IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art.  23  della  legge  n.
 87/1953, imputato: Bassachini Alberto Giovanni.
                            FATTO E DIRITTO
    Letti gli atti, il pretore osserva quanto segue.
    Nel  decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. circondariale
 non vi e' traccia dell'avviso prescritto dall'art. 555  c.p.p.  lett.
 e)   sulla   facolta'  di  chiedere  il  giudizio  abbreviato  ovvero
 l'applicazione della pena, ne' consta che tale avvertimento sia stato
 fatto dal p.m. in altro, separato, precedente atto.
    Nonostante nella relazione al codice si dica  che  il  decreto  di
 citazione  nel  processo  pretorile e' un atto complesso, che produce
 diversi effetti, a seconda dell'atteggiamento dell'imputato, citato a
 giudizio e contestualmente avvisato della possibilita'  di  avvalersi
 di  riti  alternativi,  l'omissione  dell'avviso  in  parola  non  e'
 sanzionata con la nullita'.
    Questo pretore dubita della legittimita'  costituzionale  di  tale
 scelta  del  legislatore  delegato,  perche'  in un procedimento come
 quello pretorile in cui non vi e' udienza preliminare viene cosi'  ad
 essere  leso,  in  una  delle possibili manifestazioni, il diritto di
 difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione.
    Inoltre, senza specifica sanzione, viene anche ad essere reso vano
 l'intendimento  legislativo   di   "deflazionare"   il   dibattimento
 incentivando  l'imputato  ad  accedere  al  rito  abbreviato ovvero a
 chiedere il patteggiamento, con gravi  implicazioni  organizzative  e
 ritardi  della  fase  dibattimentale,  resa cosi' non obbligatoria ma
 quasi inevitabile: di qui ad avviso  di  questo  giudice  un  secondo
 profilo  di  incostituzionalita'  per  violazione  di quei criteri di
 efficienza cui deve essere improntata ogni attivita' pubblica, di cui
 all'art. 97 della Costituzione.
    E' infine implicito che per scelta discrezionale del p.m. viene ad
 essere violata anche la parita' di trattamento dei cittadini, ex art.
 3 della Costituzione.