LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 286/1991 r.g. App., contro Tomada Gianni, appellante avverso la sentenza di data 10 giugno 1991 del pretore di Udine ed imputato del reato di cui all'art. 371 del c.p. per aver reso falso giuramento in una causa civile da lui promossa nei confronti della Germancar S.r.l., avanti al tribunale di Udine. Ritenuto che il Tomada e' stato condannato in ordine al reato a lui ascritto per avere affermato, in sede di giuramento decisorio, di avere integralmente estinto il suo debito nei confronti della Germancar S.r.l., essendo invece risultato, nel corso dell'istruttoria che l'estinzione del debito non si era verificata; Rilevato che, con dichiarazione di data 17 febbraio 1992, resa dinanzi al g.i. della causa civile, il Tomada ha ritrattato il contenuto del precedente giuramento reso all'udienza del 9 ottobre 1989; Ritenuto che, a norma dell'art. 371, secondo comma, del c.p., la dichiarazione di ritrattazione costituisce causa di non punibilita' solo nell'ipotesi di giuramento deferito d'ufficio e non anche ove il giuramento medesimo sia stato deferito dalla parte; Considerato che nella specie trattavasi di atto processuale contenuto nella comparsa di risposta della parte convenuta e pervenuto al Collegio solo per la decisione sulla contestazione sulla sua ammissibilita'; Rilevato che la limitata operativita' della ritrattazione che non si estende all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte (371, secondo comma, del c.p.) non trova logica giustificazione e costituisce palese violazione dell'art. 3 della Cost., trattandosi di situazioni omogenee definite dal legislatore in modo diverso, anche perche' il codice penale vigente (1930) faceva riferimento alle disposizioni civilistiche dell'abrogato codice civile 1865; Osservato che la soluzione della questione e' rilevante poiche' l'attuale giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.