lasciato  l'impiego  pubblico  da  quasi  un  decennio"  -   in   via
 definitiva, e in altri, a titolo soltanto provvisorio.
    Le    amministrazioni    statali    di   appartenenza,   comunque,
 nell'effettuare le liquidazioni, non hanno mai  computato  le  i.i.s.
 nella basi di calcolo delle indennita' di buonuscita.
    I  ricorrenti  soggiungono  di  aver - anche dopo la nota sentenza
 della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n.  243  -  reiteratamente
 diffidato  dapprima  l'ENPAS  (e,  ora,  l'INPDAP - Gestione autonoma
 ENPAS) a riliquidare l'indennita' di buonuscita tenendo  conto  della
 i.i.s. percepita durante l'attivita' di servizio.
    Persistendo  l'inerzia  da  parte  dell'INPDAP, i ricorrenti hanno
 impugnato "i silenzi rifiuti" formatisi in  esito  alle  496  diffide
 pervenute all'INPDAP il 27 luglio del 1993, deducendo, a sostegno del
 gravame, la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3
 della  Costituzione,  in  relazione  alla  disciplina  prevista per i
 dipendenti degli enti locali, nei confronti dei quali l'i.i.s.  viene
 computata  nella  base  di  calcolo dal trattamento di fine servizio;
 nonche'  la  violazione   dell'art.   36   della   Costituzione,   in
 considerazione del fatto che ai dipendenti statali viene liquidato un
 "salario   differito"  -  tale  dovendosi  ritenere  l'indennita'  di
 buonuscita - inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti  di  altri
 enti  pubblici, nonostante le "quantita' e qualita' del lavoro" siano
 identiche. I ricorrenti hanno infine dedotto la violazione  dell'art.
 38 della Costituzione, concludendo come in epigrafe.
    L'INPDAP,  benche'  ritualmente  intimato, non si e' costituito in
 giudizio.
    Con  memoria  depositata   in   prossimita'   della   udienza   di
 discussione,  la  difesa  dei  ricorrenti,  dopo essersi soffermata -
 richiamando  precedenti  giurisprudenziali  -  sulla   spettanza   di
 rivalutazione  e  interessi  sulle  somme da versare, a conguaglio, a
 titolo   di   indennita'    di    buonuscita,    ha    eccepito    la
 incostituzionalita',  per  violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 della sopravvenuta legge n. 87/1994, con particolare riferimento alla
 previsione del computo della i.i.s. nella misura  del  60%,  anziche'
 per intero, nonche' alla circostanza che taluni ex dipendenti, per il
 solo  fatto  di essere (stati) collocati a riposo un giorno o un anno
 prima di altri, sono stati totalmente esclusi dalle  possibilita'  di
 veder  computata  la i.i.s. nella base di calcolo della indennita' di
 buonuscita.
    Nella pubblica udienza del 28 ottobre 1994, il  ricorso  e'  stato
 trattenuto in decisione.
                             D I R I T T O
    Come e' stato accennato in parte narrativa, nel corso del presente
 giudizio - concernente la computabilita' della indennita' integrativa
 speciale  (i.i.s.)  nel  trattamento di fine rapporto dei ricorrenti,
 tutti ex dipendenti statali  -  e'  entrata  in  vigore  (in  data  6
 febbraio  1994) la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante "Norme rela-
 tive  al  computo  della  indennita'   integrativa   speciale   nella
 determinazione  della  buonuscita dei pubblici dipendenti", la quale,
 in  attesa  della  omogeneizzazione  dei  trattamenti  retributivi  e
 pensionistici  per  i  lavoratori  dei  vari  comparti della pubblica
 amministrazione   e   per   i    lavoratori    privati    conseguente
 all'applicazione  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
 successive modificazioni, e ferma la disciplina  del  trattamento  di
 fine  servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1),
 dispone  che,  a  decorrere  dal  1   dicembre   1994,   l'indennita'
 integrativa  speciale,  di  cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
 successive modificazioni,  viene  computata  nelle  base  di  calcolo
 dell'indennita'  di  buonuscita  e  di  analoghi  trattamenti di fine
 servizio determinati in applicazione delle  norme  gia'  vigenti  con
 riferimento   allo  stipendio  ed  agli  altri  elementi  retributivi
 considerati  utili,  "per  i   dipendenti   delle   altre   pubbliche
 amministrazioni,  nonche'  per gli iscritti all'Opera di previdenza e
 assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di  una
 quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua
 in  godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento
 agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di  buonuscita  o
 analogo trattamento".
