Ricorso proposto dalla regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in
 persona  del  presidente  della  giunta regionale dott.ssa Alessandra
 Guerra, rappresentata e difesa - come da procura in calce e  delibera
 della  giunta  regionale  25  gennaio  1995 n. 315 - dall'avv. Renato
 Fusco, avvocato della regione, e dal prof. avv. Sergio Pannunzio  del
 Foro  di  Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
 in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente; contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri  in  persona del Presidente del Consiglio in
 carica, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura generale dello
 Stato,   resistente,   per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  22  trentasettesimo  comma  e dell'art. 25
 della  legge  23  dicembre  1994  n.  724,  concernente  "Misure   di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  (pubblicata su Gazzetta
 Ufficiale 30 dicembre 1994 n. 174), in quanto violativi dell'art.  4,
 n.  1  dello  statuto di autononia della regione, approvato con legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
    1. - Con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1  veniva
 approvato  lo  statuto  di  autonomia  della regione autonoma Friuli-
 Venezia Giulia.
    L'art. 4, n. 1, di  detta  legge  costituzionale  attribuiva  alla
 competenza    legislativa    primaria   ed   esclusiva   la   materia
 dell'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  regione
 e lo statuto giuridico ed economico del personale ad essi addetto".
    2.  -  Com'e'  noto,  con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421, il Governo della Repubblica veniva delegato  ad  emanare  uno  o
 piu'    decreti    legislativi   "diretti   al   contenimento,   alla
 razionalizzazione ed al controllo della  spesa  per  il  settore  del
 pubblico   impiego   al   miglioramento   dell'efficienza   e   della
 produttivita',  nonche'  alla sua riorganizzazione"; nel rispetto dei
 principi e criteri direttivi elencati nello stesso articolo.
    Il secondo comma di detto art. 2 espressamente prevedeva  che  "le
 disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi, in esso
 previsti,  costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117
 della Costituzione;  soprattutto  -  per  quel  che  interessa  nella
 presente  impugnativa  - che i principi desumibili dalle disposizioni
 del presente articolo  costituiscono,  altresi',  per  le  regioni  a
 statuto  speciale  e  per  le provincie autonome di Trento e Bolzano,
 norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
    In attuazione dell'attribuita delega, il governo  emanava  poi  il
 decreto-legge  3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione
 della organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione
 della  disciplina  in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2
 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
    Dall'emanato d.-lgs. n. 29/1993 assumono rilievo particolare:
      l'art. 1, primo comma, laddove si stabiliva che le  disposizioni
 dello stesso decreto legislativo "disciplinano l'organizzazione degli
 uffici  e  i  rapporti  di  lavoro e di impiego alle dipendenze delle
 amministrazioni pubbliche";
      l'art.  2,  secondo  comma,  nel  quale  si   individuavano   le
 "amministrazioni    pubbliche"   destinatarie   delle   disposizioni,
 includendovi espressamente le regioni;
      l'art. 2, terzo comma, con cui si ribadiva quanto  gia'  sancito
 dall'art.   2,   secondo  comma,  della  legge  delega  n.  421/1992,
 puntualizzandosiche   le   disposizioni    del    presente    decreto
 costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art. 117 della
 Costituzione"; e che "i principi desumibili dall'art. 2  della  legge
 23  ottobre  1992  n.  421  costituiscono, altresi', per le regioni a
 statuto speciale e per le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano,
 norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
    Per completezza di illustrazione si evidenzia che, ad integrazione
 correttiva  del  d.-l.  n. 29/1993 (giusta la previsione dell'art. 2,
 quinto comma, della legge n. 421/1992), veniva poi emanato  il  d.-l.
 10  novembre 1993 n. 479 concernente appunto "Disposizioni correttive
 del  d.-l.  3  febbraio  1993,  n.  29,   recante   razionalizzazione
 dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
 disciplina in materia di pubblico impiego".
    Del  tutto  incongruamente,  rispetto alla tutela delle competenze
 esclusive in materia attribuite alle regioni e province ad  autonomia
 differenziata,  l'art.  3,  terzo comma, di detto decreto legislativo
 (sostitutivo dell'art.  13  del  d.-lgs.  n.  29/1993  medesimo)  con
 riferimento   alla   nuova   disciplina  del  personale  dirigenziale
 stabiliva che le "regioni a statuto speciale e le province di  Trento
 e  Bolzano  provvedevano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi
 del presente capo".
