IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale n. 7813/94 r.g. Pret.,
 contro Denti Anna, imputata del delitto di cui  all'art.  640,  primo
 cpv.,  n. 1 c.p., sentite le parti che all'odierna udienza, aperto il
 dibattimento, hanno fatto istanza di ammissione delle numerose  prove
 testimoniali tempestivamente indicate, osserva quanto segue.
    Pregiudiziale  all'istruttoria  dibattimentale  e' la questione di
 costituzionalita' che il giudicante ritiene  di  sollevare  d'ufficio
 circa  la  competenza  per  materia  nella  fattispecie,  in  cui  e'
 contestata la truffa aggravata in danno dello Stato, punita  ex  art.
 640 cpv., in forza di aggravante ad effetto speciale, con pena fino a
 cinque  anni  di  reclusione, e quindi ben superiore a quella massima
 prevista in via generale per il pretore dalla legge delega - punto 11
 dell'art. 2, legge n. 81/87 - e  del  corrispondente  art.  7,  primo
 comma, del nuovo c.p.p.
    Dato  atto  che  l'ampliamento della competenza e' stato possibile
 avendo  il  legislatore  delegante  previsto   la   possibilita'   di
 attribuire  al  pretore "altri delitti specificamente indicati" e che
 nella relazione al progetto preliminare del codice sono  enumerati  i
 criteri  che  sono  stati seguiti per attribuire al pretore i delitti
 puniti piu' gravemente di quattro anni, pare al giudicante, il  primo
 luogo,  che  seriamente  contestabile  e'  la motivazione addotta per
 devolvere al pretore la truffa aggravata dal comma secondo  dell'art.
 640,  cioe'  la  non incompatibilita' delle relative indagini "con la
 maggiore snellezza e  celerita'  del  procedimento  pretorile"  (come
 testualmente  afferma  la  relazione citata, che fa riferimento anche
 alla competenza per  il  reato-base,  il  che  in  se'  e'  ben  poco
 significativo,   data  la  rilevanza  data  dalla  legge-delega  alle
 aggravanti ad effetto speciale), posto che:
       A) la truffa in se', come reato-base,  non  puo'  affatto  (per
 comune  riconoscimento)  essere considerato reato di facile indagine,
 era ed e' di competenza del pretore esclusivamente per il trattamento
 sanzionatorio  previsto  e  quindi  a  fortiori  nemmeno  la   truffa
 aggravata  ai  danni  dello  Stato  o  le altre ipotesi del capoverso
 possono definirsi di celere e snella indagine, senza incorrere in una
 contraddizione manifesta;
       B)  non  e'  comprensibile  il  riferimento esclusivo alla fase
 delle   indagini,    quando    focale    doveva    essere,    invece,
 nell'individuazione    dell'organo    giurisdizionale,    semmai   la
 complessita' o meno dell'istruttoria dibattimentale e del giudizio;
       C) la truffa aggravata ai sensi del comma secondo dell'art. 640
 storicamente non e' mai stata  di  competenza  del  Pretore,  nessuna
 modifica  in  tal  senso  essendo  stata  accolta  neppure in sede di
 approvazione della legge n. 400/84;
       D) i piu' recenti indirizzi legislativi sono di attrarre  nella
 competenza del tribunale ratione materiae la gran massa dei reati che
 interessino  la  p.a., addirittura anche con pena edittale rientrante
 nella generale competenza del pretore (cfr. ad  es.  art.  323  c.p.,
 cosi' come sostituito dalla legge n. 86/90);
       E)   la   stessa  commissione  parlamentare,  all'epoca,  aveva
 espresso, in sede di parere sul progetto del  codice,  riserve  circa
 l'opportunita'   e   la   funzionalita'   di  questo  ampliamento  di
 competenza, sbrigativamente liquidate  dalla  relazione  al  progetto
 definitivo con la preminenza delle esigenze deflattive.
    Da  un  punto  di  vista  piu' generale, pare al giudicante che le
 discutibili scelte del legislatore delegato abbiano  potuto  avvenire
 anche  per  causa  di  una  legge  delega che sul punto e' di estrema
 vaghezza, nessun vero criterio direttivo essendo  stato  fissato  per
 individuare  i  reati  con  pena  edittale  oltre  i  quattro anni da
 attribuire al pretore, al di la'  di  quanto  gia'  risultasse  dalle
 scelte  legislative  in  essere  al  momento  dell'approvazione della
 delega.
    Concludendo, pare al giudicante che vada  sollevata  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della attribuzione al pretore del reato
 di truffa aggravata ai danni dello stato, e in  genere  della  truffa
 aggravata   ex   art.  640,  secondo  comma,  sotto  il  profilo  sia
 dell'indeterminatezza sul punto  dei  principi  e  criteri  direttivi
 della  legge  delega,  se interpretata - come ha fatto il legislatore
 delegato, che in pratica si  e'  comportato  come  se  avesse  "carta
 bianca"  -  in senso diverso dalla mera ricognizione della situazione
 legislativa gia' esistente (art. 76 della  Costituzione),  sia  della
 mancata  corretta  predeterminazione  del "giudice naturale" (art. 25
 della Costituzione), sia  dell'ovvia,  irragionevole,  disparita'  di
 trattamento   tra   i   cittadini   (art.   3,   primo  comma,  della
 Costituzione), con compressione tra l'altro  del  diritto  di  difesa
 (art.   24  della  Costituzione:  si  pensi  soltanto  alla  mancanza
 dell'udienza   preliminare),    sia    infine    dell'assoluta    non
 considerazione  delle  esigenze  di  efficienza e di "buon andamento"
 della giustizia, intesa come servizio (art. 97,  primo  comma,  della
 Costituzione),  essendo  stata  la  competenza  pretorile allargata a
 dismisura in modo del tutto eccessivo rispetto alle strutture e  alle
 capacita'  operative  oltre  che  in maniera incompatibile rispetto a
 quei requisiti di massima semplificazione pur stabiliti dalla  stessa
 legge delega.
    La   rilevanza  della  questione  cosi'  sollevata  e'  di  chiara
 evidenza,  ove  si  consideri  che  l'incompetenza  per  materia   e'
 rilevabile anche d'ufficio.