    La  stessa  legge,  all'art.  2, comma 4, stabilisce che "le somme
 dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge  ..  non
 danno  luogo  a  corresponsione  di  interessi,  ne'  a rivalutazione
 monetaria".
    L'art. 3 della legge in esame prevede, poi, che il trattamento  da
 essa  disposto  si  applica anche ai dipendenti che siano cessati dal
 servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro  superstiti,  nonche'  a
 quelli  per  i  quali  non  siano  ancora  giuridicamente  esauriti i
 rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita'  di  buonuscita,
 disponendo,   poi,   al   comma  2,  che  l'applicazione  dal  citato
 trattamento, ai dipendenti  gia'  cessati  dal  servizio,  avviene  a
 domanda,  che  deve  essere presentata all'ente erogatore su apposito
 modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
    All'art. 4, comma  1,  si  stabilisce,  inoltre,  che  "i  giudizi
 pendenti  alla  data di entrata in vigore della presenta legge aventi
 ad  oggetto  la  riliquidazione  del  trattamento  di  fine  servizio
 comunque  denominato  con  l'inclusione  dell'indennita'  integrativa
 speciale sono dichiarati estinti d'ufficio  con  compensazione  delle
 spese tra le parti".
    Cio' premesso, ad avviso del Collegio - e analogamente, del resto,
 a  quanto  ha  recentemente  avuto  occasione  di  affermare la sesta
 sezione del Consiglio di Stato, con  le  ordinanze  nn.  502  dell'11
 febbraio  1994 e 570 del 20 maggio 1994 -, il citato art. 4, comma 1,
 per effetto del quale dovrebbe senz'altro  venir  dichiarato  estinto
 d'ufficio  il  presente  giudizio,  sembra porsi in contrasto con gli
 articoli 3,  24,  commi  1  e  2,  25,  comma  1,  103  e  113  della
 Costituzione.
    La  norma  di  cui  all'art.  4 incide direttamente sul diritto di
 difesa quale garantito dall'art. 24, primo  e  secondo  comma,  della
 Costituzione.  Se  e'  vero,  infatti, che i precetti ivi sanciti non
 vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il
 diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in
 funzione  di  superiori   interessi   di   giustizia,   eventualmente
 condizionandone   l'esercizio   all'esperimento   di   una  procedura
 amministrativa, cio' non toglie, tuttavia, che sussistano  limiti  ad
 una siffatta discrezionalita', fra cui il principale e' rappresentato
 dalla  condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito
 in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione  a  tale
 principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite
 anzidetto  risulta  ampiamente superato allorche', come nella specie,
 il legislatore intervenga successivamente  all'esercizio  dell'azione
 con   disposizioni   preclusive   intese   a   vanificare  la  tutela
 giurisdizionale.
    E'  appena  il  caso  infatti  di  ricordare  che  la   disciplina
 legislativa  sopravvenuta, che consente, sia pure entro certi limiti,
 il computo dell'indennita' integrativa speciale  nel  trattamento  di
 fine  rapporto, fra l'altro, dei dipendenti statali, e' solo in parte
 frutto della scelta  discrezionale  del  legislatore  ordinario,  dal
 momento  che consegue alla pronuncia di illegittimita' costituzionale
 delle norme previgenti e nasce  dalla  esigenza,  sottolineata  dalla
 stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestivita' a "reintegrare
 l'ordine  costituzionale  violato"  (cfr. sentenza 19 maggio 1993, n.
 243).
