LA CORTE DI APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 286/1991 r.g. App.,  contro  Tomada  Gianni,  appellante  avverso  la
 sentenza  di data 10 giugno 1991 del pretore di Udine ed imputato del
 reato di cui all'art. 371 del c.p. per aver reso falso giuramento  in
 una  causa  civile  da  lui  promossa  nei  confronti della Germancar
 S.r.l., avanti al tribunale di Udine.
    Ritenuto che il Tomada e' stato condannato in ordine  al  reato  a
 lui ascritto per avere affermato, in sede di giuramento decisorio, di
 avere  integralmente  estinto  il  suo  debito  nei  confronti  della
 Germancar   S.r.l.,   essendo    invece    risultato,    nel    corso
 dell'istruttoria che l'estinzione del debito non si era verificata;
    Rilevato  che,  con  dichiarazione  di data 17 febbraio 1992, resa
 dinanzi al g.i. della  causa  civile,  il  Tomada  ha  ritrattato  il
 contenuto  del  precedente  giuramento reso all'udienza del 9 ottobre
 1989;
    Ritenuto che, a norma dell'art. 371, secondo comma, del  c.p.,  la
 dichiarazione  di  ritrattazione costituisce causa di non punibilita'
 solo nell'ipotesi di giuramento deferito d'ufficio e non anche ove il
 giuramento medesimo sia stato deferito dalla parte;
    Considerato  che  nella  specie  trattavasi  di  atto  processuale
 contenuto   nella  comparsa  di  risposta  della  parte  convenuta  e
 pervenuto al Collegio solo per la decisione sulla contestazione sulla
 sua ammissibilita';
    Rilevato che la limitata operativita' della ritrattazione che  non
 si  estende  all'ipotesi  di  giuramento  deferito  dalla parte (371,
 secondo  comma,  del  c.p.)  non  trova  logica   giustificazione   e
 costituisce palese violazione dell'art. 3 della Cost., trattandosi di
 situazioni  omogenee  definite dal legislatore in modo diverso, anche
 perche' il codice  penale  vigente  (1930)  faceva  riferimento  alle
 disposizioni civilistiche dell'abrogato codice civile 1865;
    Osservato  che  la  soluzione della questione e' rilevante poiche'
 l'attuale giudizio non puo' essere definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.