Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, contro il Presidente della Giunta della regione Marche, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 1995 e recante "Inquadramento del personale degli IACP delle Marche", in relazione agli artt. 117 della Costituzione; 2, primo comma, lettera r) della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 1, terzo comma, 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 1. - Il 13 dicembre 1994 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato un disegno di legge (di un unico articolo) il quale prevede che i posti di organico rimasti vacanti a seguito della ristrutturazione degli IACP, effettuata a sensi dell'art. 66 l.r. 4 novembre 1988, n. 42, vengano coperti - in via transitoria e in sede di prima applicazione - attraverso una selezione riservata al personale dipendente, in possesso dell'occorrente titolo di studio ed in atto inquadrato in una delle qualifiche dalla prima all'ottava (commi primo e secondo). La norma (al terzo comma) prevede, altresi', che fino a concorrenza della meta' delle vacanze del relativo organico, i posti di dirigente vengano attribuiti - sempre in via transitoria - attraverso un concorso per titoli e colloquio riservato ai dipendenti laureati provenienti dalla ottava qualifica (carriera direttiva) e che in questa abbiano maturato una anzianita' di nove anni d'effettivo servizio. La riferita delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio governativo (giusta telegramma del 5 gennaio 1995) siccome ritenuta in contrasto, oltre che - in generale - col principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, con le linee fondamentali ed i principi fissati (agli effetti dell'art. 117 della Costituzione) in materia di razionalizzazione ed organizzazione amministrativa e del pubblico impiego dagli artt. 2 (lett. r) della legge n. 421/1992, 30, 31 e 32 del d.lgs. n. 29/1993 e 22 della legge n. 724/1994, i quali consentono la copertura delle vacanze d'organico solo ad esito d'una verifica dei carichi di lavoro, della eventuale (e conseguente) riduzione di uffici di personale e previa, in ogni caso, attuazione dei processi di mobilita' tra regioni ed enti subregionali. In data 28 gennaio 1995 e', peraltro, pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta consiliare del 24 gennaio, dell'identico testo normativo, che viene percio' impugnato per illegittimita' dal deducente Presidente del Consiglio dei Ministri in conformita' della delibera in tal senso adottata, il 7 febbraio 1995, a sensi dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 2. - In attuazione dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha dettato, com'e' noto, una serie di disposizioni espressamente destinate (come da art. 1, terzo comma) a costituire "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione". Rilevano in particolare, ai fini del presente giudizio, le norme degli artt. 30, 31 e 32 che, anche al fine del contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente, hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche di ridefinire l'assetto degli uffici e delle piante organiche e di curare, in ispecie, la "ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale" (comma primo, art. 30, ult. cit.). Come mezzo al fine, l'art. 31 del d.lgs. ha vietato nuove assunzioni presso le Amministrazioni pubbliche, con disposizione recentemente ripresa dall'art. 22 (v., in particolare, i commi sesto e settimo) della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 3. - Senza che - in contrario - possa assumersi ad "esimente" il carattere solo transitorio e di prima attuazione conferitole (dal momento che la necessita' della previa verifica dei carichi di lavoro e della conseguente definizione delle dotazioni organiche, come pure il rispetto del principio della mobilita' risultano - come s'e' detto - inderogabilmente ribaditi nella legge sulla razionalizzazione della finanza pubblica n. 724 del 1994), e' di tutta evidenza che la normativa regionale denunciata - proponendosi di coprire le vacanze nei ruoli IACP mediante procedure (semplificate) di accesso alle varie qualifiche funzionali senza la previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane nell'ambito d'una razionale riorganizzazione delle strutture pubbliche e senza, altresi', dar corso alle prescritte misure di mobilita' - si pone in contrasto col principio di coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale (di cui al gia' citato art. 30, primo comma, del d.lgs. n. 29/1993). In effetti, cosi' come prefigurata dalla legge regionale in esame, la "copertura" dei posti negli organici IACP non si dimostra rispondente agli obbiettivi ed ai mezzi (pur essi vincolantemente imposti dal legislatore statale) di riassetto organizzativo degli apparati e del personale delle P.A., apparendo - piuttosto - ispirata da favor per i dipendenti in servizio cui viene consentito (in sostanza, attraverso un agevolato "slittamento" l'accesso definitivo a superiori qualifiche funzionali (con conseguente apertura di nuove vacanze d'organico nelle qualifiche di provenienza ed altrettanto ovvio "sbilanciamento in alto" della dotazione di personale, a sua volta prodromico di nuovi reclutamenti o - nella migliore delle ipotesi - di una mobilita' di tipo residuale, di per se' diversa, sia per tempi di attuazione che per fini, da quella delineata dalle succitate norme statali di principio). Si perpetua per tal modo, in forme appena mascherate, quel sistema di reinquadramenti del personale degli enti pubblici che, invalso fino a pochi anni or sono, s'e' reso incompatibile con le linee della riforma del 1993 la quale s'e' prefissa un ottimale impiego di risorse umane ed un conseguente contenimento della spesa pubblica, imponendo una ben precisa scansione temporale ed un gradato ricorso ai diversi strumenti di soddisfacimento delle effettive esigenze d'organico nel settore del pubblico impiego.