IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2699/1993
 proposto  da  Paolini Mario, Loviselli Elia, Frison Silvio, Trivellin
 Antonietta,  Gabardo  Maria,  Pozza   Sergio,   Bottaccin   Vitorina,
 Pontarollo   Renato   e  Valenza  Giuseppe,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Angelo Foletto, come da mandato in calce  al  ricorso,  con
 elezione   di   domicilio   presso   la   segreteria   del  tribunale
 amministrativo regionale ai sensi dell'art. 35 del regio  decreto  26
 giugno  1924,  n.  1054;  contro  l'Ente nazionale della previdenza e
 assistenza per i dipendenti statali - E.N.P.A.S., in persona del  suo
 legale  rappresentante  pro-tempore;  non  costituito in giudizio; il
 Ministero del tesoro ed il Ministero della  pubblica  istruzione,  in
 persona  dei  Ministri  pro-tempore,  il Provveditorato agli studi di
 Vicenza, in persona  del  provveditore  pro-tempore  e  la  direzione
 provinciale   del   Tesoro   di   Vicenza,   in  persona  del  legale
 rappresentante,  tutti   rappresentati   e   difesi   dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato domiciliataria per legge nella sua sede in
 Venezia   San   Marco,   63;   per   l'annullamento   della   mancata
 riliquidazione  di  buonuscita  E.N.P.A.S. con indennita' integrativa
 speciale e con rivalutazione monetaria e interessi legali;
    Visto il ricorso, notificato il 29 luglio 1993 e depositato presso
 la segreteria il 31 luglio 1993 con i relativi allegati;
    Visti  i  motivi  aggiunti  notificati   anche   al   neoistituito
 I.N.P.D.A.P.,  Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dipendenti
 dell'amministrazione pubblica, non costituito in giudizio;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura  generale
 dello Stato depositato il 2 novembre 1993;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  27  ottobre 1994, relatore il
 consigliere  Rita  De  Piero,  l'avv.  Foletto  per  i  ricorrenti  e
 l'avvocato dello Stato De Felice per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                               F A T T O
    Le  parti  ricorrenti  espongono  di aver ricevuto l'indennita' di
 buonoscita E.N.P.A.S., per il servizio svolto in qualita' di  docenti
 alle  dipendenze  del provveditorato agli studi di Vicenza, senza che
 nell'importo venisse inclusa anche l'indennita' integrativa  speciale
 maturata con l'ultimo stipendio.
    Il  ricorso  afferma il loro diritto ad ottenere la riliquidazione
 della  buonuscita   E.N.P.A.S.   con   l'inclusione   dell'indennita'
 integrativa speciale, ai sensi della recente sentenza n. 243 del 1993
 della Corte costituzionale e deduce i seguenti motivi:
    1.  -  Illegittimita'  degli atti impugnati per violazione e falsa
 applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032  del  29  dicembre
 1972,  dell'art.  1,  terzo comma, lettere b) e c) della legge n. 324
 del 27 maggio 1959, degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n.
 70, ed eccesso di potere per carente ed illogica  motivazione  e  per
 contrasto a disposizioni di legge.
    Si assume che la mancata inclusione dell'I.I.S. nell'indennita' di
 buonuscita  penalizza  i  pubblici  dipendenti  di  cui alla legge n.
 70/1975 nei confronti  di  quelli  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  e  dei
 dipendenti privati.
    L'indennita'   integrativa   speciale   avrebbe   ormai  acquisito
 carattere di retribuzione differita, analogamente  all'indennita'  di
 contingenza corrisposta ai lavoratori privati.
    2. - Applicabilita' della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della
 Corte   Costituzionale;   nell'assunto   che  tale  sentenza  avrebbe
 riconosciuto la natura retributiva dell'indennita' di  fine  rapporto
 dei   dipendenti   statali   e   la   sua   obbligatoria   inclusione
 nell'indennita' di buonuscita, ancorche' non sia  stata  disposta  la
 caducazione  integrale  della  normativa impugnata, suggerendo invece
 criteri  al  legislatore  per  una  organica   determinazione   della
 indennita'   di   fine   rapporto   che   faccia   cessare  qualsiasi
 sperequazione fra i lavoratori.
    3.  -  Prescrizione  quinquennale  del  credito  e   rivalutazione
 monetaria  ed  interessi  legali sulla somma rivalutata dalla data di
 cui all'art. 7 della legge n. 75/1980.
    Poiche' e' pacifica la  natura  di  retribuzione  differita  della
 buonuscita  E.N.P.A.S.,  ne  consegue  il diritto dei ricorrenti alla
 rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data in cui  le
 somme  dovevano  essere  corrisposte,  e  cioe', a tenore dall'art. 7
 della legge n. 75/1980 e dell'art. 26, secondo comma  del  d.P.R.  n.
 1032/1975,  dal  centoseiesimo  giorno  dalla  data di cessazione dal
 servizio.
    Si e' costituito in giudizio il  Ministero  del  tesoro  e  quello
 della  pubblica  istruzione  il quale ha chiesto che il ricorso venga
 dichiarato estinto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 87/1994.
