IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti penali riuniti nei confronti di: 1) Araldo Pierluigi, nato a Saliceto il 7 marzo 1960, residente ivi, via Umberto I n. 11, libero, difeso, di fiducia, dall'avv. Vittorio Bassino del foro di Mondovi'; 2) Scaccino Lorenzo, nato a Millesimo il 21 luglio 1963, residente in Saliceto, via Roma n. 3, elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Isabella Levi Moreno, in Ceva, via Consolata n. 11, libero, difeso, di fiducia, dall'avv. Isabella Levi Moreno del foro di Mondovi', con studio a Ceva; imputati: A) nel proc. pen. n. 116/94 not. reato T. 21 - n. 194/94 g.i.p. Araldo Pierlugi: del reato di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 516/1982 per avere, quale ragioniere commercialista, omesso di annotare nell'apposito registro stampati, per il periodo 24 giugno 1993-12 novembre 1993, il bollettario bolle di accompagnamento 8144150/B/92-199/B/92. Acc. in Saliceto il 25 maggio 1994; B) nel proc. pen. n. 117/94 not. reato T. 21 - n. 193/94 g.i.p. Araldo Pierlugi: del reato di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 516/1982 per avere, quale ragioniere commercialista, omesso di annotare sull'apposito registro stampati, per il periodo 4 luglio 1988-12 novembre 1993, un bollettario bolle di accompagnamento 1670701/750-87. Acc. in Saliceto il 25 maggio 1994; C) nel proc. pen. n. 131/94 not. reato T. 21 - n. 200/94 g.i.p. Araldo Pierlugi, Scaccino Lorenzo, del reato di cui agli artt. 110 del c.p., 3, secondo comma della legge n. 516/1982, per avere, quali legali rappresentanti della S.n.c. Podo di Scaccino e Araldo, omesso di annotare sull'apposito registro bolle di accompagnamento, per il periodo 1 gennaio 1990-24 luglio 1991, n. 5 bollettari (serie AB 04326299/86-0436500/86). Acc. in Saliceto il 13 giugno 1994. Recidiva ex art. 99 del c.p. per Scaccino Lorenzo. Rilevato che, all'odierna udienza, i difensori degli imputati Araldo Pierluigi e Scaccino Lorenzo hanno sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Rilevato che la disposizione prevista dal secondo comma della norma citata punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 2 milioni "chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni"; Rilevato peraltro che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982 dall'art. 1 della legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento (art. 10 d.m. 29 novembre 1978) non ha piu' rilevanza penale, mentre il fatto di chi non annota su tale registro l'acquisto e la detenzione delle bolle di accompagnamento e' sanzionato penalmente dal citato art. 3, secondo comma; Ritenuto pertanto che tale norma stabilisca una disciplina penale affetta da sospetti di irragionevolezza, a carico di chi si rende responsabile di un minus (l'omessa annotazione sul registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento), rispetto a chi indubbiamente commette un maius (l'omessa tenuta del medesimo registro); Ritenuto che tale sospetta irragionevolezza del regime sanzionatorio, dovuta forse ad una dimenticanza della legge 15 maggio 1991, n. 154, crei in concreto una disparita' di trattamento tra i cittadini, in contrasto con i principi di eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione; Ritenuto inoltre che i procedimenti riuniti di cui in epigrafe non possano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale, la quale non appare, per le motivazioni suesposte, manifestamente infondata;