    E' dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza  del
 diritto,  non  puo'  riconoscersi alla legge in esame alcun carattere
 innovativo, che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta  nei
 giudizi,  soltanto  la  determinazione  della  misura, dei modi e dei
 tempi di computo dell'indennita' di buonuscita trova  risposta  nella
 nuova legge, rivenendosi nella previgente normativa, siccome emendata
 dalla  pronuncia  costituzionale, il riconoscimento della titolarita'
 del  diritto  ad  un  adeguato  computo  dell'indennita'  integrativa
 speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita.
    Ne'  puo'  essere  sottratta al sospetto di incostituzionalita' la
 stessa norma sotto il profilo della  compromissione  del  diritto  di
 difesa  derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, in relazione
 ai tempi lunghi previsti per la realizzazione in  via  amministrativa
 della  pretesa  e,  in definitiva, per il riconoscimento del diritto,
 dal    momento    che    tale    estinzione    potrebbe    consentire
 all'amministrazione  di  rimettere  in  discussione,  caso  per caso,
 l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a  quelle  ipotesi
 che per tale aspetto potrebbero gia' pervenire a pronta soluzione.
    L'illegittimita'   della  norma  e'  ancor  piu'  aggravata  dalla
 previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di
 decadenza da parte di quei soggetti che avevano gia' proposto la loro
 pretesa in sede giurisdizionale, si' da attrarre nello stesso profilo
 di illegittimita'  costituzionale  anche  la  disposizione  contenuta
 nell'art 3, secondo comma, della stesse legge, nella parte in cui non
 esonera  dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali
 soggetti, abbiano o meno essi gia' proposto ricorso in sg.
    La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt.  24,
 primo e secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, investe
 l'art.  4 della legge n. 87/1994 non solo per la parte in cui dispone
 l'estinzione dei giudizi pendenti,  ma  anche  la'  dove  dispone  la
 compensazione   delle  spese  del  giudizio,  sottraendo  al  giudice
 naturale della pretesa sostanziale dedotta  in  giudizio  tale  parte
 accessoria  della  controversia, che per principio costituzionale non
 puo' esser dallo stesso distolta.
    Il sospetto di illegittimita' dell'art. 4 della legge  n.  87/1994
 si  estende  poi alla violazione dall'art. 113 della Costituzione, in
 un ambito che vede come giudice naturale delle relative  controversie
 il giudice amministrativo.
    Vi  e'  da  rilevare  altresi'  che  la  lesione  delle  posizioni
 soggettive costituzionalmente garantite si  accompagna  nella  specie
 all'illegittima  interferenza  dell'esercizio  del potere legislativo
 nella sfera di attribuzioni del potere  giurisdizionale,  per  quanto
 spettante  al  giudice  amministrativo  a  norma  dell'art. 103 della
 Costituzione, ampliando il sospetto di illegittimita'  costituzionale
 della norma anche in relazione a tale profilo.
    L'incostituzionalita'  dell'art.  4,  se  dichiarata  dalla  Corte
 costituzionale, pone in evidenza, poi, la non manifesta  infondatezza
 della  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4,
 della legge n. 87 del 1994, nella parte in cui e'  previsto  che  "le
 somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi dalle presente legge ..
 non  danno  luogo  e corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione
 monetaria".
    Nella  specie, la pretesa fatta valere dai ricorrenti nel presente
 giudizio riguarda anche il pagamento  di  rivalutazione  e  interessi
 sulle somme da riconoscersi come dovute per effetto del computo della
 i.i.s. nella indennita' di buonuscita.
    Ma  il  soddisfacimento di tale parte della pretesa viene precluso
 dal chiaro disposto della norma da ult. cit.
    Cio' posto, al Collegio pare evidente la violazione,  per  effetto
 della  norma  siffatta,  sia  dell'art.  3  che  dell'art.  36  della
 Costituzione,  in  quanto  essa  espone:  da  un   lato   i   crediti
 considerati,  per  le  conseguenze  dell'inadempimento ai correlativi
 debiti, ad un trattamento risarcitorio deteriore  rispetto  a  quello
 previsto  per  ogni  altro  credito  di  qualsiasi  genere  ed  anche
 derivante da lavoro dipendente,  senza  che  sussistano  peculiarita'
 differenziatrici;  dall'altro  lato,  tale specifico credito, nel suo
 carattere di retribuzione differita ormai legislativamente stabilita,
 alla riduzione conseguente al decorso del tempo, il che  ne  svilisce
 la  proporzionalita'  alla qualita' e quantita' del lavoro prestato e
 la sufficienza per una esistenza libera e dignitosa del lavoratore.
