IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado n. 2196/94 r.g. avente ad oggetto opposizione al pagamento di somme relative ad infrazioni al codice della strada, riservata all'udienza del 9 gennaio 1995, promossa da Brescia Francesco Giovanni, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dal dott. proc. Valerio Secli' e presso lo stesso elettivamente domiciliato, contro la prefettura di Lecce, rappresentata e difesa dal funzionario delegato. F A T T O Con ricorso depositato in cancelleria il 26 ottobre 1994 Brescia Francesco Giovanni, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 34553/01, emessa dalla SO.BA.RIT. S.p.a., LE/A, per il pagamento della complessiva somma di L. 4.311.875 a seguito del verbale della polizia stradale di Lecce del 25 luglio 1989, n. 729100 - P, notificato il 30 agosto 1989, in quanto quale titolare della licenza di trasporto merci, aveva violato le disposizioni di cui all'art. 8, comma secondo, della legge n. 132/87 (mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo come da regolamento CEE), lamentando: 1) che non gli era stata previamente notificata l'ordinanza ingiunzione concernente l'irrogazione delle sanzioni amministrative; 2) che il diritto alla riscossione della somma relativa alla somma de qua era comunque prescritto essendo decorso il termine di cinque anni tra il di' in cui la violazione era stata commessa (25 luglio 1989), e il giorno della notifica della cartella esattoriale (5 ottobre 1994). Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'illegittimita' del ruolo, previa sospensione della esecutorieta' dei ruoli, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio la prefettura di Lecce, e deduceva: 1) che sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva; 2) che nel caso di mancanza di ricorso amministrativo non essendo stata emanata la ordinanza ingiunzione, non era proponibile l'opposizione davanti l'a.g. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'inammissibilita' della opposizione. All'udienza del 9 gennaio 1995 questo pretore riservava di decidere sulla richiesta preliminare del Brescia di sospensione dell'esecutorita' del ruolo esattoriale. IN DIRITTO Rileva il pretore che l'opposizione del Brescia e' sicuramente ammissibile per le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 311 del 15 luglio 1994 e n. 255 del 23 giugno 1994. Cio' premesso, va osservato che tra la notifica del processo verbale avvenuto a mezzo posta in data 30 agosto 1989 e la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 5 ottobre 1994, sembrerebbe, prima facie, e salvo quanto potrebbe emergere in corso di causa, decorso il quinquennio al quale e' correlata la prescrizione di cui all'art. 209 del Nuovo codice della strada. Sul punto del resto nulla ha dedotto la prefettura di Lecce, per cui la richiesta del Brescia di sospensione dell'esecuzione appare, ad un esame sommario, sorretta dal fumus boni iuris. La questione da sottoporre all'esame della Corte costituzionale concerne proprio la possibilita' o meno per il pretore di sospendere l'esecuzione del pagamento della sanzione pecuniaria che, ai sensi del 203 comma terzo e 206 del nuovo Codice della strada, emanato con dec. leg. 30 aprile 1992, n. 285, avviene coattivamente mediante i ruoli esattoriali. E' noto infatti che gli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, vietano all'autorita' giudiziaria ordinaria, anche in materia di entrate di natura non tributaria, di sospendere l'esecuzione, a differenza di quanto previsto, per le stesse infrazioni al Codice della strada, in caso di emanazione di ordinanza ingiunzione, dagli articoli 205, comma ultimo, del nuovo Codice della strada e 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. Potrebbe in proposito ritenersi che, una volta ammessa, in base alle indicate sentenze della Corte costituzionale, l'esperibilita' della opposizione anche in caso di mancato ricorso al prefetto, dovrebbe anche trovare applicazione il disposto dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689/81 che consente di sospendere l'esecuzione. Infatti, da un punto di vista sostanziale, non vi sono differenze tra colui che si opponga al verbale di contestazione in base al quale sia soggetto ad esecuzione e colui che si opponga alla esecuzione promossa in base alla ordinanza ingiunzione. Ma letteralmente vi osta il disposto degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali potrebbero essere in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione che sanciscono l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il diritto di agire in giudizio per fare valere i propri diritti e la tutela giudiziale, ordinaria o amministrativa dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti amministrativi della p.a. senza esclusioni o limitazioni di sorta. Ritiene questo pretore che non concedendo all'autorita' giudiziaria la possibilita' di sospendere l'esecuzione esattoriale nel caso di esecuzione promossa in base al sommario processo verbale immediatamente contestato o notificato entro centocinquanta giorni, sarebbe evidente la situzione di ingiusto sacrificio della tutela giudiziaria offerta in tal caso all'opponente, nonche' la posizione di disparita' dell'esecutato in base a ruolo promosso in base al semplice verbale rispetto al cittadino sottoposto ad esecuzione in base ad ordinanza ingiunzione. Poiche' la problematica in esame appare rilevante nel presente giudizio, questo pretore ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione.