Ricorso proposto dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale dott.ssa Alessandra Guerra, rappresentata e difesa - come da procura in calce e delibera della giunta regionale 25 gennaio 1995 n. 315 - dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, e dal prof. avv. Sergio Pannunzio del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura generale dello Stato, resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22 trentasettesimo comma e dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994 n. 174), in quanto violativi dell'art. 4, n. 1 dello statuto di autononia della regione, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. 1. - Con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 veniva approvato lo statuto di autonomia della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia. L'art. 4, n. 1, di detta legge costituzionale attribuiva alla competenza legislativa primaria ed esclusiva la materia dell'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e lo statuto giuridico ed economico del personale ad essi addetto". 2. - Com'e' noto, con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi "diretti al contenimento, alla razionalizzazione ed al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione"; nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati nello stesso articolo. Il secondo comma di detto art. 2 espressamente prevedeva che "le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi, in esso previsti, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; soprattutto - per quel che interessa nella presente impugnativa - che i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". In attuazione dell'attribuita delega, il governo emanava poi il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Dall'emanato d.-lgs. n. 29/1993 assumono rilievo particolare: l'art. 1, primo comma, laddove si stabiliva che le disposizioni dello stesso decreto legislativo "disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; l'art. 2, secondo comma, nel quale si individuavano le "amministrazioni pubbliche" destinatarie delle disposizioni, includendovi espressamente le regioni; l'art. 2, terzo comma, con cui si ribadiva quanto gia' sancito dall'art. 2, secondo comma, della legge delega n. 421/1992, puntualizzandosiche le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione"; e che "i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". Per completezza di illustrazione si evidenzia che, ad integrazione correttiva del d.-l. n. 29/1993 (giusta la previsione dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 421/1992), veniva poi emanato il d.-l. 10 novembre 1993 n. 479 concernente appunto "Disposizioni correttive del d.-l. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". Del tutto incongruamente, rispetto alla tutela delle competenze esclusive in materia attribuite alle regioni e province ad autonomia differenziata, l'art. 3, terzo comma, di detto decreto legislativo (sostitutivo dell'art. 13 del d.-lgs. n. 29/1993 medesimo) con riferimento alla nuova disciplina del personale dirigenziale stabiliva che le "regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano provvedevano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo". Impugnata detta ultima disposizione anche dalla regione Friuli- Venezia Giulia, con sentenza 7 novembre 1994 n. 383 codesta ecc.ma Corte accoglieva il ricorso proposto e dichiarava l'illegittimita' costituzionale di detto art. 3, terzo comma del d.-lgs. n. 470/1993: evidenziando nella chiara motivazione come non potesse risultare degradata la competenza primaria in materia di personale delle regioni e province speciali a quella secondaria attribuite alle regioni ordinarie. 3. - Nel quadro normativo cosi' sinteticamente riassunto, si inserisce ora la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge di accompagnamento alla legge finanziaria statale per l'anno 1995) contenente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; la quale al capo III reca "Disposizioni in materia di pubblico impiego". Ed inserito in detto capo figurano: l'art. 22, trentasettesimo comma, il quale prevede che "le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della loro autonomia e capacita' di spesa". Aggiungendosi di seguito nello stesso comma che "Le regioni si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni previste per gli enti locali non in dissesto"; l'art. 25, che stabilisce al primo comma un divieto di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione e studio " .. al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .." cessato volontariamente dal servizio; al secondo comma l'ammissibilita' della prosecuzione degli incarichi stessi all'entrata in vigore della legge; al terzo comma l'obbligo di comunicazione della sussistenza di tali incarichi entro sessanta giorni alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Anche con riferimento a tali disposizioni legislative oggetto di impugnazione, si evidenzia - per opportuna informazione - che la regione Friuli-Venezia Giulia ha gia' impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte con precedente ricorso dd. 25 gennaio 1994 ( sub r.g. n. 5/1994) la del tutto simile disposizione dell'art. 3, sessantaseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", normativa accompagnatoria della legge finanziaria statale per l'anno 1994), perche' analogamente prevedevasi che le "disposizioni in materia di lavoro dipendente od autonomo costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono in materia nell'ambito della loro autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa". 4. - Se ed in quanto si ritengano applicabili alla regione Friuli- Venezia Giulia i suindicati art. 22, trentasettesimo comma e art. 25 della legge n. 724/1994, dette disposizioni debbono ritenersi lesive della sfera di competenza primaria ad essa attribuite dall'art. 4, n. 1, della legge costituzionale n. 1/1963 approvativa dello statuto di autonomia. Si ripropone in sostanza dinanzi a codesta suprema Corte la dibattuta questione della corretta interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 29/1993, che fa indistintamente riferimento alle "regioni"; ritenendosi da parte di questa regione ricorrente che non si possa con detta norma (e con riferimento alla dizione legislativa in essa riportata) ricomprendere nel novero delle "Amministrazioni pubbliche" anche le regioni e le province ad autonomia differenziata. Considerato che nell'intero capo III della legge n. 724/1994 sono utilizzate indistintamente generiche formulazioni (tutte comunque riferentesi a "pubbliche amministrazioni", risulta decisivo conoscere se la definizione relativa nel gia' piu' volte richiamato art. 1, secondo comma del d.lgs. n. 29/1993 assuma rilievo di carattere generale riferito a tutte le "amministrazioni pubbliche" (indipendentemente dal contesto in cui e' inserito), comprendente o meno le medesime regioni speciali. Parte ricorrente intende riaffermare la esclusione da detta dizione normativa delle regioni ad autonomia speciale, dovendo essa risultare evidente sia per il carattere letterale del riferimento alle sole "regioni"; sia perche' risulterebbe ingiustificato e di inconsistente significato il richiamo alla salvaguardia delle competenze delle regioni e province contenuto nei (gia' richiamati) art. 2, secondo comma, della legge delega n. 421/1992 ed art. 2, terzo comma, del decreto delegato n. 29/1993. Per concludere sul punto si ribadisce che, qualora si vogliano ritenere applicabili anche alla ricorrente regione l'applicabilita' dell'art. 22, trentasettesimo comma, e dell'art. 25 della legge n. 724/1994, le disposizioni legislative medesime dovrebbero essere giudicate costituzionalmente illegittime perche' invasive della competenza primaria in materia di personale dipendente attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4 n. 1 della legge Costituzionale n. 1/1963. 5. - E neppure potrebbero invocarsi - per l'applicazione delle ore emanate disposizioni anche alla stessa regione ricorrente - l'art. 2 secondo comma, della legge n. 421/1992 e l'art. 2, terzo comma del d.lgs. n. 29/1993, sostenendosi che i principi desumibili dalle rela- tive normative vanno applicate anche alle regioni speciali in quanto costituenti "norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica". A tal proposito va tenuto nel massimo conto la costante e pacifica giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale sulla identificazione delle norme aventi tale qualificazione, nonche' sull'inesistenza comunque per le stesse regioni speciali dell'obbligo di rispetto o di adeguamento anche alle norme di dettaglio contenute in normativa statale di riforma economico sociale. E conseguentemente giammai potra' ritenersi che costituiscono principi riformatori inderogabili - e condizionanti l'esplicazione delle competenze legislative primarie regionali - le disposizioni del capo III della legge n. 724/1994 sull'orario di servizio lavorativo, sulla possibilita' di assunzione riferita solo alla condizione di mancanza di squilibrio finanziario, sull'onere di procedere alla razionalizzazione delle procedure, sulla regolamentazione di indennita' varie di servizio, sull'affidamento di incarichi esterni, ecc., che dovrebbero costituire non meglio qualificate "norme di indirizzo" sia perche' quelle richiamate risultano tutte materie affidate al potere di autoorganizzazione nonche' di disciplina del personale dipendente regionale, attribuite alla esclusiva competenza legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia dal piu' volte citato art. 4, n. 1 della legge costituzionale n. 1/1963; sia perche' all'evidenza quelle stesse norme non costituiscono principi di riforma economico-sociale, ma solo disparate disposizioni di dettaglio tendenti specificatamente al miglioramento dell'operativita' dell'apparato burocratico statale. E' appena il caso di evidenziare infine come la regione Friuli- Venezia Giulia, in virtu' dell'attribuita competenza legislativa esclusiva ha integralmente e positivamente disciplinato in modo autonomo e differenziato tutte le materie sopra indicate: sia con la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e (successive modifiche ed integrazioni, riguardante lo "Stato giuridico e trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", sia con la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'"Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali"), sia con la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 (contenente "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti strumentali della regione").