LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/4736 presentato il 24 maggio 1993 (avverso: s/rif su i. rimb. registro - tasse automobilistiche) da Castello Roberto residente a Trofarello in via Piave, 62, contro l'Intendenza di finanza di Torino; Letti gli atti; assente il rappresentante dell'Intendenza di finanza di Torino, presente personalmente il contribuente; Udito il relatore dott. Sergio Viara; RITENUTO IN FATTO Trattasi di ricorso presentato in data 24 maggio 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di Finanza relativamente ad un'istanza di rimborso relativa all'imposta straordinaria su "beni di lusso" pagata nel 1992 per L. 797.000. L'istanza di rimborso era stata presentata in data 16 febbraio 1993. Il ricorrente contesta l'incostituzionalita' della norma istitutiva del tributo in questione chiedendo il rimborso della somma versata, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalita' della normativa istitutiva della tassa in esame. Motivi della decisione Codesta commissione osserva che l'art. 8 del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384, cosi' come convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale ha istituito un'imposta straordinaria sul possesso di determinati beni c.d. "di lusso", presenta alcuni aspetti di dubbia costituzionalita'. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, lett. a-bis e 2- bis dell'art. 8 sopra citato, si rileva che la norma in argomento, al fine di stabilire l'assoggettabilita' o meno al tributo straordinario del motociclo posseduto (ossia al fine di attribuire a tale motociclo la qualifica di "bene di lusso" fa esclusivo riferimento alla potenza fiscale del motociclo, senza tenere in alcun conto il valore commerciale e le caratteristiche di utilizzo del mezzo stesso. Infatti, mentre da un lato e' difficilmente contestabile l'attribuzione della qualifica di "bene di lusso" a beni quali i natanti di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri o quali i velivoli e gli elicotteri privati (beni il cui possesso e' senza dubbio indice di una maggior capacita' contributiva rispetto alla media), dall'altro e' immediato osservare che beni quali i motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cv (ossia di cilindrata media o alta) fungono molto spesso da mezzo di trasporto per il loro possessore: in altre parole, si tratta di beni strumentali, piu' che di beni di lusso. Inoltre, il costo stesso di tali motocicli e' tale da rendere inadeguata la loro classificazione tra i beni di lusso, dal momento che l'acquisto di un motociclo del tipo in esame e' certamente alla portata di gran parte della popolazione adulta e che i principali acquirenti di tali beni sono soggetti giovani i quali, come e' noto, non rientrano certamente tra le categorie con maggior capacita' contributiva. Ne consegue che la definizione di "beni di lusso" attribuita ai motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cv appare viziata da arbitrarieta' e non idonea, pertanto, a rispettare il principio di cui all'art. 53, primo comma della Costituzione, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Infatti, come si e' gia' accennato, l'esclusivo riferimento ai cavalli fiscali del motociclo non puo' costituire indice attendibile di capacita' contributiva. Ancora, il criterio discriminante adottato dal citato art. 8, comma 1, lett. a-bis, non contenendo alcun riferimento al valore e alle caratteristiche di utilizzo del mezzo di trasporto, puo' dar luogo ad una disparita' di trattamento tra i contribuenti equiparando ai fini dell'applicazione dell'imposta, ad esempio, i possessori di motocicli di potenza superiore ai 6 cv ai possessori di imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 ed entro 15 metri. Analoga disparita' di trattamento deriva poi dalle modalita' di quantificazione dell'imposta, stabilite dal comma 2- bis del citato art. 8, modalita' che colpiscono in misura proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli. Alla luce di quanto sopra, la norma in esame non pare in grado di garantire il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nei confronti del quale, per contro, essa si pone in netto contrasto. Tutto cio' considerato, codesta Commissione emette la seguente: