IL PRETORE Esaminati gli atti del procedimento penale n. 434/1994 r.g. a carico di Papa Giuseppe, imputato del delitto di cui all'art. 343, primo comma, c.p.; Sentite le parti nella discussione orale all'esito del dibattimento; O S S E R V A L'istruttoria dibattimentale espletata consente di pervenire alla affermazione di responsabilita' dell'imputato, atteso che dalla stessa e' stata confermata la pronunzia da parte sua della frase indicata nel capo di imputazione, avente inequivoca valenza oltraggiosa, esaltata dal tono alterato con cui la frase stessa e' stata pronunziata, e che non sembra possibile dubitare del dolo generico richiesto per l'integrazione del delitto. Deve quindi essere pronunziata la sua condanna, ma nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante che il fatto appaia caratterizzato da particolarissima levita', non puo' essere irrogata pena inferiore a quella di mesi otto di reclusione derivante dall'applicazione del minimo edittale e della misura massima della diminuzione derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche. L'evidente oggettiva sproporzione di tale misura della pena rispetto alla effettiva gravita' del fatto induce alla necessaria verifica della costituzionalita', in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della disposizione incriminatrice nella parte in cui determina tale inaccettabile conseguenza prevede- ndo come minimo edittale la pena della reclusione di un anno. A tal proposito sembra a questo pretore che anche alla fattispecie di oltraggio a magistrato in udienza sanzionata dall'art. 343 c.p. possano estendersi i rilievi contenuti nella decisione della Corte costituzionale n. 341 del 19-25 luglio 1994 in ordine all'art. 341 c.p., in tema di necessaria proporzione tra pena comminata, anche in astratto, e disvalore del fatto ed in tema di necessita' che le scelte discrezionali del legislatore nella determinazione della pena rispettino il canone di ragionevolezza e proporzionalita', con riferimento anche a profili di diritto comparato, al mutato assetto del rapporto tra amministrazione e societa', al riscontrato disagio da parte dei giudici e della societa' nella applicazione della disposizione in questione, ed in particolare misura al raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 del codice penale. Pur trattandosi di fattispecie diverse infatti entrambe sono qualificate dal legislatore nelle rispettive rubriche come oltraggio, e per unanime riconoscimento gli articoli 341 e 343 c.p. sono apprestati a tutela dello stesso bene giuridico, individuato nel prestigio della pubblica amministrazione, come e' dimostrato anche dalla parificazione delle due ipotesi rispetto alla applicazione della scriminante speciale di cui all'art. 4 del d.l.g.l.t. 14 settembre 1944, n. 288. Anzi con riferimento alla fattispecie dell'art. 343 c.p. i profili di censura appaiono esaltati dal rilievo della misura del minimo edittale, corrispondente al doppio di quello previsto dall'art. 341 c.p. prima della dichiarazione di illegittimita' costituzionale. Ne' sembra rilevare, sul piano dei principi gia' affermati dalla Corte costituzionale, la considerazione dei caratteri speciali presenti nella fattispecie di cui all'art. 343 c.p. A tacer del fatto che anche la funzione amministrativa dello Stato e' oggetto di specifica considerazione della Costituzione in molteplici disposizioni, dall'art. 343 c.p. non viene tutelato infatti l'esercizio della funzione giurisdizionale nei suoi profili di stretta rilevanza costituzionale, che trovano riconoscimento invece da parte del legislatore in altre e diverse disposizioni (v. ad esempio l'art. 290 c.p.). Inoltre gli elementi specializzanti presenti nella norma in questione e che appaiono idonei a giustificare un trattamento di maggior rigore, in riferimento a tale esigenza trovano adeguato riconoscimento nella determinazione del massimo edittale, anche esso notevolmente superiore rispetto a quello previsto, anche per le ipotesi aggravate, dall'art. 341 c.p. La questione che in tal modo si prospetta e' evidentemente rilevante ai fini della decisione atteso che dalla sua soluzione dipende la concreta determinazione della pena da applicare all'imputato.