ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze emesse il 10 dicembre e il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, nei procedimenti penali a carico di Battaglioli Luciano ed altro, e di Ghizzani Alfredo ed altro, iscritte ai nn. 85 e 86 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che il Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con due ordinanze - emesse, l'una, il 10 dicembre 1993 (r.o. n. 85 del 1994), nel procedimento penale a carico di Battaglioli Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (r.o. n. 86 del 1994), nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo e Borrini Angelo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); che, in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili, per la mancata conversione del decreto-legge denunciato e, comunque, infondate; Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte identiche questioni e, pertanto, debbono essere riunite e trattate congiuntamente; che il decreto-legge n. 454 del 1993 non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.