ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436 (Norme integrative della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Nata Ida Angela e l'I.N.P.S. iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso da Ida Angela Nata contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilita' in seguito alla morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilita' alla titolarita' di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarita' di assegno attribuito convenzionalmente". La norma denunziata e' ritenuta contrastante col principio di ragionevolezza perche' esclude, senza giustificato motivo, il riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima della sentenza di divorzio. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del 1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988. In una memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica l'I.N.P.S. osserva che la questione e' mal posta, perche' presuppone l'equiparabilita' tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima, non la seconda, puo' fare stato nei confronti dell'Istituto, che e' terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi. Considerato in diritto 1. - La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilita' alla titolarita' di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarita' di assegno attribuito convenzionalmente". 2. - La questione non e' fondata. Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilita' non e' la continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma e' un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarita' di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtu' di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarita' da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice. In tale fattispecie l'elemento della titolarita' dell'assegno giudizialmente riconosciuta non e' surrogabile da una convenzione privata, perche' solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilita', della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n. 777/1988). Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della legge n. 898 - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione privata puo' avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di riversibilita' prevista dall'art. 9.