IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 92 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari reali dell'anno 1994, riservato per la decisione all'udienza camerale del 24 novembre 1994, sulla richiesta di riesame del decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Catanzaro ha disposto, in data 28 ottobre 1994, il sequestro preventivo del cantiere edilizio, aperto in via Fratelli Plutino di Catanzaro per i lavori di costruzione di un complesso a destinazione residenziale dalla Societa' Ediltura di Paone Giuseppe & C. proposta nell'interesse di Paone Giuseppe, in proprio e in qualita' di legale rappresentante della precitata Societa', indagato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' per altre violazioni in materia edilizia; Sentito il pubblico ministero e il difensore dell'indagato; Esaminati gli atti di causa; Udito il giudice relatore; P R E M E T T E Con decreto in data 28 ottobre 1994 il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Catanzaro procedeva, su richiesta del p.m., al sequestro preventivo del cantiere edilizio, aperto in via Fratelli Plutino di Catanzaro dalla societa' Ediltura di Paone Giuseppe & C. per i lavori di realizzazione di un insediamento a scopo residenziale, nei confronti di Paone Giuseppe, legale rappresentante della predetta societa', indagato, in concorso con altri, in ordine alla fattispecie contravvenzionale p. e p. all'art. 20, lett. a), della legge n. 47/1985, nonche' per la violazione dell'art. 18 stessa legge. Avverso detto decreto il difensore del Paone ha proposto istanza di riesame, con enunciazione contestuale dei motivi, in data 9 novembre 1994; il 23 novembre 1994 il medesimo ha depositato ulteriore memoria difensiva a sostegno del gravame. All'udienza del 24 novembre 1994, fissata in camera di consiglio per la trattazione del gravame, giusta decreto del 18 novembre 1994, e celebrata con l'intervento del p.m. e con la partecipazione dell'indagato e del difensore, il rappresentante della pubblica accusa nel resistere alla impugnazione, ha prodotto ulteriore documentazione. All'esito della discussione, il p.m. e la difesa hanno concluso, rispettivamente, per la conferma del provvedimento impugnato e per l'accoglimento del proposto gravame. Il Tribunale ha riservato la decisione. R I L E V A Gli assunti difensivi a sostegno dell'interposto gravame, quali sono stati sviluppati, innanzitutto, nella istanza di riesame e illustrati poi ulteriormente alla odierna udienza di trattazione camerale, ancor prima di investire il merito del provvedimento impugnato, si appuntano su alcuni pretesi profili di invalidita' dell'atto in questione. A tal proposito, deduce in particolare la difesa in primo luogo la invalidita' del decreto di sequestro preventivo, poiche' non preceduto da informazione di garanzia all'indagato e, comunque, per non essere in ogni caso il predetto atto completo di tutti gli elementi richiesti dall'art. 369 del codice di rito; inoltre eccepisce, in seconda battuta, la nullita' del provvedimento cautelare per carenza assoluta di motivazione. Ad avviso del Tribunale, pregiudiziale ed assorbente, rispetto ad ogni altra questione, appare la valutazione in ordine al secondo dei dedotti profili di invalidita' del decreto, oggetto di riesame. Ed invero al Collegio e' dato evincere "per tabula", una vistosa lacunosita' del provvedimento impugnato, in punto di enunciazione esplicativa delle ragioni poste a fondamento delle adottate determinazioni di cautela reale. Rilevasi, infatti agevolmente, che il decreto di sequestro di che trattasi non specifica, in alcun modo, in che termini ed in qual misura le caratteristiche dell'insediamento edilizio, in fase di costruzione, oggetto dell'imposto vincolo cautelare, contrastino con la disciplina dettata dalle vigenti prescrizioni di piano, per l'attivita' di edificazione sui terreni destinati a zona agricola. Ditalche', non puo' dirsi integrato il provvedimento cautelare impugnato di adeguata motivazione, in conformita' alla previsione di cui all'art. 321, primo comma, del c.p.p., con la conseguenza che l'atto in questione risulta affetto da vizio di nullita', ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, terzo comma, e 321, primo comma, codice di rito. Cio' posto, tuttavia, il Tribunale non puo' comunque esimersi dal tenere presente quelli che sono i poteri decisori, che gli competono in questa sede, a norma dell'art. 309, nono comma, del c.p.p., cosi' come richiamato dall'art. 324, settimo comma, del c.p.p. Risulta, a tal proposito, espressamente prevista la possibilita' che il Tribunale, in sede di riesame, confermi il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del medesimo; potere, quest'ultimo, che il Collegio non ignora essere stato considerato, in virtu' di un indirizzo interpretativo costante nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimita', comprensivo anche di quello di