LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 1566/1993 presentato il 28 luglio 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb., imposta sost. - imposta sostit., 91) da Piccin Carlo, residente a Vittorio Veneto in via dei Forlani, 83/B, contro l'Intendenza di finanza di Treviso. Piccin Carlo impugna il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Treviso alla richiesta di rimborso dell'importo di L. 25.046.000 pagato in data 18 giugno 1992 (L. 12.523.000) e 27 novembre 1992 (idem) sull'indennita' di esproprio erogata negli anni 1989-90-91 del comune di Vittorio Veneto. Assume che l'art. 11 della legge n. 413/1991 e' costituzionalmente illegittimo dappoiche' ha disposto sia la retroattivita' al 1 gennaio 1989 della tassazione di somme riscosse fin da tale data, a seguito di provvedimenti di esproprio gia' divenuti definitivi, sia la tassazione di plusvalenze realizzate al di fuori di ogni ipotesi di finalita' speculative. Aggiunge che tale censura e' conforme al principio di cassa previsto in via generale dall'art. 81 del testo unico n. 917/1986 e succ. mod., dappoiche' somme incassate nel 1989-90 dovrebbero essere dichiarate tassate come percepite nel 1991, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Chiede pertanto che venga dichiarata fondata l'eccezione di incostituzionalita' con ogni conseguenza di legge. L'amministrazione non ha presentato deduzioni. IL COLLEGIO OSSERVA Gli incrementi di valore dei beni sono tassati sia come "plusvalori" considerati nel loro valore oggettivo, a prescindere cioe' dall'attivita' che li ha prodotti (Invim), sia nella tassazione dei redditi, come plusvalenze realizzate con un'attivita' speculativa (art. 81 del testo unico). L'incremento di valore che segue la percezione di indennita' di esproprio (o di somme a seguito di cessioni volontarie nella procedura espropriativa) e' escluso dall'Invim (art. 2 del d.P.R. n. 649/1972), ma e' considerato reddito ai fini dell'imposta (art. 11 della legge n. 413/1991). L'esclusione ai fini Invim significa che la legge non considera tale incremento come idonea manifestazione di capacita' contributiva rispetto all'Invim, la quale tassa gli incrementi di valore a prescindere dalle cause che li ha prodotti. Conseguentemente, fino al 1991, essi incrementi non erano stati considerati redditi. Se cosi' e', appare illogica la tassazione introdotta nel 1991 fra le plusvalenze che sono frutto di attivita' speculativa, non apparendo conforme a giustizia collocare sullo stesso piano la speculazione e l'espropriazione. Se si vuole tassare la plusvalenza da esproprio, la relativa imposizione afferisce l'Invim, non certo l'Irpef, ma la legge sull'Invim esclude da tassazione detta plusvalenza. Ne consegue, a parere del collegio, che viene violato il principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dappoiche' si tassano plusvalenze che non sono speculative, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ebbe a ravvisare tale incongruenze ai fini dell'Ilor (sentenza n. 42/1980). Appare inoltre violato, a parere del collegio, il principio di capacita' contributiva perche' con la tassazione si colpiscono somme che non rappresentano ricchezza nuova, ne' plusvalenze, ma solo un ristoro a seguito dello spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato. Viene quindi a mancare il nesso causale tra imposizione ed il presupposto rilevatore di ricchezza e quindi l'idoneita' soggettiva all'imposizione. Quanto infine alla eccepita retroattivita' della tassazione per gli incrementi realizzati prima dell'entrata in vigore della norma a partire dal 31 dicembre 1988, occorre osservare quanto segue. L'emanazione di una legge finanziaria retroattiva non comporta tout court la violazione del principio di capacita' contributiva, ma deve essere verificato (sentenza della Corte costituzionale n. 45/1964) se esistano ancora le disponibilita' monetarie per far fronte all'imposizione e cioe' se persistano nella sfera patrimoniale del contribuente gli effetti economici della ricchezza oggetto della tassazione. La Corte costituzionale (sentenza n. 44/1966) ha ritenuto che debba considerarsi interrotto il rapporto tra imposizione e capacita' contributiva laddove si abbia applicazione dell'imposta a rapporti esauriti, senza che l'efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici del valore realizzato permangano nella sfera patrimoniale del soggetto. Nella fattispecie non puo' non tenersi conto che il soggetto potrebbe non essere piu' nella disponibilita' dell'indennita'. La norma di cui all'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma della legge n. 413/1991, appare quindi costituzionalmente censurabile a stregua degli artt. 53 e 3 della Costituzione. In tal senso si sono pronunciate anche la commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con ordinanza 12 maggio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1994, pag. 37 e la commissione tributaria di primo grado di Cagliari 3 aprile 1993 in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1994, pag. 101).