IL PRETORE
    Il giudice dell'esecuzione, letti gli atti;
    Premesso  che  la  ricorrente  ha  eccepito  l'incostituzionalita'
 dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 602, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;
    Considerato che, mentre indubitabilmente il coniuge ed i parenti e
 affini  fino  al  terzo  grado del contribuente o dei coobligati sono
 titolari di diritti soggettivi perfetti relativamente ai beni oggetto
 di esecuzione dei quali rivendicano la proprieta', tale rivendica non
 e'   ammessa,   ai   sensi   della   norma   impugnata,   col   mezzo
 dell'opposizione ex art. 619 del c.p.c.;
    Rilevato  che  tale  statuizione e' stata giustificata assumendosi
 che i beni mobili di tali soggetti  che  si  trovino  nella  casa  di
 abitazione  del  debitore, pur essendo di proprieta' di costoro e non
 del debitore, sono soggetti alla  responsabilita'  esecutiva  per  il
 debito   tributario   altrui   in  considerazione  della  particolare
 situazione locale dei beni;
    Considerato che in tal modo le ragioni dei soggetti sopra indicati
 possono essere fatte valere dinanzi all'Intendente  di  finanza  (ora
 Direttore  generale per le entrate) in via amministrativa solo per le
 irregolarita' formali (che  nelle  esecuzioni  ordinarie  legittimano
 l'opposizione  a norma dell'art. 617 del c.p.c.) mentre sono prive di
 tutela giurisdizionale per quanto riguarda questioni  sostanziali  di
 ben  maggiore  spessore, concernenti diritti soggettivi perfetti, sia
 dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato,  28  dicembre
 1984,  n.  1067)  sia  dinanzi  al  giudice  ordinario,  in contrasto
 coll'art. 24, primo comma, della Costituzione;
    Rilevato  che  "la  necessita'  di  tutela del rapporto tributario
 voluta dalla legge sul fondamento dell'esigenza di ordine pubblico ..
 di assicurare l'adempimento del debito d'imposta e  di  impedire  che
 l'obbligato  possa sottrarsi ad esso col favore di persone a lui leg-
 ate da vincoli familiari" (cfr. Corte costituzionale, 16 giugno 1964,
 n.  42)  non  pare  giustificare  la  parificazione  della  posizione
 sostanziale  del  debitore,  il  cui  diritto  deve  ritenersi  certo
 affievolito dinanzi alle ragioni di rafforzamento della garanzia  del
 credito  tributario,  colla posizione dei terzi, estranei al rapporto
 d'imposta  e,  quindi,  titolari  di  diritti  soggettivi   perfetti,
 cosicche'  la  detta  norma  sembra  confliggere  coll'art.  3  della
 Costituzione;
    Ritenuto  altresi'  che   tale   necessita',   mentre   giustifica
 l'indifferenza  della  situazione  soggettiva del creditore in ordine
 alla titolarita' dei beni oggetto dell'esecuzione  (a  differenza  di
 quanto  previsto,  ad esempio, dagli artt. 2756, secondo comma, 2757,
 terzo comma, 2760, secondo comma, 2761,  quarto  comma,  2764,  sesto
 comma, 2765, terzo comma, con riferimento a privilegi riconosciuti in
 ragione  di  particolari  situazioni  locali dei beni) o l'ancorare a
 criteri (quali quelli ad esempio di cui all'art. 65,  secondo  comma,
 del   d.P.R.  n.  602/1973)  piu'  rigorosi  di  quelli  ordinari  la
 dimostrazione dell'appartenenza dei beni  oggetto  dell'esecuzione  a
 persone  diverse  dal  debitore,  non  pare  giustificare  invece  la
 radicale  esclusione,  per  questa  materia,  del  particolare  mezzo
 d'impugnazione  previsto  dall'art.  619  del  c.p.c.,  in  contrasto
 coll'art. 113, secondo comma, della Costituzione;
    Considerato che la questione proposta e'  rilevante  nel  presente
 giudizio, dipendendo dalla sua soluzione la proponibilita' o meno del
 ricorso  in  esame  e  che,  per  i  motivi  sopra esposti, essa deve
 ritenersi non manifestamente infondata;