IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale a
 carico di Fabbri Giuseppe, imputato del reato  di  cui  all'art.  21,
 primo  e  terzo  comma,  della  legge  n. 319/1976 perche', nella sua
 qualita' di amministratore della "Fratelli Fabbri s.n.c.", effettuava
 uno scarico in acque superficiali, avente  parametri  di  BOD5,  COD,
 rame,  ferro,  saggio  di  ittiotossicita'  superiore  ai  limiti  di
 accettabilita' di cui alla tabella A) alla legge citata,
                             O S S E R V A
    Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Bonatti ha richiesto pronuncia
 di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza
 e rilevanza della  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1  e segg. del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e
 77  della  Costituzione,  con  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.  Osserva  il  pretore  che  la richiesta e' fondata e
 ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e  non  manifestamente
 infondata,  per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la
 questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 16  gennaio  1995,
 n. 9.
    Circa  i  presupposti  di  diritto  in  ordine  alla non manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
    1) Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.