ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il 18 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore di Asti e il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Caputo Gaetano, Berlingerio Bruno, Milenkovic Rosida ed altri, Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte ai nn. 629, 630, 631, 650 e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 45, 49, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari con due ordinanze del 16 luglio 1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti con ordinanza del 18 luglio 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del codice di procedura penale, come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa); e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 15 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440; Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte questioni identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi; che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non e' stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che, pertanto, in conformita' della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 430 del 1994), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.