IL PRETORE
    Sull'eccezione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3 e 6
 del d.-l. 16  gennaio  1995  n.  9  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione formulata dal difensore di Musicco Giorgio;
    Sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    Musicco Giorgio e' imputato della violazione dell'art. 21, primo e
 terzo  comma  della  legge  n. 319/1976 perche', quale titolare della
 ditta Caseificio Sociale  Garda  Latte,  effettuava  lo  scarico  dei
 reflui  dell'attivita'  produttiva in corpo idrico superficiale senza
 autorizzazione e superando i parametri di cui alla tabella A allegata
 alla legge citata;
    Dette norme, nelle  parti  che  ci  riguardano  hanno  subito  una
 sostanziale  modifica ad opera degli artt. 3 e 6 del d.-l. n. 9/1995,
 che, a parere di questo giudice, si pongono in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione sotto il profilo della disparita'  di  trattamento
 ingiustificata  in  quanto  non  fondata  su  presupposti  logici  ed
 obiettivi e su esigenze concrete;
    In particolare l'art. 3 del decreto-legge citato ha  depenalizzato
 tutte  le  ipotesi di superamento dei limiti di accettabilita' di cui
 alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 fatta eccezione per  gli
 scarichi  provenienti  da insediamenti produttivi mentre nel contesto
 sanzionatorio della legge n. 319/1976, il reato piu'  grave  appariva
 essere  quello previsto dall'art. 21, terzo comma, norma applicabile,
 secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale,  a  tutti  gli
 scarichi,   quale   ne  fosse  la  provenienza  (Cass.,  sez.  unite,
 1766/1993); se puo' essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo
 di sanzionare solo amministrativamente gli  scarichi  provenienti  da
 insediamenti   civili,  potendosi  presumere  che  gli  stessi  siano
 normalmente caratterizzati da un carico  inquinante  minore  rispetto
 agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per
 l'ambiente,  non altrettanto puo' dirsi con riferimento agli scarichi
 delle pubbliche fognature, infatti a queste ultime  possono  affluire
 anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non e'
 possibile  formulare  un  giudizio  preventivo  e  generale di minore
 pericolosita';
    Alla stregua della  disciplina  sanzionatoria  introdotta  con  il
 d.-l.  n.  9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da
 insediamento produttivo in  violazione  alle  tabelle  allegate  alla
 legge  n.  319/1976  viene  sanzionato  penalmente  anche  qualora il
 superamento dei limiti  tabellari  sia  modesto,  costituisce  invece
 semplice  illecito  amministrativo  l'esercizio  dello scarico di una
 pubblica fognatura alla quale affluisce una  pluralita'  di  scarichi
 provenienti  da  insediamenti  produttivi,  anche  qualora lo scarico
 terminale superi in maniera rilevante i limiti  tabellari  e  apporti
 quindi un concreto danno alla situazione ambientale;
    La  nuova  normativa  fonda  la  differenziazione della disciplina
 sanzionatoria non gia', come sarebbe ragionevole, sulla potenzialita'
 inquinante e quindi sulla gravita' del fatto ma, in  ultima  analisi,
 sulla   qualifica  del  soggetto  titolare  dello  scarico  terminale
 (privato  o  ente  pubblico),  dando  corpo  cosi'  al  sospetto   di
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione, considerato altresi' che
 la giurisprudenza  ritiene  preminente  ai  fini  dell'individuazione
 della   disciplina   normativa  applicabile  al  singolo  scarico  la
 valutazione delle caratteristiche effettive e non gia' l'accertamento
 della relativa provenienza (Cass.,  sez.  unite,  16  novembre  1987,
 Ciardi);
    La  violazione dell'art. 3 della Costituzione e' ancora rilevabile
 da raffronto fra il disposto  di  cui  all'art.  23,  primo  comma  e
 l'ultimo  comma  dell'art.  21  della  legge  n.  319/1976 introdotto
 dall'art. 6, secondo comma del  d.-l.  n.  9/1995,  con  quest'ultima
 disposizione  e'  stata  infatti depenalizzata la condotta costituita
 dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature  senza
 avere  richiesto l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi
 uno  scarico  di  pubblica   fognatura   prima   di   aver   ottenuto
 l'autorizzazione gia' richiesta e' punito con una sanzione penale, la
 condotta, certamente piu' grave, di chi attivi lo scarico senza avere
 neppure  richiesto  l'autorizzazione  costituisce  semplice  illecito
 amministrativo;
    La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6  del
 d.-l.   n.   9/1995   per   sospetta  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione e' pertanto, per i motivi  esposti,  non  manifestamente
 infondata  ed  e'  altresi'  rilevante  ai fini del presente giudizio
 viste le imputazioni cosi' come sopra specificate;