ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla c.d. legge Galasso - ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato; che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: anzitutto perche' precluderebbe al giudice qualsiasi valutazione delle determinazioni che - in ordine alla medesima vicenda - hanno legittimamente adottato le autorita' amministrative territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in secondo luogo perche' assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice; Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria: e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non applicabilita' del citato secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto"; che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinche' verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legisla- tive;