LA CORTE DI APPELLO Alla pubblica udienza del 10 gennaio 1995 ha pronunziato la seguente ordinanza. La Corte, visti gli atti del procedimento penale a carico di Di Bella Mario Giuseppe; Sentite le parti sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dal difensore dell'imputato; Ritenuto che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 604, sesto comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 102 della Costituzione: 1) nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, laddove in primo grado sia stata pronunciata sentenza di improcedibilita' dell'azione penale nella fase degli atti preliminari al dibattimento a norma dell'art. 129 c.p.c., debba, se ritenga erronea tale dichiarazione, disporre la trasmissione degli atti al primo giudice rimanendo l'imputato privato di un grado del giudizio; 2) inoltre nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, il diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello: che cio' realizza una disparita' di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stata emessa una pronunzia in rito predibattimentale e l'imputato nei confronti del quale sia intervenuta la declaratoria di improcedibilita' a conclusione del dibattimento; che la decisione sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del presente processo, perche' in caso di accoglimento potrebbe derivarne la remissione degli atti al primo giudice, ovvero il mutamento del rito;