    Impugnata detta ultima disposizione anche  dalla  regione  Friuli-
 Venezia  Giulia,  con  sentenza 7 novembre 1994 n. 383 codesta ecc.ma
 Corte accoglieva il ricorso proposto  e  dichiarava  l'illegittimita'
 costituzionale  di detto art. 3, terzo comma del d.-lgs. n. 470/1993:
 evidenziando nella chiara  motivazione  come  non  potesse  risultare
 degradata  la  competenza  primaria  in  materia  di  personale delle
 regioni e province  speciali  a  quella  secondaria  attribuite  alle
 regioni ordinarie.
    3.  -  Nel  quadro  normativo  cosi'  sinteticamente riassunto, si
 inserisce  ora  la  legge  23  dicembre  1994,  n.  724   (legge   di
 accompagnamento  alla  legge  finanziaria  statale  per  l'anno 1995)
 contenente "Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica";  la
 quale al capo III reca "Disposizioni in materia di pubblico impiego".
    Ed inserito in detto capo figurano:
      l'art.  22,  trentasettesimo  comma,  il  quale  prevede che "le
 disposizioni  riguardanti  la  gestione  del   rapporto   di   lavoro
 costituiscono  norme  di  indirizzo  per  le  regioni  che provvedono
 nell'ambito della loro autonomia e capacita' di spesa". Aggiungendosi
 di seguito nello stesso comma che "Le regioni si  avvalgono  altresi'
 della disciplina sulle assunzioni previste per gli enti locali non in
 dissesto";
      l'art.   25,  che  stabilisce  al  primo  comma  un  divieto  di
 conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione e studio " ..
 al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, secondo  comma,
 del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  .."  cessato
 volontariamente dal servizio; al secondo comma l'ammissibilita' della
 prosecuzione degli  incarichi  stessi  all'entrata  in  vigore  della
 legge; al terzo comma l'obbligo di comunicazione della sussistenza di
 tali  incarichi entro sessanta giorni alla Presidenza del Consiglio -
 Dipartimento della funzione pubblica.
    Anche con riferimento a tali disposizioni legislative  oggetto  di
 impugnazione,  si  evidenzia  -  per  opportuna informazione - che la
 regione Friuli-Venezia Giulia ha gia'  impugnato  dinanzi  a  codesta
 ecc.ma Corte con precedente ricorso dd. 25 gennaio 1994 ( sub r.g. n.
 5/1994)    la    del   tutto   simile   disposizione   dell'art.   3,
 sessantaseiesimo  comma  della  legge  24  dicembre  1993,   n.   537
 (concernente  "Interventi  correttivi di finanza pubblica", normativa
 accompagnatoria della legge finanziaria  statale  per  l'anno  1994),
 perche'  analogamente  prevedevasi che le "disposizioni in materia di
 lavoro dipendente od autonomo costituiscono norme di indirizzo per le
 regioni che provvedono in materia nell'ambito della loro autonomia  e
 nei limiti della propria capacita' di spesa".
    4. - Se ed in quanto si ritengano applicabili alla regione Friuli-
 Venezia  Giulia i suindicati art. 22, trentasettesimo comma e art. 25
 della legge n. 724/1994, dette disposizioni debbono ritenersi  lesive
 della sfera di competenza primaria ad essa attribuite dall'art. 4, n.
 1,  della legge costituzionale n. 1/1963 approvativa dello statuto di
 autonomia.
    Si ripropone in  sostanza  dinanzi  a  codesta  suprema  Corte  la
 dibattuta  questione  della  corretta  interpretazione dell'ambito di
 applicazione dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 29/1993, che  fa
 indistintamente  riferimento  alle "regioni"; ritenendosi da parte di
 questa regione ricorrente che non si possa con  detta  norma  (e  con
 riferimento alla dizione legislativa in essa riportata) ricomprendere
 nel  novero  delle  "Amministrazioni pubbliche" anche le regioni e le
 province ad autonomia differenziata.
    Considerato che nell'intero capo III della legge n. 724/1994  sono
 utilizzate  indistintamente  generiche  formulazioni  (tutte comunque
 riferentesi a "pubbliche amministrazioni", risulta decisivo conoscere
 se la definizione relativa nel gia' piu'  volte  richiamato  art.  1,
 secondo  comma  del  d.lgs.  n.  29/1993  assuma rilievo di carattere
 generale   riferito   a   tutte   le   "amministrazioni    pubbliche"
 (indipendentemente  dal  contesto in cui e' inserito), comprendente o
 meno le medesime regioni speciali.
