ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento
 notificato il 18 luglio 1994, depositato in Cancelleria il 23  luglio
 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1 comma
 3;  dell'art.  2  commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; dell'art. 3
 comma 2; dell'art. 4 e dell'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  390  (Regolamento   recante
 semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle
 deliberazioni  degli  enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  di  riconoscimento
 della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche di
 autorizzazione  allo  svolgimento  di manifestazioni fieristiche e di
 emanazione   del   calendario    ufficiale    delle    manifestazioni
 fieristiche), ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'Avvocato
 dello  Stato  Carlo  Salimei  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.1. - La Provincia autonoma di Trento ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in
 relazione al d.P.R. 18  aprile  1994,  n.  390  (Regolamento  recante
 semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle
 deliberazioni  degli  enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  di  riconoscimento
 della  qualifica  di internazionale delle manifestazioni fieristiche,
 di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di
 emanazione   del   calendario    ufficiale    delle    manifestazioni
 fieristiche),  di  cui impugna le seguenti disposizioni: art. 1 comma
 3; art. 2 commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6;  art.  3  comma  2;
 art. 4; art. 5 comma 2.
    La  ricorrente  afferma che il regolamento e' illegittimo e lesivo
 della sua sfera di autonomia (artt. 8, n. 12, e 16 Statuto,  e  norme
 di attuazione, contenute nel d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), perche'
 disciplina  oggetti  estranei  all'autorizzazione  legislativa da cui
 trae origine (legge 24 dicembre 1993, n. 537); e viola, altresi',  il
 principio  di  legalita'  sostanziale  e  le  regole dei rapporti fra
 fonti, nella specie l'art. 17, comma 1,  lett.  b),  della  legge  23
 agosto 1988, n. 400.
    L'art.  1,  comma  3  (che  qualifica  il regolamento come atto di
 indirizzo e coordinamento) non ha  alcun  fondamento  specifico;  ne'
 riceve  supporto  dall'art.  2  della  citata  legge n. 537 del 1993.
 Parimenti illegittime sono le altre disposizioni impugnate (artt. 2 e
 3,  nelle  parti  prima  indicate),  che   pretendono   di   regolare
 procedimenti  di  competenza delle Regioni e delle Province autonome.
 Anche  l'art.  4  ne  introduce  alcune  del  tutto   estranee   alla
 semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi di cui all'art. 2,
 commi 7 e 9, della legge n.  537,  giacche'  vi  si  pongono  criteri
 sostanziali  di  regolamentazione  dell'attivita'  fieristica  (tempo
 delle manifestazioni e rilascio delle autorizzazioni),  oltrepassando
 i  canoni  fissati  dal  legislatore  per  l'esercizio della potesta'
 regolamentare e al di fuori, peraltro, dei procedimenti di competenza
 statale. Illegittimo sarebbe infine l'art. 5, comma 2, laddove mira a
 disciplinare la vigilanza della Regione sugli enti fieristici.
    1.2.  -  La  ricorrente  osserva  che le norme di attuazione dello
 Statuto prevedono una chiara delimitazione delle competenze fra Stato
 e Provincia, nonche' il  parere  di  quest'ultima  circa  l'esercizio
 della  competenza statale sulla tenuta del calendario nazionale delle
 fiere (art. 6 d.P.R.  31  luglio  1978,  n.  1017).  Potrebbe  quindi
 ritenersi  che  il  regolamento  non  trovi  applicazione nell'ambito
 provinciale, ma una siffatta interpretazione non e' certa, onde  -  a
 fini  tuzionistici  - il conflitto. La Provincia ricorda, poi, che in
 base al decreto legislativo n. 266 del 1992 gli atti di  indirizzo  e
 coordinamento  la vincolano soltanto al conseguimento degli obiettivi
 in  essi  stabiliti,  mentre  il  regolamento  -  che  non  e'  stato
 sottoposto   al   suo   parere   preventivo  -  detta  precise  norme
 organizzatorie, in violazione, dunque, anche dell'art. 3, commi  2  e
 3, del citato decreto legislativo n. 266.
