ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 72, secondo
 comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
 (Disposizioni sul  processo  tributario  in  attuazione  della  legge
 delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991
 n.  413),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  7  giugno 1993 dalla
 Commissione  tributaria  centrale  sul  ricorso  proposto  da Ufficio
 Imposte Dirette di Roma contro Ranchi Germana, iscritta al n. 558 del
 registro delle ordinanze 1994 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto  che  la commissione tributaria centrale ha sollevato, in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  72,  secondo  comma,  ultimo  inciso,  del
 decreto  legislativo  31  dicembre  1992  n.  546  (Disposizioni  sul
 processo tributario in  attuazione  della  legge  delega  al  Governo
 contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991 n. 413) nella
 parte in cui, con norma  di  interpretazione  autentica,  prevede  la
 inapplicabilita'   nel   procedimento   tributario,  del  termine  di
 decadenza dalle impugnazioni stabilito dall'art. 327  del  codice  di
 procedura civile;
      che  a  parere  del  giudice  a quo, l'introduzione della regola
 della inapplicabilita' nel processo tributario del predetto  termine,
 in  contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, dallo
 stesso  condiviso,  comporta  la  violazione   dell'art.   76   della
 Costituzione  dal momento che la delega della funzione legislativa fu
 concessa al Governo al solo fine  di  disporre  (per  il  futuro)  la
 revisione  e  la  organizzazione  del  contenzioso  tributario e non,
 quindi, per emanare norme retroattive di interpretazione autentica;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,   rappresentato   e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 concludendo per l'inammissibilita', o  comunque,  per  l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  l'art.  15,  1- bis, del decreto-legge 29 aprile
 1994  n.  260  convertito  in  legge  27  giugno  1994,  n.  413   ha
 ulteriormente   differito  al  1›  ottobre  1995  la  data  unica  di
 insediamento  delle  nuove  commissioni  tributarie   provinciali   e
 regionali prevista dall'art. 42, primo comma, del decreto legislativo
 31 dicembre 1992, n. 545;
      che,  in  conseguenza,  tutte le disposizioni sul nuovo processo
 tributario di cui al decreto legislativo  31  dicembre  1992  n.  546
 hanno  efficacia  dalla suddetta data, cosi' come, analogamente, gia'
 disposto dall'art. 69, primo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993,
 n. 331, convertito nella legge 29  ottobre  1993  n.  427  che  aveva
 differito  al  1›  ottobre  1994  la data unica di insediamento delle
 predette commissioni;
      che pertanto si profila una inammissibilita' della questione per
 difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo  al  momento  fare
 applicazione  della  norma  della  cui legittimita' costituzionale si
 dubita (ordinanze nn. 230 del 1994 e 502 del 1993);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;