LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3000/93 del 17 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo sulla istanza di rimborso dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su intervento ablativo ex art. 11, comma 5 e s.s. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente a Palermo. Il sig. Petyx Federico Maria propone ricorso davanti questa commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo, a cui lo stesso aveva inoltrato istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze percepite in seguito ad intervento ablativo (art. 11, comma 5 e segg. della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sostenendo la totale inesistenza dell'obbligazione tributaria. Premette l'opponente nel suo ricorso che soltanto a titolo cautelativo ha versato l'imposta, oggetto della richiesta di rimborso, in seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza dei propri terreni, avvenuta il 22 marzo 1975, per costruzione di alloggi da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento, occupazione divenuta illegittima per decorrenza del quinquennio che ha poi causato un lungo contenzioso, definitosi con sentenza intervenuta nell'anno 1990 e con riscossione delle relative somme nell'anno 1991; prosegue il contribuente con l'esporre le proprie motivazioni giuridiche indirizzate alla conclamata pretesa insistenza dell'obbligazione tributaria, eccependo anche l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 413/1991, come sopra richiamata. All'udienza di discussione, il difensore del conribuente ribadisce le proprie tesi, mentre il rappresentante dell'ufficio insiste per il rigetto del ricorso sotto ogni e qualsiasi profilo. S I O S S E R V A Preliminarmente, e prescindendo dalle altre ragioni che motivano il ricorso, viene obiettato che, per il caso in esame, si ritiene opportuno soffermarsi all'esame della eccezione sollevata dall'opponente, e precisamente alla illegittimita' costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991, per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 53 e 3 della Carta costituzionale, eccezione che si coglie anche d'ufficio, sotto il suo singolare aspetto. E' appena il caso di rilevare che il nono comma del succitato art. 11 ha decorrenza retroattiva, nel senso che assoggetta ad imposizione fiscale le indennita' percepite, in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, assoggettando ad imposizione fiscale le relative indennita' da parte dei proprietari di terreni, oggetto di procedimenti espropriativi. Un aspetto ben delineato merita il concetto di tassazione della indennita' di occupazione e quello di tassazione degli interessi sulle plusvalenze, relative alla percezione di indennita' di espropriazione con importi ricevuti per cessioni volontarie nel corso di azioni espropriative, nonche' di importi comunque percepiti per effetto di possessi coattivi collegati ad occupazioni di urgenza divenute illegittime. Ebbene, la norma del primo comma dell'art. 53 della Carta costituzionale precisa che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la loro capacita' contributiva; ma va inteso il rispetto della individuazione dell'universale criterio di eguaglianza prescritto all'art. 3 della stessa Carta costituzionale; infatti a circostanze identiche debbono coincidere identici impositivi e, in termini di reciprocita', a circostanze diverse una manovra impositiva differente. Pertanto, nel campo della integrita' costituzionale, la manovra impositiva deve garantire la pretesa a che ogni imposizione debba contenere fini giustificativi su indizi realmente produttori di ricchezza. Ma, nella fattispecie, la imposizione in argomento si abbatte su importi che non sono fonte di insolita ricchezza, bensi' un ricavo di un mero recupero a conforto di un soppiantamento operato da parte di un ente pubblico su un privato bene e, pertanto, viene ad essere carente quel presupposto di prelievo impositivo su un vero e proprio produttore di ricchezza, cadendo cosi' il requisito soggettivo per quel tributo. E' da rilevare, inoltre, che per il legislatore, un evento passato non puo' costituire un attuale rilevatore di ricchezza, e cioe', non puo' essere assunto a presupposto un evento gia' trascorso, ovvero estenderne gli effetti, specie quando l'evento si sia verificato in un tempo remoto, in cui non era neanche prevedibile l'istituzione della imposizione. Nella specie, tra l'altro, si e' verificato che con l'intervento della legge n. 413/1991 che ha assoggettato a imposizione tributaria le indennita' di espropriazione percepite dagli interessati a seguito di ablazione di terreni di loro proprieta', il legislatore ha voluto porre a base delle prestazioni un evento verificatosi nel passato e che ha esaurito pienamente i suoi effetti economici e patrimoniali; per cui non puo' costituire elemento rilevatore di capacita' contributiva la percezione dell'indennita' per esproprio, appunto per il valore riparatorio in cui si configura dal sacrificio patrimoniale che ha colpito l'espropriato, specie che l'evento si e' verificato in epoca antecedente al momento della sua imposizione fiscale.