IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Fabbri Giuseppe, imputato del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976 perche', nella sua qualita' di amministratore della "Fratelli Fabbri s.n.c.", effettuava uno scarico in acque superficiali, avente parametri di BOD5, COD, rame, ferro, saggio di ittiotossicita' superiore ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A) alla legge citata, O S S E R V A Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Bonatti ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e segg. del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: 1) Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.