LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/4736  presentato
 il  24  maggio  1993  (avverso:  s/rif  su  i. rimb. registro - tasse
 automobilistiche) da Castello Roberto residente a Trofarello  in  via
 Piave, 62, contro l'Intendenza di finanza di Torino;
    Letti  gli  atti;  assente  il  rappresentante  dell'Intendenza di
 finanza di Torino, presente personalmente il contribuente;
    Udito il relatore dott. Sergio Viara;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi di ricorso presentato in  data  24  maggio  1993  avverso
 silenzio-rifiuto   dell'Intendenza   di   Finanza   relativamente  ad
 un'istanza di rimborso relativa all'imposta straordinaria su "beni di
 lusso" pagata nel 1992 per L.  797.000.  L'istanza  di  rimborso  era
 stata presentata in data 16 febbraio 1993.
    Il   ricorrente   contesta   l'incostituzionalita'   della   norma
 istitutiva del tributo in questione chiedendo il rimborso della somma
 versata, previa rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  per
 la  declaratoria  di  incostituzionalita'  della normativa istitutiva
 della tassa in esame.
                        Motivi della decisione
    Codesta commissione osserva che l'art. 8 del  d.-l.  19  settembre
 1992  n.  384, cosi' come convertito nella legge 14 novembre 1992, n.
 438, il quale ha istituito un'imposta straordinaria sul  possesso  di
 determinati  beni  c.d. "di lusso", presenta alcuni aspetti di dubbia
 costituzionalita'.
    Con  particolare  riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1,
 lett. a-bis e 2- bis dell'art. 8 sopra citato, si rileva che la norma
 in argomento, al fine di  stabilire  l'assoggettabilita'  o  meno  al
 tributo  straordinario  del  motociclo  posseduto  (ossia  al fine di
 attribuire a tale motociclo  la  qualifica  di  "bene  di  lusso"  fa
 esclusivo  riferimento  alla  potenza  fiscale  del  motociclo, senza
 tenere in alcun conto il valore commerciale e le  caratteristiche  di
 utilizzo del mezzo stesso.
    Infatti,   mentre   da   un  lato  e'  difficilmente  contestabile
 l'attribuzione della qualifica di "bene di  lusso"  a  beni  quali  i
 natanti  di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri o quali i velivoli e
 gli elicotteri privati (beni il cui possesso e' senza  dubbio  indice
 di   una   maggior   capacita'  contributiva  rispetto  alla  media),
 dall'altro e' immediato osservare  che  beni  quali  i  motocicli  di
 potenza  fiscale  superiore a 6 cv (ossia di cilindrata media o alta)
 fungono molto spesso da mezzo di trasporto per il loro possessore: in
 altre parole, si tratta di beni strumentali,  piu'  che  di  beni  di
 lusso.
    Inoltre,  il  costo  stesso  di  tali motocicli e' tale da rendere
 inadeguata la loro classificazione tra i beni di lusso,  dal  momento
 che  l'acquisto  di un motociclo del tipo in esame e' certamente alla
 portata di gran parte della popolazione adulta  e  che  i  principali
 acquirenti  di tali beni sono soggetti giovani i quali, come e' noto,
 non rientrano certamente  tra  le  categorie  con  maggior  capacita'
 contributiva.
    Ne  consegue  che  la definizione di "beni di lusso" attribuita ai
 motocicli di potenza fiscale superiore  a  6  cv  appare  viziata  da
 arbitrarieta'  e  non  idonea, pertanto, a rispettare il principio di
 cui all'art. 53, primo comma della  Costituzione,  secondo  il  quale
 tutti  sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
 loro capacita' contributiva. Infatti,  come  si  e'  gia'  accennato,
 l'esclusivo  riferimento  ai  cavalli  fiscali del motociclo non puo'
 costituire indice attendibile di capacita' contributiva.
    Ancora, il criterio discriminante  adottato  dal  citato  art.  8,
 comma  1,  lett.  a-bis, non contenendo alcun riferimento al valore e
 alle caratteristiche di utilizzo del mezzo  di  trasporto,  puo'  dar
 luogo ad una disparita' di trattamento tra i contribuenti equiparando
 ai  fini  dell'applicazione dell'imposta, ad esempio, i possessori di
 motocicli di potenza superiore ai 6 cv ai possessori di  imbarcazioni
 da  diporto a motore di lunghezza oltre 12 ed entro 15 metri. Analoga
 disparita'   di   trattamento   deriva   poi   dalle   modalita'   di
 quantificazione  dell'imposta,  stabilite dal comma 2- bis del citato
 art. 8, modalita' che colpiscono in misura proporzionalmente maggiore
 i possessori di motocicli.
    Alla luce di quanto sopra, la norma in esame non pare in grado  di
 garantire  il  principio  di  eguaglianza  sancito  dall'art. 3 della
 Costituzione, nei confronti del quale, per contro, essa  si  pone  in
 netto contrasto.
    Tutto cio' considerato, codesta Commissione emette la seguente: