ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10, lett.  d)
 del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597  (Istituzione e disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10,  lett.  e)  del
 d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917  (Testo  unico delle imposte sui
 redditi)  promosso  con  ordinanza  emessa  il  3  marzo  1994  dalla
 Commissione  tributaria  di primo grado di Milano su ricorso proposto
 da Occhionero Achille contro l'Ufficio II.DD. di Milano  iscritta  al
 n.  634  del  registro  ordinanze  1994  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 43,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che la Commissione tributaria di primo grado di Milano -
 con ordinanza del 3 marzo 1994, emessa in un giudizio promosso da  un
 contribuente  per  contestare  l'esclusa  deducibilita'  di  spese di
 psicanalisi ai fini dell'IRPEF dovuta per  il  1983  -  ha  sollevato
 questione  incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 10,
 lettera d), d.P.R.  29 settembre 1973 n. 597 e 10, lett.  e),  d.P.R.
 22  dicembre  1986 n.   917, nella parte appunto in cui non includono
 tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi
 e psicoterapia, "sopratutto se sostenute (come nella  specie)  "negli
 anni  d'imposta  antecedenti  all'entrata  in  vigore  della legge 18
 febbraio 1989, n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di
 psicologo", per asserito  contrasto  con  gli  artt.  3  e  32  della
 Costituzione;
      che,   nel  giudizio  innanzi  alla  Corte,  e'  intervenuto  il
 Presidente del Consiglio dei ministri  per  eccepire  l'infondatezza,
 sotto ogni profilo, della cosi' proposta impugnativa;
    Considerato  che, per quanto attiene alla attualita', la questione
 (a  prescindere  da  ogni  rilievo  di  ammissibilita')  e'  comunque
 manifestamente  infondata, per la ragione, che nel vigore della legge
 n. 56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in
 deduzione,  come  dalla  stessa  Commissione  rimettente,  del  resto
 riconosciuto;
      che,   anche  con  riguardo  al  periodo  in  contestazione,  la
 questione e' del pari manifestamente infondata;
      che, infatti, la non deducibilita' delle spese di psicoanalisi e
 di psicoterapia sostenute negli anni di  imposta  anteriori  al  1989
 costituisce  conseguenza  duplicemente obbligata: per un verso, dalla
 distinzione  operata,  a  monte,  dal  legislatore  e  non  messa  in
 discussione  dal  giudice  a  quo,  tra  spese per cure generiche non
 deducibili (se non in misura limitata ed a determinate condizioni)  e
 spese  per  cure  specialistiche integralmente ed incondizionatamente
 invece deducibili, e, per altro verso,  dalla  natura  innegabilmente
 non  specialistica  delle  prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia
 rese precedentemente  alla  introduzione,  definizione  e  disciplina
 della  professione  di  psicologo e della istituzione del correlativo
 albo con esplicita previsione del relativo corso di specializzazione,
 attuata appunto solo con la richiamata legge 18 febbraio 1989 n. 56;
    Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n.  87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale.