IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 63/94 promosso da Guio Leonida nei confronti di Losurato Donato e di Cirasola Filomena avente ad oggetto il recesso per necessita' del locatore da contratto di locazione soggetto a proroga legale. Letti gli atti, osserva quanto segue: Guio Leonida, con atto notificato il 6 gennaio 1993, ha intimato la licenza per finita locazione per la data del 28 novembre 1995 ai conduttori dell'immobile locato con contratto verbale, Losurato Donato e Cirasola Filomena. All'udienza del 12 febbraio 1994 i conduttori si sono costituiti opponendosi alla convalida della licenza per la data indicata ed invocando la proroga biennale del contratto disposta dall'art. 11, comma 2- bis del d.-l. 11 febbraio 1992, n. 333 convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il locatore, preso atto dei motivi dell'opposizione, chiedeva di recedere dal contratto invocando la necessita' di adibire l'alloggio ad abitazione del figlio Massimo e della di lui famiglia naturale, ai sensi dell'art. 29, lettera a) della legge n. 392/1978. Disposto dal pretore il mutamento di rito a norma dell'art. 48 della citata legge n. 392/1978, il processo era riassunto dagli eredi dell'attore, nel frattempo deceduto. Assunte prove in ordine alla invocata necessita', le parti discutevano la causa all'odierna udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive posizioni. In particolare da un lato gli attori sollecitavano il riconoscimento delle condizioni di necessita' del locatore che giustificavano il recesso dal contratto sottoposto a proroga legale a norma dell'art. 59 della legge n. 392/1978, sulla scorta dell'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale in ordine alla fattispecie contemplata dall'art. 11, comma 2- bis del menzionato d.-l. 11 febbraio 1992, n. 333, (cfr. sentenza n. 323 del 21 luglio 1993). Dall'altro, invece, i convenuti contestavano l'applicabilita' del recesso disciplinato dall'art. 59 in mancanza di specifico richiamo ad esso da parte della norma che assoggettava il contratto a proroga legale. Poiche' la prova della sussistenza della necessita' descritta dall'art. 59, primo comma, n. 1 della citata legge n. 392/1978 e' stata fornita (cfr. certificazioni anagrafiche dalle quali risulta che Guio Massimo vive in un nucleo familiare diverso da quello in cui vive il suo figlio naturale avuto da Anna Maria Fortuna, e che ha necessita' di un alloggio per ricomporre il nucleo familiare), il giudicante si trova dunque a dover stabilire se anche in un contratto di locazione sottoposto a proroga legale per effetto dell'art. 11, comma 2- bis del d.-l. 11 febbraio 1992, n. 333 convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 sia applicabile il recesso del locatore ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392/1978. In base alle norme vigenti la risposta al quesito, ad avviso del giudicante, e' negativa. Infatti l'art. 59 della citata legge n. 392/1978 prevede espressamente che l'istituto del recesso sia operante soltanto nella fase transitoria di detta legge, con riferimento unicamente alla proroga dei contratti disciplinata dall'articolo precedente (l'art. 58). Con siffatta formulazione limitata la norma ha disciplinato la facolta' eccezionale del locatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale anche prima della data di scadenza del contratto (che sia stata prorogata dall'art. 58 delle citata legge), quando ricorrano situazioni meritevoli di particolare tutela (come, appunto, la necessita' invocata nel presente giudizio). Una volta esaurita la proroga concessa dall'art. 58, tuttavia, non e' consentito all'interprete di estendere, in via analogica, l'applicazione dell'art. 59 ad altre ipotesi di proroga legale del contratto di locazione, determinate da leggi successivamente entrate in vigore. A cio' ostano, infatti, due ordini di ragioni. In primo luogo l'art. 14 delle preleggi esclude che possano essere applicate in via analogica norme che fanno eccezione a principi generali. A tale categoria sono state ritenute riconducibili le norme transitorie (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 17 dicembre 1965, n. 965) tra le quali e', per l'appunto, ricompreso l'art. 59 della legge n. 392/1978. Del resto non puo' sfuggire come il principio del recesso unilaterale di una parte dagli obblighi assunti in base ad un contratto possa essere riconosciuto soltanto in forza di una eccezionalita' della situazione che lo giustifica (nella