    2.1.  - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'infondatezza  del ricorso. Il resistente osserva,
 innanzitutto, come le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3,
 abbiano valore ricognitivo delle competenze disposte  dal  d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616.  Lungi  dal  disciplinare  i  procedimenti di
 autorizzazione  e  riconoscimento  della  qualifica   fieristica   di
 competenza  regionale  e  provinciale,  il  regolamento  si  limita a
 indicare le scadenze entro cui  effettuare  gli  adempimenti  per  la
 formazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche,
 che  l'art.  53  del  d.P.R.  n. 616 del 1977 riserva alla competenza
 statale.
    Nella norma che  affida  allo  Stato  il  potere  di  redigere  il
 calendario,  e'  insito  il  potere  di  emanare  atti di indirizzo e
 coordinamento: l'elaborazione di esso non consiste, infatti,  in  una
 mera  registrazione  di  date e qualifiche delle varie manifestazioni
 programmate  dagli  enti  competenti,  ma  implica   un   potere   di
 coordinamento,  da  esercitare  sentite le regioni. I criteri dettati
 sulla concomitanza delle iniziative sono dunque espressione  di  tale
 funzione:  non  incidono sui poteri di riconoscimento della qualifica
 di autorizzazione, ma sui tempi di svolgimento,  mentre  la  potesta'
 statale  relativa  alla  qualifica di fiera internazionale condiziona
 senza dubbio - secondo l'Avvocatura - le competenze per le qualifiche
 inferiori, che potranno  essere  attribuite  soltanto  in  base  alle
 risultanze  delle  qualificazioni,  di  superiore rilievo, effettuate
 dallo Stato.  Cio'  che  puo'  dirsi  anche  per  i  procedimenti  di
 autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, che
 sono  correlati  a  quelli  sul  riconoscimento  della qualifica. Con
 specifico riguardo alla  contestazione  mossa  all'art.  1,  comma  3
 (autoqualificazione   del   regolamento  come  atto  di  indirizzo  e
 coordinamento), si replica  invece  che  tale  potere,  implicito  in
 quello  di  formazione  del  calendario,  e' previsto dall'art. 8 del
 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7.
    Con riferimento all'art. 5 del regolamento (vigilanza  sugli  enti
 fieristici),  si  ritiene  corretto  che i criteri prescritti per gli
 enti vigilati dallo Stato vengano  estesi  anche  a  quelli  vigilati
 dalle  regioni.  Come  non sarebbe fondata nemmeno la doglianza sulla
 mancata consultazione della Provincia, dal momento che il regolamento
 e' stato emanato in seguito al  parere,  favorevole,  espresso  dalla
 Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 1994. E, comunque,
 non  vi  sarebbe  incompatibilita' tra le disposizioni impugnate e lo
 Statuto speciale della Regione: l'art. 6 del d.P.R. n. 1017 del 1978,
 invocato dalla ricorrente, riconosce che la formazione del calendario
 compete allo Stato, sentite le Province autonome.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  solleva  conflitto   di
 attribuzione  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in
 relazione al d.P.R. 18 aprile  1994,  n.  390,  che  introduce  norme
 regolamentari  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi
 sulle fiere, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge  n.  537
 del   1993.   In  particolare,  la  ricorrente  impugna  le  seguenti
 disposizioni del regolamento ora citato: art. 1 comma 3; art. 2 commi
 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; art. 3 comma  2;  art.  4;  art.  5
 comma 2.
    Va  compiuta, preliminarmente, una breve ricognizione sull'assetto
 delle attribuzioni rilevanti nel presente giudizio.
    E' di tutta evidenza che la legge n. 537 del 1993  non  ha  inteso
 (ne'  d'altronde  poteva)  innovare  il  riparto di competenze fra lo
 Stato e le Province  autonome:  l'art.  2,  sulla  semplificazione  e
 accelerazione  dei  procedimenti amministrativi, prevede l'emanazione
 di regolamenti - ai sensi dell'art.  17,  comma  2,  della  legge  23
 agosto  1988,  n. 400 - con specifico riguardo all'approvazione delle
 delibere degli enti fieristici vigilati dal Ministero dell'industria,
 al riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni
 fieristiche,  all'emanazione  del  calendario.  Nulla   consente   di
 ritenere  che  tale  semplificazione  tocchi  le competenze delle due
 Province:  i  regolamenti,  per  il  loro  rango,  non  sono  infatti
 abilitati  a modificare le competenze sostanziali ne' i presupposti e
 i   requisiti   preordinati    all'emanazione    dei    provvedimenti
 amministrativi cui i procedimenti si riferiscono (com'e' sottolineato
 anche  dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema del regolamento
 espresso dall'adunanza generale del 24 marzo 1994).
    Ora, la Provincia ha  competenza  primaria  in  tema  di  fiere  e
 mercati  (Statuto,  art.  8,  n.  12  e norme di attuazione di cui al
 d.P.R. 1017 del 1978, art. 6); e non puo' certo  immaginarsi  che  le
 prescrizioni   impugnate   possano   incidere  sull'ambito  di  dette
 attribuzioni. Sotto un profilo piu' generale, va percio' aggiunto che
 la  regolamentazione,da  parte  della   Regione,   dei   procedimenti
 amministrativi  di  propria spettanza costituisce un corollario della
 competenza in materia di ordinamento degli uffici, espressione  della
 sua potesta' di autorganizzazione (sentenze nn. 461/1992 e 465/1991).
    In  conclusione,  non  vi  e'  dubbio  che  le norme regolamentari
 impugnate - le quali tendono a conformare procedimenti di  competenza
 provinciale  -  risultino  illegittime  per  mancanza  di valida base
 legislativa a loro giustificazione, e comunque invasive  della  sfera
 di attribuzioni, costituzionalmente protetta, dell'ente autonomo.
    2. - L'Avvocatura generale afferma che il regolamento impugnato e'
 atto  di  indirizzo e coordinamento: non vi sarebbe dunque violazione
 del principio di  legalita'  sostanziale;  e  alla  Provincia  -  che
 eccepisce  l'assenza di una base legislativa per l'adozione dell'atto
 di indirizzo e coordinamento - oppone il potere statale di formazione
 del  calendario  contemplato  dall'art.  53,  n.  3,  del  d.P.R.  n.
 616/1977. Ma il potere d'indirizzo e di coordinamento deve avere, per
 costante  giurisprudenza  di questa Corte, fondamento esplicito - che
 qui manca  -  e  inoltre  deve  possedere  quei  requisiti  peculiari
 richiesti,  per  le due Province autonome, dal decreto legislativo n.
 266 del 1992, il  cui  art.  3  viene  espressamente  invocato  dalla
 ricorrente.  Il  regolamento  - autoqualificatosi atto di indirizzo e
 coordinamento - non si limita a fissare  obiettivi,  ma  detta  anche
 norme di organizzazione, e non e' stato sottoposto, peraltro, neanche
 al  prescritto  parere  della  Provincia autonoma. Entrambi i profili
 realizzano  una  violazione  della   citata   norma   di   attuazione
 statutaria,  che  non  puo'  essere modificata o derogata dalla legge
 ordinaria ne' tanto meno da una norma regolamentare (sentenze nn.  40
 e 38 del 1992).
    Il  raccordo  tra  lo  Stato  e  la  Provincia  autonoma, in vista
 dell'elaborazione del calendario delle fiere, dovra' dunque svolgersi
 secondo i canoni della  leale  cooperazione  fra  i  due  livelli  di
 governo,  precisati  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte (fra le
 varie, sentenze nn. 377, 359, 355, 109 del 1993, 497 del 1992).