    Parte  ricorrente  intende  riaffermare  la  esclusione  da  detta
 dizione  normativa  delle regioni ad autonomia speciale, dovendo essa
 risultare evidente sia per il  carattere  letterale  del  riferimento
 alle  sole  "regioni";  sia  perche' risulterebbe ingiustificato e di
 inconsistente  significato  il  richiamo  alla   salvaguardia   delle
 competenze  delle  regioni e province contenuto nei (gia' richiamati)
 art. 2, secondo comma, della legge delega  n.  421/1992  ed  art.  2,
 terzo comma, del decreto delegato n. 29/1993.
    Per  concludere  sul  punto  si ribadisce che, qualora si vogliano
 ritenere applicabili anche alla ricorrente  regione  l'applicabilita'
 dell'art.  22,  trentasettesimo  comma, e dell'art. 25 della legge n.
 724/1994, le  disposizioni  legislative  medesime  dovrebbero  essere
 giudicate   costituzionalmente  illegittime  perche'  invasive  della
 competenza primaria in materia  di  personale  dipendente  attribuita
 alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  dall'art.  4  n. 1 della legge
 Costituzionale n. 1/1963.
    5. - E neppure potrebbero invocarsi - per l'applicazione delle ore
 emanate disposizioni anche alla stessa regione ricorrente - l'art.  2
 secondo  comma,  della  legge n. 421/1992 e l'art. 2, terzo comma del
 d.lgs. n. 29/1993, sostenendosi che i principi desumibili dalle rela-
 tive normative vanno applicate anche alle regioni speciali in  quanto
 costituenti  "norme  fondamentali  di riforme economico-sociali della
 Repubblica".
    A tal proposito va tenuto nel massimo conto la costante e pacifica
 giurisprudenza  di  codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale   sulla
 identificazione  delle  norme  aventi  tale  qualificazione,  nonche'
 sull'inesistenza comunque per le stesse regioni speciali dell'obbligo
 di rispetto o di adeguamento anche alle norme di dettaglio  contenute
 in normativa statale di riforma economico sociale.
    E  conseguentemente  giammai  potra'  ritenersi  che costituiscono
 principi riformatori inderogabili -  e  condizionanti  l'esplicazione
 delle competenze legislative primarie regionali - le disposizioni del
 capo  III della legge n. 724/1994 sull'orario di servizio lavorativo,
 sulla possibilita' di assunzione riferita  solo  alla  condizione  di
 mancanza  di  squilibrio  finanziario,  sull'onere  di procedere alla
 razionalizzazione  delle   procedure,   sulla   regolamentazione   di
 indennita'  varie di servizio, sull'affidamento di incarichi esterni,
 ecc., che dovrebbero costituire  non  meglio  qualificate  "norme  di
 indirizzo"  sia  perche'  quelle  richiamate  risultano tutte materie
 affidate al potere di autoorganizzazione nonche'  di  disciplina  del
 personale  dipendente regionale, attribuite alla esclusiva competenza
 legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia dal piu' volte citato
 art. 4, n. 1 della legge  costituzionale  n.    1/1963;  sia  perche'
 all'evidenza  quelle  stesse  norme  non  costituiscono  principi  di
 riforma  economico-sociale,  ma  solo   disparate   disposizioni   di
 dettaglio      tendenti     specificatamente     al     miglioramento
 dell'operativita' dell'apparato burocratico statale.
    E' appena il caso di evidenziare infine come  la  regione  Friuli-
 Venezia  Giulia,  in  virtu'  dell'attribuita  competenza legislativa
 esclusiva ha  integralmente  e  positivamente  disciplinato  in  modo
 autonomo  e differenziato tutte le materie sopra indicate: sia con la
 legge regionale 31 agosto 1981, n.  53  e  (successive  modifiche  ed
 integrazioni, riguardante lo "Stato giuridico e trattamento economico
 del  personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", sia con
 la legge regionale 1› marzo 1988, n. 7  (e  successive  modifiche  ed
 integrazioni,   concernente   l'"Ordinamento  ed  organizzazione  del
 consiglio  regionale  dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti
 regionali"),  sia  con  la  legge  regionale  28  agosto  1992, n. 29
 (contenente "Norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto  di  accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione
 regionale, degli  enti  regionali  e  degli  enti  strumentali  della
 regione").