ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   1-sexies
 capoverso  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431-rectius, dell'art.
 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno  1985,  n.  312,
 introdotto  dall'art.  1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n.
 431  (Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
 zone di particolare interesse  ambientale),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata
 di Schio, nel procedimento penale  a  carico  di  Bressan  Pietro  ed
 altra,  iscritta  al  n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto  che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma,  della
 legge  8  agosto  1985,  n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo
 comma, d.l. 27 giugno 1985, n.  312,  introdotto  dall'art.  1  della
 legge  di  conversione  8  agosto  1985,  n. 431), nella parte in cui
 prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla  c.d.
 legge  Galasso  -  ha  l'obbligo  di  ordinare,  con  la  sentenza di
 condanna, la rimessione in pristino dello stato dei  luoghi  a  spese
 del condannato;
      che,  ad  avviso  del  pretore  remittente,  la  norma censurata
 violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un
 duplice profilo: anzitutto perche' precluderebbe al giudice qualsiasi
 valutazione delle  determinazioni  che  -  in  ordine  alla  medesima
 vicenda  -  hanno legittimamente adottato le autorita' amministrative
 territoriali a  vario  titolo  competenti,  e  dotate  di  poteri  di
 programmazione,  di  pianificazione  e  gestione  del  territorio; in
 secondo luogo perche' assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato
 regime punitivo in quanto, dopo aver versato  contributi  e  sanzioni
 pecuniarie  per  l'ottenimento  della  sanatoria,  verrebbe  comunque
 sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza  di
 rimessione,  sono  intervenute  norme  innovative sugli effetti delle
 concessioni e autorizzazioni in sanatoria: e' entrata  in  vigore  la
 legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che
 modifica  l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel
 caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte  a  vincolo  storico
 (legge  n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del
 1939) o ambientale  (legge  n.  431  del  1985)  "il  rilascio  della
 concessione   edilizia   o   della   autorizzazione  in  sanatoria  -
 subordinato   al    conseguimento    delle    autorizzazioni    delle
 Amministrazioni  preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato
 per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art.  7,  sedicesimo
 comma,  del  d.l.  26  gennaio  1995,  n.  24,  ha  disposto  la  non
 applicabilita' del citato secondo comma dell'art. 1-sexies  del  d.l.
 27  giugno  1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente
 decreto";
      che pertanto, occorre disporre la  restituzione  degli  atti  al
 giudice  a quo, affinche' verifichi la rilevanza della questione alla
 luce  dei  principi  desumibili  dalla   normativa   sopravvenuta   e
 dell'eventuale  sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legisla-
 tive;