LA CORTE DEI CONTI Nell'adunanza del 26 ottobre 1994, ha pronunciato la seguente ordinanza: F A T T O Con decreto n. 3146 del 20 dicembre 1993 l'assessore regionale all'agricoltura e foreste ha approvato la convenzione, stipulata il 18 dicembre 1993, con l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia relativa alla realizzazione di un Centro genetico per la valorizzazione della razza bovina comisana e per la conservazione del germoplasma delle razze bovine autoctone Modicana e Cinisara, in via di estinzione. Con foglio di osservazioni n. 188 del 22 marzo 1994 l'ufficio di controllo restituiva il provvedimento, avendo rilevato, tra l'altro, la mancata acquisizione del parere del Consiglio di giustizia amministrativa. In data 2 agosto 1994 l'amministrazione produceva le proprie controdeduzioni e, riguardo al suddetto punto controverso, faceva presente che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 36/1976, l'assessore all'agricoltura e' autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, anche con l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. In base all'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, alle suddette convenzioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 24/1975, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1972, modificata con la legge regionale n. 21/1973, che esclude l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche, allorche' l'importo a base di appalto sia inferiore ad un miliardo di lire. Il suddetto limite di importo e' stato elevato a sei miliardi dall'art. 14 della legge n. 21/1985. Dal combinato disposto delle suddette norme l'amministrazione ha tratto il convincimento che non fosse necessario acquisire il parere del C.G.A. sul progetto di convenzione in questione comportante una spesa di L. 2.979.000.000. Il consigliere delegato al controllo sugli atti dell'assessorato all'agricoltura, non ritenendo superato il contrasto con l'amministrazione, con relazione n. 498 del 14 ottobre 1994, ha trasmesso gli atti al presidente della sezione di controllo perche' la questione fosse deferita alla sezione stessa. Nell'odierna adunanza i rappresentanti dell'amministrazione hanno ribadito la suesposta tesi relativa alla mancanza dell'obbligo di acquisizione del parere del C.G.A., nonche' le deduzioni gia' formu- late per iscritto in ordine alle osservazioni dell'ufficio attinenti al merito del provvedimento. La sezione, in via pregiudiziale, constata il superamento del termine posto dall'art. 3, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per l'esercizio da parte della Corte dei conti del controllo preventivo di legittimita'. Infatti, tenuto conto della sospensione di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il termine ultimo per la pronunzia della sezione non avrebbe potuto protrarsi oltre il 15 ottobre 1994, per cui il deferimento fissato per l'odierna adunanza e' tardivo ed il provvedimento in questione risulta aver conseguito il requisito dell'efficacia. La consumazione del potere di controllo preventivo non preclude pero' la possibilita' da parte della Corte dei conti di verificare la legittimita' del provvedimento, in quanto l'art. 3, quarto comma, della legge n. 20 le ha conferito un generalizzato potere di controllo successivo sulla gestione e la facolta' di pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti. Il programma di controllo sulla gestione viene definito annualmente, ma, ai sensi del dodicesimo comma del succitato art. 3, esso puo' essere integrato nel corso dell'esercizio in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche. Aderendo alla proposta formulata nell'odierna adunanza dal competente consigliere delegato, la sezione ritiene nella fattispecie sussistenti i requisiti previsti nel succitato dodicesimo comma e, pertanto, decide di integrare il programma a suo tempo deliberato, sottoponendo a controllo successivo la gestione relativa ai rapporti convenzionali tra l'assessorato regionale all'agricoltura e l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. In tale ambito decide di pronunciarsi sulla legittimita' del decreto in questione, che approva una convenzione di durata biennale, ma che, per le finalita' prefissesi (la realizzazione di un centro genetico) impegnera' ragionevolmente le finanze regionali per un tempo indeterminato e indeterminabile. D I R I T T O In via preliminare, la sezione ritiene di dover verificare la legittimita' dell'iter procedimentale seguito. Nella fattispecie, trattandosi di una convenzione stipulata a seguito di trattativa privata e comportante una spesa di L. 2.979.000.000, superiore quindi al limite di 18 milioni fissato dall'art. 6 del regio decreto n. 2440/1923, il relativo progetto, in bse alle norme generali, avrebbe dovuto essere sottoposto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Come esposto in premessa, l'amministrazione ha, invece, applicato l'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, con cui e' stato esteso a tale tipo di convenzioni l'esonero