    Manifestamente  infondata  appare,   invece,   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  lett. b), della legge n.
 87/94  sollevata  dai  ricorrenti  in  relazione  all'art.  3   della
 Costituzione,   per  aver,  il  legislatore  ordinario,  previsto  la
 computabilita' della i.i.s. nella misura di una quota del  60%  della
 indennita'   medesima,   anziche'   per   intero.   La  stessa  Corte
 costituzionale, con la  sentenza  n.  243  del  19  maggio  1993,  ha
 precisato,   a   tale  proposito,  che,  anche  avuto  riguardo  alla
 necessita' di valutare tutti gli interessi in gioco,  la  complessiva
 omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto potra' richiedere
 di  essere  realizzata  secondo  moduli  improntati  al  principio di
 gradualita', nei quali trovi adeguata considerazione, tra l'altro, la
 concreta  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  e  dei   mezzi
 necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa.
    Con  riferimento  al  caso  di  specie,  al Collegio sembra che la
 scelta compiuta dal legislatore, con il prevedere  la  computabilita'
 della  i.i.s. nella misura del 60% soltanto, anziche' per intero, non
 sia  manifestamente   incongrua   o   comunque   irragionevole,   ne'
 ingiustificatamente  discriminatoria,se vista alla luce del complesso
 dei valori costituzionali, di  ordine  finanziario,  coinvolti  nella
 valutazione de qua.
    Quanto,  infine,  alla  censura  di  incostituzionalita' sollevata
 dalla difesa dei ricorrenti in relazione alla previsione per  effetto
 della  quale  - si sostiene - taluni ex dipendenti, per il solo fatto
 di esser (stati) collocati a riposo un giorno  o  un  anno  prima  di
 altri, si vedrebbero preclusa qualsiasi possibilita' di computo della
 i.i.s.  nella base di calcolo della indennita' di buonuscita (censura
 con   la   quale,   a   quanto   e'   dato   capire,   si    ipotizza
 l'incostituzionalita'  dell'art.  3, comma 1, della legge n. 87/1994,
 nella parte in cui esclude l'applicabilita' del  trattamento  di  cui
 alla  legge citata ai dipendenti cessati dal servizio anteriormene al
 30 novembre 1984, per violazione dell'art. 3 della Costituzione);  il
 Collegio  e'  dell'avviso  che la citata questione sia manifestamente
 irrilevante, dal momento che, se e' vero che alcuni ricorrenti  -  e,
 cioe',  G.  Albanese,  A.L.  Valania,  M.  Cortinovis e G. Berlanda -
 risultano  essere  cessati  dal  servizio  in  data  anteriore  al 30
 novembre 1984, e' altresi' vero che la pendenza del presente  ricorso
 fa  si'  che  pure  nei  loro  confronti possano ritenersi non ancora
 giuridicamente  esauriti  i  rapporti  attinenti  alla   liquidazione
 dell'indennita'  di  buonuscita,  con  conseguente  devoluzione delle
 posizioni anche di questi ultimi nell'area  di  applicabilita'  della
 citata legge n. 87/1994.
    Tutte  le questioni di legittimita' costituzionale sopra delineate
 sono  rilevanti  ai  fini  della  decisione  del   giudizio.   Quella
 concernente  l'art.  4,  perche'  dalla sua risoluzione in un senso o
 nell'altro  dipende  se  il  giudizio  stesso   possa   pervenire   a
 conclusioni  di  merito  od  essere  dichiarato  estinto.  Le  altre,
 perche', nel caso di incostituzionalita' del  citato  art.  4,  sulla
 risoluzione   delle   stesse   dovra'  conformarsi,  in  un  senso  o
 nell'altro, il giudizio nel merito delle pretese dedotte.