fattispecie il concorso di un prolungamento della durata del contratto imposto dalla legge e l'esistenza di comprovate condizioni di necessita' dell'alloggio locato per far fronte a bisogni primari propri o dei familiari). E che proprio in nome di tale eccezionalita' esso non possa mai assurgere a regola generale costituendo, anzi, una deroga al principio generale secondo cui pacta sunt servanda. In secondo luogo si deve, poi, osservare che una riprova del carattere eccezionale attribuibile al recesso ex art. 59 della legge n. 392/1978 la si puo' ottenere dalla comparazione delle due parti dello stesso testo normativo: il secondo ed il comma 2- bis dell'art. 11 del d.-l. n. 333/1992. Mentre, infatti, al secondo comma il legislatore ha operato un esplicito richiamo all'art. 59 della legge n. 392/1978 per consentire al locatore, in presenza di situazioni di necessita', di disdettare comunque il contratto alla prima scadenza, nulla invece ha specificato sul punto nell'ipotesi di proroga legale contemplata al comma 2- bis. In tal modo si attribuiscono esplicitamente caratteristiche di eccezionalita' al recesso, suscettibile di applicazione differenziata (a pura discrezione del legislatore) pur in presenza di analoghe condizioni di necessita' del proprietario dell'immobile. L'inapplicabilita' dell'art. 59 della legge n. 392/1978 ai contratti la cui scadenza sia stata prorogata dal comma 2- bis del d.-l. n. 333/1992 pone, peraltro, dei dubbi in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 59 nella sua attuale formulazione. A tale proposito e' da rilevare che la Corte costituzionale non ha affrontato direttamente tale questione, essendosi limitata, con la sentenza n. 323/1993, ad interpretare la norma che disponeva la nuova proroga (il comma 2- bis dell'art. 11 del d.-l. n. 333/1992) essendo stati avanzati solo nei confronti di essa i dubbi di legittimita' costituzionale da parte dei giudici di merito. La nuova questione prospettabile riguarda, invece, proprio la formulazione dell'art. 59 della legge n. 392/1978 il quale, essendo strutturato per operare soltanto nei " .. casi di cui all'articolo precedente .." (e, quindi, unicamente con riferimento a contratti oggetto della proroga disposta dall'art. 58) appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perche', irragionevolmente, non consente di applicare l'istituto del recesso (compiutamente disciplinato dalla norma in esame sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedimentale) ad ogni caso di proroga legale della durata del contratto, pur in assenza di specifici richiami da parte della normativa che dispone la proroga. Poiche', infatti, le situazioni giuridiche che si determinano in capo alle parti per effetto della proroga legale del contratto sono identiche (indipendentemente dalla maggiore o minore durata della proroga o dal fatto che essa reintroduca un regime vincolistico o rappresenti uno strumento di graduale transizione dal vecchio al nuovo regime delle locazioni) non si vede per quale ragione si possano, a totale discrezione del legislatore, allargare o comprimere i diritti delle parti (costrette dalla legge a rimanere vincolate per una durata superiore a quella pattuita) pur in presenza di identiche condizioni di necessita' di ottenere l'immediata disponibilita' dell'alloggio. Le stesse argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 323/1993 per interpretare l'art. 11, comma 2- bis del d.-l. n. 333/1992 in armonia con i principi contenuti negli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione (alle quali ci si richiama, in particolare a quelle sviluppate sub. 9) possono essere utilizzate per invocare l'intervento della Suprema Corte medesima che, attraverso la declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale, consenta l'estensione della disciplina di cui all'art. 59 della legge n. 392/1978 a tutti i casi di proroga legale della durata del contratto di locazione anche in assenza di uno specifico richiamo normativo da parte delle disposizioni che introducono la proroga. La questione prospettata, oltre a non apparire manifestamente infondata, e' sicuramente rilevante. Il giudizio in corso, infatti, non puo' essere definito se non previa soluzione del dubbio di costituzionalita' dal momento che un'eventuale sentenza interpretativa di accoglimento consentirebbe al giudicante di applicare quella stessa norma giuridica della cui legittimita' costituzionale, nel testo non emendato, oggi, invece, dubita.