IL PRETORE
    Ha  pronunziato  la seguente ordinanza nella causa civile in primo
 grado n. 2196/94 r.g. avente ad oggetto opposizione al  pagamento  di
 somme  relative  ad  infrazioni  al  codice  della  strada, riservata
 all'udienza  del  9  gennaio  1995,  promossa  da  Brescia  Francesco
 Giovanni,  rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso,
 dal dott. proc. Valerio  Secli'  e  presso  lo  stesso  elettivamente
 domiciliato,  contro  la  prefettura di Lecce, rappresentata e difesa
 dal funzionario delegato.
                               F A T T O
    Con ricorso depositato in cancelleria il 26 ottobre  1994  Brescia
 Francesco   Giovanni,   proponeva  opposizione  avverso  la  cartella
 esattoriale n. 34553/01, emessa dalla SO.BA.RIT. S.p.a., LE/A, per il
 pagamento della complessiva somma  di  L.  4.311.875  a  seguito  del
 verbale della polizia stradale di Lecce del 25 luglio 1989, n. 729100
 -  P,  notificato  il  30 agosto 1989, in quanto quale titolare della
 licenza di trasporto merci, aveva  violato  le  disposizioni  di  cui
 all'art. 8, comma secondo, della legge n. 132/87 (mancato inserimento
 del  foglio  di registrazione nel cronotachigrafo come da regolamento
 CEE), lamentando:
      1) che non gli  era  stata  previamente  notificata  l'ordinanza
 ingiunzione concernente l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
      2)  che  il  diritto  alla riscossione della somma relativa alla
 somma de qua era comunque prescritto essendo decorso  il  termine  di
 cinque  anni  tra  il di' in cui la violazione era stata commessa (25
 luglio 1989), e il giorno della notifica della  cartella  esattoriale
 (5 ottobre 1994).
    Tanto  premesso  chiedeva  dichiararsi l'illegittimita' del ruolo,
 previa sospensione della esecutorieta' dei  ruoli,  con  vittoria  di
 spese e compensi.
    Si costituiva in giudizio la prefettura di Lecce, e deduceva:
      1) che sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva;
      2)  che  nel  caso  di  mancanza  di  ricorso amministrativo non
 essendo stata emanata la ordinanza ingiunzione, non  era  proponibile
 l'opposizione davanti l'a.g.
    Chiedeva  pertanto che venisse dichiarata l'inammissibilita' della
 opposizione.
    All'udienza  del  9  gennaio  1995  questo  pretore  riservava  di
 decidere  sulla  richiesta  preliminare  del  Brescia  di sospensione
 dell'esecutorita' del ruolo esattoriale.
                              IN DIRITTO
    Rileva il pretore che l'opposizione  del  Brescia  e'  sicuramente
 ammissibile per le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale
 nelle sentenze n. 311 del 15 luglio 1994 e n. 255 del 23 giugno 1994.
    Cio'  premesso,  va  osservato  che  tra  la notifica del processo
 verbale avvenuto a mezzo posta in data 30 agosto 1989 e  la  notifica
 della   cartella  esattoriale,  avvenuta  in  data  5  ottobre  1994,
 sembrerebbe, prima facie, e salvo quanto potrebbe emergere  in  corso
 di   causa,   decorso   il  quinquennio  al  quale  e'  correlata  la
 prescrizione di cui all'art. 209 del Nuovo codice della strada.
    Sul punto del resto nulla ha dedotto la prefettura di  Lecce,  per
 cui  la  richiesta del Brescia di sospensione dell'esecuzione appare,
 ad un esame sommario, sorretta dal fumus boni iuris.
    La  questione  da  sottoporre all'esame della Corte costituzionale
 concerne proprio la possibilita' o meno per il pretore di  sospendere
 l'esecuzione  del  pagamento  della sanzione pecuniaria che, ai sensi
 del 203 comma terzo e 206 del nuovo Codice della strada, emanato  con
 dec.  leg.  30  aprile 1992, n. 285, avviene coattivamente mediante i
 ruoli esattoriali.
    E' noto infatti che gli articoli 53 e 54 del  d.P.R.  n.  602  del
 1973,  vietano  all'autorita' giudiziaria ordinaria, anche in materia
 di entrate di natura non tributaria, di  sospendere  l'esecuzione,  a
 differenza  di  quanto  previsto,  per le stesse infrazioni al Codice
 della strada, in caso di emanazione di ordinanza  ingiunzione,  dagli
 articoli  205,  comma  ultimo,  del  nuovo  Codice della strada e 22,
 ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
    Potrebbe in proposito ritenersi che, una volta  ammessa,  in  base
 alle  indicate  sentenze  della Corte costituzionale, l'esperibilita'
 della opposizione anche in  caso  di  mancato  ricorso  al  prefetto,
 dovrebbe  anche trovare applicazione il disposto dell'art. 22, ultimo
 comma, della legge n. 689/81 che consente di sospendere l'esecuzione.
    Infatti, da un punto di vista sostanziale, non vi sono  differenze
 tra colui che si opponga al verbale di contestazione in base al quale
 sia  soggetto  ad  esecuzione  e colui che si opponga alla esecuzione
 promossa in base alla ordinanza ingiunzione.
    Ma letteralmente vi osta il disposto  degli  artt.  53  e  54  del
 d.P.R.  n.  602  del 1973, i quali potrebbero essere in contrasto con
 gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione che sanciscono l'eguaglianza
 dei cittadini di fronte alla legge, il diritto di agire  in  giudizio
 per  fare valere i propri diritti e la tutela giudiziale, ordinaria o
 amministrativa dei diritti e degli  interessi  legittimi  contro  gli
 atti  amministrativi  della  p.a.  senza  esclusioni o limitazioni di
 sorta.
    Ritiene  questo   pretore   che   non   concedendo   all'autorita'
 giudiziaria  la  possibilita'  di sospendere l'esecuzione esattoriale
 nel caso di esecuzione promossa in base al sommario processo  verbale
 immediatamente  contestato  o notificato entro centocinquanta giorni,
 sarebbe evidente la situzione di  ingiusto  sacrificio  della  tutela
 giudiziaria  offerta  in tal caso all'opponente, nonche' la posizione
 di disparita' dell'esecutato in base a  ruolo  promosso  in  base  al
 semplice  verbale  rispetto  al cittadino sottoposto ad esecuzione in
 base ad ordinanza ingiunzione.
    Poiche' la problematica in esame  appare  rilevante  nel  presente
 giudizio,  questo  pretore ritiene di sollevare d'ufficio la relativa
 questione.