ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, numero  11,
 della   legge  9  ottobre  1971,  n.  821  (recte:  n.  825)  (Delega
 legislativa al Governo della Repubblica per la  riforma  tributaria),
 dell'art.  47  del  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 600 e dell'art. 46
 dello stesso  d.P.R.  n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
 accertamento  delle  imposte  sui  redditi),  promosso  con ordinanza
 emessa il 28 gennaio 1994 dalla  Commissione  tributaria  di  secondo
 grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte dirette di
 Chioggia  contro  Bregolin  Raffaella ed altri iscritta al n. 585 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa il 28 gennaio 1994 (r.o. n.
 585/1994), la Commissione tributaria di secondo grado  di  Venezia  -
 nella    controversia    fra    Bregolin   Raffaella   ed   altri   e
 l'Amministrazione  delle  finanze  -  ha   sollevato   questione   di
 legittimita' costituzionale:
       a)  degli  artt.  10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n.
 821 (recte: 9 ottobre 1971, n. 825) e 47 del  d.P.R.    29  settembre
 1973,  n.  600,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  53  e  76 della
 Costituzione, "nella parte in cui non viene fatta distinzione alcuna,
 quanto alla sanzione, tra l'ipotesi  di  omessa  presentazione  della
 dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  e  quella  di dichiarazione
 regolarmente presentata e non sottoscritta";
       b) dell'art. 46  del  menzionato  d.P.R.  nella  parte  in  cui
 prevede,  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "trattamenti
 sanzionatori diversificati per il  sostituto  d'imposta  rispetto  ad
 altre   categorie  di  contribuenti  per  la  identica  irregolarita'
 formale";
      che, nel giudizio, e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, che, nell'atto d'intervento, ha chiesto che vengano dichiarate
 inammissibili le questioni relative all'art.  10,  numero  11,  della
 legge  9  ottobre  1971, n. 825 e all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 600, ed infondata la questione relativa all'art. 47, mentre,
 nella  memoria  successivamente  depositata,  ha  concluso   per   la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo, per nuovo esame della
 rilevanza delle questioni stesse, alla luce della sopravvenuta  legge
 27  luglio  1994, n. 473, di conversione del d.-l. 31 maggio 1994, n.
 330;
    Considerato che, nella controversia pendente innanzi al giudice  a
 quo, nella quale si discute delle sanzioni irrogabili al sostituto di
 imposta  che  abbia  presentato,  per  l'anno 1982, dichiarazione non
 sottoscritta, occorre aver riguardo  all'art.  8,  terzo  comma,  del
 d.P.R.  29  settembre  1973, n. 600, che prevede la sottoscrizione "a
 pena di nullita'";
     che, peraltro, l'art. 1, comma 9-quater del d.-l. 31 maggio 1994,
 n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio  1994,  n.
 473,  ha disposto, ad integrazione del predetto terzo comma dell'art.
 8 del d.P.R. n. 600/1973, che "la nullita' puo' essere sanata  se  il
 contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro trenta giorni dal
 ricevimento  dell'invito  da  parte   dell'ufficio   territorialmente
 competente";
      che,  in  relazione  alla intervenuta modifica legislativa della
 disposizione sopra menzionata, gli atti vanno restituiti al giudice a
 quo, al quale spetta valutare l'eventuale  incidenza  della  modifica
 stessa  sul  giudizio  innanzi  a lui pendente, segnatamente sotto il
 profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata.