IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto da
 Ruggieri Maria Rosaria, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Salvatore
 Marino,  presso  lo  stesso  elettivamente domiciliato in Genova, via
 Brigata  Liguria,  1/14,  contro  l'Ente   nazionale   previdenza   e
 assistenza   per   i   dipendenti  statali,  in  persona  del  legale
 rappresentante, rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  di  Stato,
 domiciliataria  in  Genova,  viale  Brigate Partigiane, 2, avverso il
 provvedimento di liquidazione della indennita' di buonuscita.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica  udienza  del  16  giugno  1994,  relatore  il
 consigliere   R.   Vigotti,   l'avv.   dello   Stato  Signorile,  per
 l'amministrazione resistente. Nessuno comparso per la ricorrente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso notificato il 21 gennaio  1988  Ruggieri  Maria  Rosa,
 gia'  dipendente statale, esponeva di aver maturato una anzianita' di
 servizio utile a pensione di 35 anni,  ed  il  trattamento  economico
 annuo  di  L.  10.967.123,  utile  ai  fini  dell'indennita'  di fine
 rapporto.
    L'indennita' e' disciplinata dal d.P.R. n. 1032/1973 ed e' pari al
 1/12 dell'80% della retribuzione virtuale spettante per ogni anno  di
 servizio.  L'E.N.P.A.S.  ha  calcolato  l'indennita'  senza computare
 nella retribuzione utile l'indennita' integrativa  speciale,  che  ne
 costituisce elemento essenziale, secondo quanto si ricava dalla ratio
 della  legge  istitutiva n. 324/1959, e dalla assoggettabilita' della
 stessa a contribuzione, a favore dell'E.N.P.A.S. come  stabilisce  la
 legge n. 177/1976.
    La  ricorrente  concludeva  per  la  condanna dell'E.N.P.A.S. alla
 riliquidazione della indennita' di buonuscita mediante induzione  nel
 calcolo  della  indennita'  integrativa  speciale,  previa occorrendo
 rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
 dell'art.  38  d.P.R.  n.  1032/1973,  in  parte  qua, nonche' per la
 condanna al pagamento  di  rivalutazione  ed  interessi  sulle  somme
 dovute.  Si  e'  costituito l'istituto intimato, chiedendo il rigetto
 del ricorso.
    Esperita  l'istruttoria  ordinata  con  sentenza  n.  447  del  12
 novembre  1992,  il ricorso, chiamato all'udienza odierna, passava in
 decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Nelle  more del giudizio, con sentenza n. 243 del 5/19 maggio 1993
 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente  illegittimi
 i  combinati disposti degli artt. 1, terzo comma, lett. b) e c) della
 legge n. 324 del 1959 con gli artt. 3 e 38 del  d.P.R.  n.  1032  del
 1973, con gli artt. 3 e 26 della legge n. 70 del 1975 e con gli artt.
 14 della legge n. 829 del 1973 e 21 della legge n. 201 del 1985.
    A seguito dell'intervento della Corte, il legislatore nazionale ha
 emanato la legge 21 gennaio 1994 l'art. 1 di tale legge dispone che -
 in  attesa  della  omogeneizzazione  dei  trattamenti  retributivi  e
 pensionistici per i  lavoratori  dei  vari  comparti  della  pubblica
 amministrazione    e    per   i   lavoratori   privati,   conseguente
 all'applicazione del decreto  legislativo  n.  29/1993,  e  ferma  la
 disciplina   del  trattamento  di  fine  servizio  in  essere  per  i
 dipendenti degli enti  locali  -  l'indennita'  integrativa  speciale
 viene  computata,  a  decorrere  dal  1  dicembre 1994, nella base di
 calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi  trattamenti  di
 fine  servizio,  per  i  dipendenti  degli  enti di cui alla legge n.
 70/1975  nella  misura  di  una  quota   pari   al   30   per   cento
 dell'indennita'  integrativa  speciale  annua  in godimento alla data
 della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini
 del calcolo dell'indennita' di anzianita' (art. 1, lett.  a):  per  i
 dipendenti  delle  altre  pubbliche  amministrazioni, nonche' per gli
 iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri  dello
 Stato  (OPAFS),  nella  misura  di  una  quota  pari  al 60 per cento
 dell'indennita' integrativa speciale annua  in  godimento  alla  data
 della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini
 del circolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento (art.
 1, lett. b).
