IL PRETORE
   Nel procedimento penale n. 3428/93 reg. dibattimento, nei confronti
 di Ciarallo Aurelio ed altri, imputati dei reati di  cui  agli  artt.
 1161  cod.  navigazione, 633 e 639- bis c.p., 1-sexies della legge n.
 431/1985, art. 20, lett. c) della legge 47/1985;
    Preso atto che l'imputato Ciarallo Aurelio ha dichiarato nel corso
 dell'udienza istruttoria  del  4  novembre  1994  di  nominare  quale
 proprio  difensore  l'avv.  Giuseppe Guarino, coimputato nel medesimo
 procedimento;
    Rilevata la eccezione proposta dal  p.m.  e  dai  difensori  delle
 parti  civili  Lega  Ambiente e Regione Toscana in relazione all'art.
 106  c.p.p.  stante  la  dedotta  inconciliabilita'  delle  posizioni
 difensive  degli  imputati Ciarallo Aurelio e Guarino Giuseppe, cosi'
 come emergerebbe dalle memorie depositate ex art. 129 del c.p.p.;
    Rilevato come l'art. 106 c.p.p. prevede  che  la  incompatibilita'
 tra le diverse posizioni di piu' imputati renda impossibile la difesa
 di  questi ad opera di uno stesso difensore con il conseguente potere
 da parte dell'autorita' giudiziaria di  rilevarla  e  di  fissare  un
 termine  per  la  rimozione  della  accertata incompatibilita', e con
 l'ulteriore obbligo di attivazione  ai  sensi  del  terzo  comma  del
 citato art. 106 in caso negativo;
    Ritenuto    che    debba   sollevarsi   d'ufficio   eccezione   di
 costituzionalita' del citato primo comma dell'art.  106  c.p.p  nella
 parte in cui non prevede che la difesa di un imputato non puo' essere
 assunta  da  un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di
 imputato in posizione incompatibile con quella dell'imputato  che  lo
 nomini;
    Si  ritiene  in  proposito  che  tale  ipotesi,  oltre ad apparire
 strumento idoneo ad aggirare, per l'avvocato  che  abbia  assunto  la
 veste  di  imputato,  il  divieto  di  difesa  personale,  appare  in
 contrasto con  i  principi  Costituzionali  regolanti  il  diritto  e
 l'effettivita' della difesa;
    Infatti nel caso che si sottopone alla Corte si possono realizzare
 le medesime conseguenze che la previsione dell'art. 106, primo comma,
 c.p.p.,  ha  voluto prevenire ed evitare, ovvero il danneggiamento di
 una o piu' difesa e la dichiarazione di nullita' da  cio'  derivante,
 nullita'  espressamente  inquadrata  dalla  Corte  di  cassazione tra
 quelle   insanabili   e   rilevabili   in  ogni  stato  e  grado  del
 procedimento.