IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2698/1993 proposto da Bertoja Luisa e Liotta Michela quali eredi di Liotta Calogero, rappresentate e difese dall'avv. Agelo Foletto, come da mandato in calce al ricorso, con elezione di domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; contro l'Ente nazionale della previdenza e assistenza per i dipendenti statali - E.N.P.A.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; il Ministero del tesoro ed il Ministero della pubblica istruzione, in persona dei Ministri pro-tempore, il Provveditore agli studi di Vicenza, in persona del provveditore pro-tempore e la direzione provinciale del Tesoro di Vicenza, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia San Marco, 63; per l'annullamento della mancata riliquidazione di buonuscita E.N.P.A.S. con indennita' integrativa speciale e con rivalutazione monetaria e interessi legali; Visto il ricorso, notificato il 29 luglio 1993 e depositato presso la segreteria il 31 luglio 1993 con i relativi allegati; Visti i motivi aggiunti notificati anche al neoistituito I.N.P.D.A.P., Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, non costituito in giudizio; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 2 novembre 1993; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 27 ottobre 1994, relatore il consigliere Rita De Piero, l'avv. Foletto per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato De Felice per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue; F A T T O Le parti ricorrenti espongono che il prof. Calogero Liotta, rispettivamente marito e padre, deceduto il 9 settembre 1990, aveva ricevuto l'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., per il servizio svolto in qualita' di docente alle dipendenze del Provveditorato agli studi di Vicenza, senza che nell'importo venisse inclusa anche l'indennita' integrativa speciale maturata con l'ultimo stipendio. Il ricorso afferma il loro diritto in qualita' di eredi ad ottenere la riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale, ai sensi della recente sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale e deduce i seguenti motivi: 1. - Illegittimita' degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1972, dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge n. 324 del 27 maggio 1959, degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed eccesso di potere per carente ed illogica motivazione e per contrasto a disposizioni di legge. Si assume che la mancata inclusione dell'I.I.S. nell'indennita' di buonuscita penalizza i pubblici dipendenti di cui alla legge n. 70/1975 nei confronti di quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e dei dipendenti privati. L'indennita' integrativa speciale avrebbe ormai acquisito carattere di retribuzione differita, analogamente all'indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori privati. 2. - Applicabilita' della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della Corte costituzionale; nell'assunto che tale sentenza avrebbe riconosciuto la natura retributiva dell'indennita' di fine rapporto dei dipendenti statali e la sua obbligatoria inclusione nell'indennita' di buonuscita, ancorche' non sia stata disposta la caducazione integrale della normativa impugnata, suggerendo invece criteri al legislatore per una organica determinazione della indennita' di fine rapporto che faccia cessare qualsiasi sperequazione fra i lavoratori. 3. - Prescrizione quinquennale del credito e rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di cui all'art. 7 della legge n. 75/1980. Poiche' e' pacifica la natura di retribuzione differita della buonuscita E.N.P.A.S., ne consegue il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data in cui le somme dovevano essere corrisposte, e cioe', a tenore dall'art. 7 della legge n. 75/1980 e dell'art. 26, secondo comma del d.P.R. n. 1032/1975, dal centoseiesimo giorno dalla data di cessazione dal servizio. Si e' costituito in giudizio il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato estinto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 87/1994. Con i motivi aggiunti, notificati anche all'I.N.P.D.A.P., le ricorrenti hanno sollevato le seguenti ulteriori censure: 1) Computo della indennita' integrativa speciale del (rectius: al) 60% quale acconto di quanto dovuto dall'I.N.P.D.A.P. per determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici e statali in particolare. Assumono le istanti che, non essondosi ancora verificata la globale revisione normativa della materia secondo i principi indicati dalla sentenza n. 243 del 5-19 maggio 1992 della Corte costituzionale, la legge n. 87/1994, con cui e' stato incluso nel computo dell'indennita' di liquidazione il 60% dell'indennita' integrativa speciale, non puo' essere considerata che come statuente un acconto sul dovuto e anche l'art. 4 della legge in questione, che prevede l'estinzione d'ufficio delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge, non puo' essere applicato, se non limitatamente alla parte che sara' liquidata e dopo la avvenuta liquidazione; 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma prima, lett. b) della legge n. 8 del 29 gennaio 1994 in contrasto ad indicazione della Corte costituzionale ed ai principi di cui all'art. 3, 36 e 38 della Costituzione. La nuova legge non rispetterebbe gli orientamenti costituzionali, essendo rimasta ferma per i lavoratori degli enti locali l'inclusione nel computo della liquidazione del 100% dell'indennita' integrativa speciale mentre questa e' stata inclusa nella liquidazione degli statali solo in ragione del 60%. Rimane quindi la disparita' di trattamento ancor piu' evidente da quando e' stato istituito un unico ente pubblico, l'I.N.P.D.A.P, per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sia agli statali che al personale degli enti locali e di altri enti pubblici; 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto della legge n. 87/1994 con riferimento all'esclusione di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto ai principi della Costituzione di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97; nell'assunto che dalla natura retributiva ormai pacificamente riconosciuta al trattamento di fine rapporto, deriverebbe automaticamente, per principi costituzionali ormai consolidati, l'obbligo di pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali. La lesione dell'art. 38 sarebbe evidente con particolare riferimento ai dipendenti statali andati in pensione nell'ultimo decennio e che hanno avuto una liquidazione di buonuscita molto minore di quelli dell'ultimo anno, in rapporto all'indennita' integrativa speciale che era modestissima nel 1984 ed e' devenuta sempre maggiore. La riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. senza rivalutazione monetaria e interessi legali vedrebbe i pensionati 1984 in condizione ancora sperequata, visto che hanno dovuto attendere oltre un decennio per il riconoscimento del loro diritto; 4) Illeggittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, e dell'art. 3 della legge n. 87/1994 in contrasto ai principi degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; L'art. 2, comma terzo, prevede che il nuovo trattamento si applichi ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novebre 1984, cosi' attuando una sperequazione ai danni del personale della scuola il quale, a differenza degli altri statali, cessa obbligatoriamente dal servizio a far tempo dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo all'ultimo anno scolastico in cui ha prestato servizio; i pensionati 1984 del settore scuola sono quindi necessariamente cessati dal servizio con il 1 settembre 1984, anche se hanno poi ricevuto la liquidazione nel dicembre 1984 o nel gennaio 1985 e non sarebbero quindi inclusi nella previsione di una liquidazione decennale, con la conseguenza che nel loro caso la prescrizione avrebbe una durata novennale anziche' decennale; 5) Applicabilita' limitata dall'art. 4 legge n. 87/1994 con riferimento ai giudizi pendenti ed illeggittimita' costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Per non ledere i citati principi costituzionali l'art. 4 dovrebbe essere interpretato nel senso di determinare l'estinzione delle cause pendenti solo una volta materialmente ottenuta la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e solo limitatamente all'importo liquidato, dovendo le cause continuare per il residuo 40%. Diversamente opinando si determinerebbe una incostituzionale limitazione di quella tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi tutelata dalla Costituzione.