    L'art.  2,  comma 4, aggiunge poi che "le somme dovute a titolo di
 prestazioni ai  sensi  della  presente  legge  e  quelle  dovute  per
 contributi   a   norma  del  presente  articolo  non  danno  luogo  a
 corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria".
    L'art. 4, infine, prevede che "i giudizi  pendenti  alla  data  di
 entrata   in  vigore  della  presente  legge  aventi  ad  oggetto  la
 liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con
 l'inclusione dell'indennita'  integrativa  speciale  sono  dichiarati
 estinti  d'ufficio con compenzazione delle spese tra le parti" (comma
 1) e che "i provvedimenti giudiziali non ancora passati in  giudicato
 restano privi di effetto" (comma 2).
    3.  -  Alla  stregua  dell'art.  4  sopra  trascritto  il presente
 giudizio, avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di  fine
 servizio   con   l'inclusione  dell'indennita'  integrativa  speciale
 dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione  delle
 spese tra le parti.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 della citata norma, non  solo  e  non  tanto  perche'  l'oggetto  del
 giudizio  sarebbe  piu'  ampio  di  quello  considerato  nella norma,
 comprendendo  anche  rivalutazione  e  interessi  e  la  condanna  al
 pagamento  delle  somme  relative  -  interessi e rivalutazione, pure
 richiesti, in relata' non integrano qualitativamente oggetto  diverso
 da  quello  costituito  dal  credito  principale,  ne'  la  richiesta
 condanna al pagamento di  questo  e  di  quelli,  e  delle  spese  di
 giudizio,   muta   l'oggetto   di   quest'ultimo,  tutto  in  effetti
 risolvendosi  nella  "riliquidazione del trattamento di fine servizio
 comunque  denominato  con  l'inclusione  dell'indennita'  integrativa
 speciale"  (art.  4)  -  quanto  perche',  come  ha chiarito la Corte
 costituzionale (cfr. la sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123), norme del
 tipo di quella in esame, impongono al giudice di dichiarare d'ufficio
 l'estinzione dei processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore
 della  legge  viola l'art. 24 della Costituzione (diritto di azione e
 di difesa).  Ed  invero,  lo  ius  superveniens,  pur  favorevole  al
 ricorrente,  lo  e'  solo  in  minima  parte, in relazione al petitum
 dedotto in giudizio, perche', da un lato, prevede il computo -  nella
 base  di  calcolo  della  indennita' di anzianita' - della indennita'
 integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al 30 per
 cento del suo ammontare (rispetto alla pretesa-attesa  di  una  quota
 certamente   piu'   consistente)  e  nega,  dall'altro,  i  richiesti
 interessi e rivalutazione e compensa le spese  del  giudizio  tra  le
 parti.
    Nella  fattispecie  pertanto  lo ius superveniens non ha carattere
 pienamente  satisfattivo  tale   da   giustificare,   da   un   lato,
 l'estinzione  dei  giudizi pendente e l'inefficacia dei provvedimenti
 giudiziali non ancora passati in giudicato, e da essere,  dall'altro,
 ritenuto  inadatto a menomare il diritto di azione e di difesa di chi
 avesse gia' adito la sede giudiziaria.
    Non puo' dunque, escludersi che l'art. 4 della  legge  n.  87/1994
 violi  i  principi  fondamentali  di  azione  e  di  difesa enunciati
 nell'art. 24 della Costituzione. l'esame  di  tale  questione  -  non
 manifestamente  infondata  per  le  ragioni  anzidette  e  certamente
 rilevante nella fattispecie in esame, in quanto da  essa  e  dal  suo
 esito  positivo  o  negativo  dipende la definizione del giudizio nel
 merito o la dichiarazione di estinzione dello stesso  -  deve  essere
 conseguentemente rimesso al competente giudice costituzionale.
    4.  -  Se  la  Corte  costituzionale  dichiara  costituzionalmente
 illegittimo  l'art.  4  della  legge  n.  87/1994,  rimuovendo   cosi
 l'impedimento  normativo  alla  conclusione  del giudizio nel merito,
 proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata
 in  questa  sede  assume  rilevanza  una   ulteriore   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  e  cioe'  quella che investe l'art. 1,
 lett. b), e l'art. 2, comma 4, della legge n. 87/1994,  in  relazione
 agli  artt.  3,  36,  38  e  97 della Costituzione, nonche' ad alcuni
 principi di carattere generale in materia di diritto del lavoro.
