comma, e 79). IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visti gli atti del procedimento n. RG 106/94 e R.N.R. 1714/92 contro Camilleri Salvatore e Malfitano Carmela, imputati entrambi dei reati: A) previsto e punito dall'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un p.t. di mq 110 circa con veranda di circa 30 mq (pilastri in c.a., muri in conci di tufo, copertura a tre falde con travetti prefabbricati, laterizi e conglomerato cementizio) con infissi esterni, in c.da Faino, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso per aver continuato i lavori successivamente ai sequestri e in concorso fra loro; B) p.e.p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo, la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio, in concorso tra loro e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed, in concorso fra loro; C) p.e.p. dagli artt. 2, 18 e 20 della legge n. 64/1974, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) in abitato da consolidare senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso fra loro; D) p. e p. dagli artt. 81 del c.p.v., 110 e 349 del c.p. perche', in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso violavano i sigilli apposti da VV.UU. di Butera in data 12 giugno 1992 alle ore 10.45 e dai C.C. di Gela il 12 giugno 1992, alle ore 16,30, al fine di assicurare l'identita' e la conservazione dell'immobile suddetto. Tutti commessi in Butera fino al 25 agosto 1992. Per Cammilleri Salvatore con l'aggravante del c.p.v. dell'art. 349 del c.p. per avere commesso il fatto in qualita' di custode; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma e 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: