LA CORTE DI APPELLO
    Alla  pubblica  udienza  del  10  gennaio  1995  ha pronunziato la
 seguente ordinanza.
    La Corte, visti gli atti del procedimento penale a  carico  di  Di
 Bella Mario Giuseppe;
    Sentite  le parti sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata
 dal difensore dell'imputato;
    Ritenuto che non appare manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 604, sesto comma, del c.p.p. in
 relazione agli artt. 3, 24, 102 della Costituzione: 1) nella parte in
 cui non prevede che il giudice di appello, laddove in primo grado sia
 stata  pronunciata  sentenza  di  improcedibilita' dell'azione penale
 nella fase degli atti preliminari al dibattimento a  norma  dell'art.
 129 c.p.c., debba, se ritenga erronea tale dichiarazione, disporre la
 trasmissione degli atti al primo giudice rimanendo l'imputato privato
 di  un grado del giudizio; 2) inoltre nella parte in cui non prevede,
 nella medesima ipotesi, il diritto dell'imputato di accedere ai  riti
 alternativi in appello:
      che  cio'  realizza una disparita' di trattamento tra l'imputato
 nei  cui  confronti  sia  stata  emessa   una   pronunzia   in   rito
 predibattimentale   e   l'imputato   nei   confronti  del  quale  sia
 intervenuta la declaratoria di  improcedibilita'  a  conclusione  del
 dibattimento;
      che  la  decisione  sulla  sollevata  questione  di legittimita'
 costituzionale e' rilevante ai fini del presente processo, perche' in
 caso di accoglimento potrebbe derivarne la remissione degli  atti  al
 primo giudice, ovvero il mutamento del rito;