ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso ordinanza prefettizia irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo per i maggiorenni di indossare il casco protettivo durante la guida di motoveicoli, il Pretore di Milano, con ordinanza del 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte il 1 settembre 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e motocarrozzette; estensione dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), che irragionevolmente discriminerebbero: a) i minorenni rispetto ai maggiorenni, alla guida di ciclomotori, imponendo il casco soltanto ai primi "pur in presenza di un sostanziale identico rischio"; b) i maggiorenni alla guida di motoveicoli oltre i 50 cmc, imponendo loro l'uso del casco, pur quando detti veicoli "quanto meno in ambito urbano assumono, per limiti di velocita' imposti, una pericolosita' identica a quella dei ciclomotori, per i quali .. vige la cennata discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che identica questione, per di piu' sollevata dallo stesso giudice a quo, e' stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 180 del 1994; che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere ora dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;