integrazione o completamento di una eventuale insufficienza o carenza motivatoria del provvedimento, oggetto di riesame (Cass., Sez. V, 23 maggio 1992, n. 900, massima n. 190421; Cass., Sez. I, 8 ottobre 1991, n. 3018, massima n. 188560; Cass., Sez. V, 9 settembre 1991, n. 811, massima n. 188143; Cass., Sez. I, 1 febbraio 1991, n. 4640, massima n. 186960; Cass., Sez. V, 27 novembre 1990, n. 4868, massima n. 185865, in Archivio Penale C.E.D. cassazione, e anche Cass., Sez. VI 16 luglio 1990, Stefana). Tanto premesso il Tribunale ritiene di avere fondato motivo per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 309, nono comma, del c.p.p., per come richiamato dall'art. 324, settimo comma, del c.p.p., nella parte in cui attribuisce al Tribunale del riesame il potere di confermare il provvedimento impugnato (per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso), anche nella ipotesi della eccepita nullita' per vizio di motivazione del provvedimento riesaminato. Quanto, in particolare, alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene il Collegio che la norma sospettata di incostituzionalita', oltre a contrastare con il generale principio di ragionevolezza, si ponga, anche e soprattutto, in evidente antinomia con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Piu' specificatamente, alla richiamata disciplina, di cui all'art. 309, nono comma, del codice di rito, e' da imputarsi una inaccettabile compromissione dell'inviolabile e costituzionalmente garantito diritto di difesa, laddove la stessa, nella sua pratica portata applicativa, alla stregua dell'indirizzo interpretativo gia' citato, consegue l'aberrante risultato di vanificare, in concreto, negli esiti finali un apparato normativo di tutela e di garanzia, che pure si presenta efficiente nelle premesse. A presidio, infatti, di una piena e completa esplicazione del diritto alla difesa di colui il quale veda sottoposto un proprio bene al vincolo di indisponibilita', derivante dalla emissione di un decreto di sequestro preventivo per ragioni cautelari reali, il codice di procedura penale prevede espressamente: a) che il decreto in questione deve essere motivato, e cioe' deve dare adeguato ed esauriente conto delle ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle adottate determinazioni cautelari, a pena di nullita' (combinato disposto degli artt. 125, Ec., e 321, primo comma, del c.p.p.); b) che il vizio di nullita' del decreto, derivante dalla omessa o insufficiente motivazione del medesimo, puo' essere fatto valere dall'interessato mediante la proposizione di istanza di riesame, quale strumento di tutela apprestato dall'ordinamento anche (e quindi non solo) per ragioni di merito (art. 322, primo comma, del c.p.p.); c) che, infine, il Tribunale del riesame puo', in sede di decisione, non solo riformare o confermare, ma anche, all'occorrenza, annullare il provvedimento cautelare impugnato (art. 309, nono comma, del c.p.p., cosi' come richiamato dall'art. 324, settimo comma, del c.p.p.). Appare, allora, a questo Tribunale quanto meno incongruo che, a fronte di un assetto normativo quale quello teste' descritto, possa poi, per altro verso, ammettersi, a norma dell'art. 309, nono comma, del c.p.p., in sede di riesame, il potere di integrare o addirittura completare una insufficienza o una carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato; con l'effetto, quindi, di rendere del tutto irrilevante, per questa via, la questione del se il predetto fosse o meno ab origine adeguatamente motivato. Pertanto, solo la previsione di un espresso limite di operativita' al potere, di cui all'art. 309, nono comma, ultima parte, del c.p.p., per il caso in cui venga in considerazione il vizio di motivazione del provvedimento oggetto di riesame (ipotesi, questa, in cui dovrebbe piu' correttamente entrare in gioco il correlativo potere di annullamento dell'atto impugnato), potrebbe ricomporre la frattura logica che, alla stregua delle suesposte considerazioni, si evidenzia nel sistema, con ogni conseguente beneficio per la salvaguardia della irrinunciabile garanzia difensiva del privato. Da ultimo, la rilevanza, ai fini del presente procedimento di riesame, della prospettatta questione di legittimita' costituzionale puo' facilmente apprezzarsi in ragione del gia' evidenziato vizio formale, che affetta il gravato decreto di sequestro preventivo, in quanto sprovvisto di motivazione, nonche' delle conseguenze pregiudizievoli che dall'applicazione nel caso in esame della norma sospettata di incostituzionalita' deriverebbero per i diritti della difesa. Appalesandosi dunque, per tutto quanto finora esposto, l'illustrata questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, il Tribunale la solleva di ufficio, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla sospensione del termine di cui all'art. 309, decimo comma, cosi' come richiamato dall'art. 324, settimo comma, del c.p.p.