LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3002/93 del  17
 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di
 Palermo  sulla  istanza  di  rimborso  dell'imposta sulle plusvalenze
 realizzate su intervento ablativo ex art. 11, comma 5  e  s.s.  della
 legge  30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente a
 Palermo.
    Il signor Petyx Federico  Maria  propone  ricorso  davanti  questa
 commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di
 Palermo,  a  cui  lo  stesso  aveva  inoltrato  istanza  di  rimborso
 dell'imposta  versata  sulle  plusvalenze  percepite  in  seguito  ad
 intervento  ablativo  (art.  11,  quinto comma e segg. della legge 30
 dicembre  1991,   n.   413),   sostenendo   la   totale   inesistenza
 dell'obbligazione tributaria.