IL PRETORE Nel procedimento penale n. 3428/93 reg. dibattimento, nei confronti di Ciarallo Aurelio ed altri, imputati dei reati di cui agli artt. 1161 cod. navigazione, 633 e 639- bis c.p., 1-sexies della legge n. 431/1985, art. 20, lett. c) della legge 47/1985; Preso atto che l'imputato Ciarallo Aurelio ha dichiarato nel corso dell'udienza istruttoria del 4 novembre 1994 di nominare quale proprio difensore l'avv. Giuseppe Guarino, coimputato nel medesimo procedimento; Rilevata la eccezione proposta dal p.m. e dai difensori delle parti civili Lega Ambiente e Regione Toscana in relazione all'art. 106 c.p.p. stante la dedotta inconciliabilita' delle posizioni difensive degli imputati Ciarallo Aurelio e Guarino Giuseppe, cosi' come emergerebbe dalle memorie depositate ex art. 129 del c.p.p.; Rilevato come l'art. 106 c.p.p. prevede che la incompatibilita' tra le diverse posizioni di piu' imputati renda impossibile la difesa di questi ad opera di uno stesso difensore con il conseguente potere da parte dell'autorita' giudiziaria di rilevarla e di fissare un termine per la rimozione della accertata incompatibilita', e con l'ulteriore obbligo di attivazione ai sensi del terzo comma del citato art. 106 in caso negativo; Ritenuto che debba sollevarsi d'ufficio eccezione di costituzionalita' del citato primo comma dell'art. 106 c.p.p nella parte in cui non prevede che la difesa di un imputato non puo' essere assunta da un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di imputato in posizione incompatibile con quella dell'imputato che lo nomini; Si ritiene in proposito che tale ipotesi, oltre ad apparire strumento idoneo ad aggirare, per l'avvocato che abbia assunto la veste di imputato, il divieto di difesa personale, appare in contrasto con i principi Costituzionali regolanti il diritto e l'effettivita' della difesa; Infatti nel caso che si sottopone alla Corte si possono realizzare le medesime conseguenze che la previsione dell'art. 106, primo comma, c.p.p., ha voluto prevenire ed evitare, ovvero il danneggiamento di una o piu' difesa e la dichiarazione di nullita' da cio' derivante, nullita' espressamente inquadrata dalla Corte di cassazione tra quelle insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.