dall'obbligo di acquisizione del parere, gia' stabilito in materia di progetti di contratto di appalto di opere pubbliche di importo inferiore ad un miliardo (art. 2, secondo comma, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21), limite questo successivamente elevato a sei miliardi (art. 14 della legge n. 21/1985). Codesta Corte ha gia' avuto modo di pronunciarsi sulla legittimita' di norme regionali modificative della competenza del Consiglio di giustizia amministrativa e con sentenza n. 991 del 12-27 ottobre 1988 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge regionale n. 1/1980 nella parte in cui prevedeva che le convenzioni stipulate dall'assessore regionale alla cooperazione con il C.N.R., l'ESPI, gli Istituti universitari e i centri specializzati, al fine di predisporre e attuare programmi di ricerca in materia di pesca, dovessero essere assistite da un parere preventivo della competente commissione dell'A.R.S., prescindendo dal parere del C.G.A. E' stato, infatti, affermato che, ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto (d.lgs. n. 654 del 1948), tutti gli atti per i quali le leggi vigenti richiedano il parere del Consiglio di Stato sono sottoposti, quando siano adottati dall'amministrazione pubblica della Regione siciliana, al parere del C.G.A. L'espressione "leggi vigenti" deve essere letta come riferentesi alle sole leggi statali (che prescrivono il parere sui progetti di contratto i cui importi superino un determinato ammontare), e di conseguenza il legislatore regionale puo' stabilire ulteriori ipotesi di richiesta del parere rispetto a quelle previste dalle leggi statali in relazione al Consiglio di Stato, ma non puo' assolutamente escludere ipotesi per le quali le leggi statali obbligano a richiedere quel parere. I principi affermati nella suddetta sentenza sono indubbiamente violati dall'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, che, in virtu' dell'illogico ed immotivato rinvio ad una legge emanata in materia di opere pubbliche, verrebbe ad eliminare l'obbligo della richiesta del parere del C.G.A. per le convenzioni comportanti una spesa inferiore a sei miliardi. Nell'ipotesi in questione, il legislatore regionale ha inteso surrettiziamente raggiungere la stessa finalita' chiaramente perseguita con la succitata legge sulla pesca: la fissazione, per le convenzioni aventi ad oggetto programmi di ricerca, dello stesso limite stabilito per i progetti di opere pubbliche, mira, in sostanza, a sottrarre le stesse al prescritto parere del massimo organo consultivo ed appare priva di qualsiasi giustificazione logica e giuridica; tenuto conto che gli importi previsti dalle leggi sui lavori pubblici (prima un miliardo e successivamente sei miliardi) individuano opere pubbliche di modesta entita' e che in ogni caso i relativi progetti di qualunque importo, a differenza delle convenzioni in questione, debbono sempre essere sottoposti al parere di un organo consultivo, anche se diverso dal C.G.A. Appare quindi non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 10 della legge regionale n. 10/1975, in relazione al disposto dell'art. 23 dello Statuto siciliano e dell'art. 4, secondo comma del d.lgs. n. 654/1948. La questione e', altresi', rilevante, in quanto la sua risoluzione condiziona l'esame ed il giudizio da esprimersi da questa sezione. L'eventuale accoglimento dell'istanza viziera' il procedimento di formazione dell'atto e, sotto tale profilo, comportera' la sua dichiarazione di non conformita' a legge da parte di questa sezione, che restera' quindi esonerata dalla pronuncia sulla legittimita' delle clausole convenzionali controverse, non supportate dal parere del C.G.A. relativamente alla regolarita' ed alla convenienza amministrativa. Riguardo all'ammissibilita' della presente istanza, non puo' non tenersi conto dell'attualita' dell'esigenza manifestata da codesta Corte nella sentenza n. 226 del 12 novembre 1976 che per tutte le leggi debba rendersi possibile il sindacato di costituzionalita'. In proposito l'odierna vicenza e' emblematica. A differenza dell'art. 13 della legge regionale n. 1/1980, annullato da codesta Corte, l'art. 10 della legge regionale n. 70/1975 non e' stato a suo tempo impugnato dal commissario dello Stato. Nella sentenza n. 991 del 12-27 ottobre 1988 codesta Corte non ha dichiarato l'illegittimita' delle "altre" norme con contenuto coincidente con quello della norma annullata. Il legislatore regionale non ha proceduto ad una revisione delle disposizioni contrarie ai principi ispiratori della citata sentenza. La conseguenza e' che da quasi trenta anni l'art. 10 della legge n. 70 e' operante e, al pari di altre norme che incidono sulle funzioni sia del Consiglio di Stato che della Corte dei conti, rimarra' ancora tale, ove venga negata alla sezione di controllo la legittimazione a chiederne la verifica di costituzionalita', atteso che, per la natura dei destinatari della norma difficilmente la questione potra' essere sollevata in una sede diversa dalla presente.