ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  terzo,
 quarto  e  quinto  comma,  del  decreto-legge  8  luglio 1994, n. 438
 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
 di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
 di combustione, nonche'  in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  29  luglio  1994 dal Pretore di
 Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, nel procedimento  penale
 a  carico  di  Pasquale  Lavanga,  iscritta  al  n.  616 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Pasquale Lavanga - imputato della contravvenzione prevista  e  punita
 dall'art.  25  del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per aver gestito,
 senza l'autorizzazione regionale, una discarica di  rifiuti  speciali
 (anidrite e fanghi residuati dalla decantazione delle acque reflue) -
 il  Pretore  di  Cagliari,  sezione  distaccata  di  Decimomannu, con
 ordinanza emessa il 29 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento  agli
 artt.   3   e   25  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  terzo,  quarto  e  quinto  comma,  del
 decreto-legge  8  luglio  1994,  n.  438  (Disposizioni in materia di
 riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di  consumo
 in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in
 materia di smaltimento dei rifiuti);
      che la norma denunciata comprende tra le esclusioni dal campo di
 applicazione  del  decreto-legge  i  materiali  quotati  con  precise
 specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali  istituiti
 presso  le  camere  di commercio dei capoluoghi di regione e formanti
 oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del  Ministro
 dell'ambiente;
      che  ad  avviso del giudice rimettente l'art. 2, terzo, quarto e
 quinto comma,  del  decreto-legge  n.  438  del  1994  violerebbe  il
 principio  costituzionale  di  eguaglianza,  perche', rimettendo alla
 scelta dell'autorita' amministrativa l'inclusione o meno di  un  dato
 materiale   nel   listino,   condizionerebbe  l'applicabilita'  della
 normativa penale in tema di rifiuti  con  conseguenti  disparita'  di
 trattamento, dato che l'inserimento nell'elenco dei materiali quotati
 potrebbe avvenire in un capoluogo di regione e non in un altro;
      che  inoltre  la  disposizione  denunciata contrasterebbe con il
 principio di riserva di  legge  in  materia  penale  (art.  25  della
 Costituzione);
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o comunque non fondata;
    Considerato  che  il  decreto-legge  8  luglio 1994, n. 438 non e'
 stato convertito in legge entro il termine di sessanta  giorni  dalla
 sua  pubblicazione  (si  veda  il  comunicato  relativo  alla mancata
 conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  210,  serie
 generale, dell'8 settembre 1994);
      che  pertanto,  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte (da
 ultimo ordinanze n. 43 del  1995  e  n.  426  e  322  del  1994),  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.