    Si e' sopra ricordato che l'art.  1,  lett.  b),  della  legge  n.
 87/1994  riconosce  ai  dipendenti  dello  Stato il diritto a vedersi
 computata, nella base di  calcolo  della  indennita'  di  buonuscita,
 l'indennita'  integrativa  speciale nella misura di una quota pari al
 sessanta per cento di quella in godimento alla data della  cessazione
 dal  servizio, mentre l'art. 2, comma 4 esclude che le somme dovute a
 titolo di trattamenti di fine rapporto diano luogo  a  corresponsione
 di interessi e rivalutazione monetaria, come questo Tribunale ha gia'
 osservato  (cfr. ordinanza n. 340/94), le norme sembrano confliggere,
 per un verso, con il  principio  generale  espresso  nell'art.  1282,
 primo  comma,  del  Codice  civile  per il quale i crediti liquidi ed
 esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno  diritto  e
 indipendentemente  dalla  domanda:  per  l'altro, con il principio in
 base al  quale  i  crediti  del  lavoratore  subordinato  determinano
 interessi  dal  momento  in cui sono maturati, con la conseguenza che
 gli  stipendi  e  gli  altri  elementi della retribuzione, indennita'
 integrativa speciale compresa, devono essere  pagati  a  date  fisse,
 dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale.
    Le  stesse  norme  poi  sembrano  confliggere:  con l'art. 3 della
 Costituzione (principio di eguaglianza)  perche',  per  i  dipendenti
 degli  enti  di  cui  alla legge n. 70/1975, includono, nella base di
 calcolo della indennita' di buonuscita, solo una quota pari al trenta
 per cento dell'indennita' integrativa speciale in godimenti alla data
 della cessazione dal  servizio  (art.  1,  lett.  a),  mentre  per  i
 dipendenti  delle pubbliche amministrazione che non rientrano tra gli
 enti  di  cui  alla  legge  n.  70/1975  gli  iscritti  all'Opera  di
 previdenza  e  assistenza  per  i ferrovieri dello Stato includono la
 piu' alta quota del 60 per cento (art. 1, lett. b) e  lasciano  ferma
 la  ancora  diversa  disciplina  del  trattamente di fine servizio in
 essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1, primo alinea),  in
 tal modo ulteriormente aggravando una situazione di sperequazione tra
 i  vari  comparti  dei  dipendenti  pubblici  e tra questi ultimi e i
 dipendenti privati gia' esistente nell'ordinamento  e  censurata  dal
 giudice   costituzionale   con   gli   artt.  36  e  38,  perche'  il
 disconoscimento di interessi e rivalutazione  incide  sulla  garanzia
 del  trattamento  di  anzianita'  idoneo  ad assicurare ai lavoratori
 mezzi adeguati alle loro  esigenze  di  vita;  con  l'art.  97  (buon
 andamento  e  imparzialita'  dell'amministrazione),  perche'  in modo
 apparentemente  irrazionale  e  illogico  riconosce  solo  una  quota
 dell'indennita'  integrativa  speciale  e  introduce  una  deroga  al
 principio  fondamentale  di  liquidazione  dei  debiti   liquidi   ed
 esigibili, a favore dello Stato.
    E' appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate
 non sono affatto mitigate e rese per cosi' dire innocue e accettabili
 dal  carattere  in  un  certo  senso  transitorio  della  controversa
 disciplina  "in  attesa  della   omogeneizzazione   dei   trattamenti
 retributivi  e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della
 pubblica amministrazione e per i lavoratori privati ..") vuoi perche'
 gli istituti piu' duraturi nell'ordinamento giuridico  italiano  sono
 spesso  nati sotto il segno della transitorieta': vuoi perche' l'art.
 1 della  legge  n.  87/1994,  oltre  a  discriminare  tra  dipendenti
 pubblici,  lascia ferma a tempo non determinato e ragionevolmente non
 determinabile la disciplina  del  trattamento  di  fine  servizio  in
 essere  per  i  dipendenti  degli  enti  locali,  che costituisce nel
 concreto caso  di  specie  uno  dei  piu'  significativi  termini  di
 raffronto.
    5. - Le considerazioni svolte inducono il Collegio a rimettere gli
 atti  alla Corte costituzionale per la veridicita' della legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio  1994,  n.
 87,  in  relazione  agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione,
 sospendendo il giudizio in corso.