    Con i  motivi  aggiunti,  notificati  anche  all'I.N.P.D.A.P.,  le
 ricorrenti hanno sollevato le seguenti ulteriori censure:
      1)  Computo  della indennita' integrativa speciale del (rectius:
 al)  60%  quale  acconto  di  quanto  dovuto  dall'I.N.P.D.A.P.   per
 determinazione  della buonuscita dei dipendenti pubblici e statali in
 particolare.
    Assumono  le  istanti  che,  non  essondosi  ancora  verificata la
 globale revisione normativa della materia secondo i principi indicati
 dalla  sentenza  n.  243   del   5-19   maggio   1992   della   Corte
 costituzionale,  la  legge  n.  87/1994, con cui e' stato incluso nel
 computo  dell'indennita'  di  liquidazione  il  60%   dell'indennita'
 integrativa  speciale, non puo' essere considerata che come statuente
 un acconto sul dovuto e anche l'art. 4 della legge in questione,  che
 prevede  l'estinzione  d'ufficio  delle  cause  pendenti alla data di
 entrata in vigore della legge, non  puo'  essere  applicato,  se  non
 limitatamente  alla  parte  che  sara'  liquidata  e dopo la avvenuta
 liquidazione;
      2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma prima, lett.
 b) della legge n. 8 del 29 gennaio 1994 in contrasto  ad  indicazione
 della  Corte costituzionale ed ai principi di cui all'art. 3, 36 e 38
 della Costituzione.
    La nuova legge non rispetterebbe gli orientamenti  costituzionali,
 essendo rimasta ferma per i lavoratori degli enti locali l'inclusione
 nel  computo  della liquidazione del 100% dell'indennita' integrativa
 speciale mentre questa e'  stata  inclusa  nella  liquidazione  degli
 statali solo in ragione del 60%.
    Rimane  quindi la disparita' di trattamento ancor piu' evidente da
 quando e' stato istituito un unico ente pubblico, l'I.N.P.D.A.P,  per
 la liquidazione del trattamento di fine rapporto sia agli statali che
 al personale degli enti locali e di altri enti pubblici;
      3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto della
 legge  n. 87/1994 con riferimento all'esclusione di corresponsione di
 interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto ai  principi  della
 Costituzione di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97; nell'assunto che dalla
 natura retributiva ormai pacificamente riconosciuta al trattamento di
 fine    rapporto,    deriverebbe    automaticamente,   per   principi
 costituzionali  ormai  consolidati,   l'obbligo   di   pagamento   di
 rivalutazione monetaria e interessi legali.
    La   lesione   dell'art.   38  sarebbe  evidente  con  particolare
 riferimento ai dipendenti  statali  andati  in  pensione  nell'ultimo
 decennio  e  che  hanno  avuto  una  liquidazione di buonuscita molto
 minore  di  quelli  dell'ultimo  anno,  in  rapporto   all'indennita'
 integrativa  speciale  che  era  modestissima nel 1984 ed e' devenuta
 sempre maggiore. La riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S.  senza
 rivalutazione monetaria e interessi legali vedrebbe i pensionati 1984
 in  condizione  ancora  sperequata,  visto che hanno dovuto attendere
 oltre un decennio per il riconoscimento del loro diritto;
      4) Illegittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  terzo,  e
 dell'art.  3  della  legge  n. 87/1994 in contrasto ai principi degli
 artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
    L'art. 2,  comma  terzo,  prevede  che  il  nuovo  trattamento  si
 applichi  ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novebre 1984,
 cosi' attuando una sperequazione ai danni del personale della  scuola
 il  quale,  a differenza degli altri statali, cessa obbligatoriamente
 dal servizio a  far  tempo  dal  1›  settembre  dell'anno  scolastico
 successivo  all'ultimo anno scolastico in cui ha prestato servizio; i
 pensionati  1984  del  settore  scuola  sono  quindi  necessariamente
 cessati  dal  servizio  con  il 1› settembre 1984, anche se hanno poi
 ricevuto la liquidazione nel dicembre 1984 o nel gennaio 1985  e  non
 sarebbero   quindi  inclusi  nella  previsione  di  una  liquidazione
 decennale, con la conseguenza  che  nel  loro  caso  la  prescrizione
 avrebbe una durata novennale anziche' decennale;
      5)  Applicabilita'  limitata  dall'art.  4  legge n. 87/1994 con
 riferimento ai giudizi pendenti ed illeggittimita' costituzionale  ai
 sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
    Per  non ledere i citati principi costituzionali l'art. 4 dovrebbe
 essere interpretato nel senso di determinare l'estinzione delle cause
 pendenti solo una  volta  materialmente  ottenuta  la  riliquidazione
 dell'indennita'   di  buonuscita  e  solo  limitatamente  all'importo
 liquidato, dovendo le cause continuare per il residuo 40%.
    Diversamente  opinando  si  determinerebbe  una   incostituzionale
 limitazione  di  quella  tutela  giurisdizionale dei propri diritti e
 interessi legittimi tutelata dalla Costituzione.