ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 275, commi 3-
 bis e 3-ter, del  codice  di  procedura  penale  e  dell'art.  2  del
 decreto-legge  14  luglio  1994,  n.  440  (Modifiche  al  codice  di
 procedura penale in tema  di  semplificazione  dei  procedimenti,  di
 misure  cautelari  e  di  diritto  di difesa), promossi con ordinanze
 emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il  18  luglio  1994  dal
 Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  per i
 minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore  di  Asti  e  il  15
 luglio  1994  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
 Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente  a  carico
 di  Caputo  Gaetano,  Berlingerio  Bruno, Milenkovic Rosida ed altri,
 Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte  ai  nn.  629,
 630,  631,  650  e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  43,  45,  49,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  per  i  minorenni  di Bari con due ordinanze del 16 luglio
 1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti  con
 ordinanza  del  18  luglio  1994,  hanno  sollevato,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questione  di  legittimita'  dell'art.
 275,  commi  3-  bis  e  3-ter,  del codice di procedura penale, come
 introdotti dall'art. 2 del  decreto-legge  14  luglio  1994,  n.  440
 (Modifiche  al  codice di procedura penale in tema di semplificazione
 dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);
      e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
 di  Ivrea  con  ordinanza  del  15  luglio  1994  ha  sollevato,   in
 riferimento  agli  artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione
 di legittimita' dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;
    Considerato  che  le  ordinanze  sottopongono alla Corte questioni
 identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;
      che il decreto-legge 14  luglio  1994,  n.  440,  non  e'  stato
 convertito  in  legge,  come  risulta dal comunicato pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994,  e  che,  pertanto,  in
 conformita'  della  giurisprudenza  di questa Corte (vedi, da ultimo,
 ordinanza n. 430 del 1994), le  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.